Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29848 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28281-2010 proposto da:

V.M. e VI.Gi., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Gerardi

Domenico, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Giampiero

Fracasso in Roma, via Livorno, n. 30;

– ricorrenti –

contro

R.L., G.M.L., G.L.F.,

G.O.A., G.F., G.C., G.

C. e G.G., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Reffo Mario,

elettivamente domiciliati presso la dott.ssa Maria Giuseppina Reffo

in Roma, via Michelangelo Tilli, n. 55;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

VI.St. e VI.Fi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2737/2010 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 2 settembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Domenico Gerardi e Mario Reffo;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per la trattazione in

pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 2 settembre 2010, pronunciando sul gravame proposto da R.L. ed altri, nella qualità di eredi di G.G., avverso la sentenza del Tribunale di Nola in data 20 maggio 2008 nei confronti di V.M. ed altri, nella qualità di eredi di Vi.Ca., in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio, avente ad oggetto lo sfratto per morosità, formulata nei confronti degli eredi di G.G. e, in accoglimento dell’appello, ha disposto, in esecuzione del contratto di vendita dell’8 ottobre 1990, il trasferimento della proprietà – da Vi.Ca. e per esso dai suoi eredi a G.G. e per esso agli eredi L. R. ed altri – dell’immobile sito in (OMISSIS), previa corresponsione del residuo prezzo;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso V.M. e Vi.Gi., sulla base di due motivi;

che hanno resistito, con controricorso, R.L. ed altri, mentre St. e Vi.Fi. sono rimasti intimati.

Vista la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Lette le memorie di entrambe le parti.

Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che consentono la definizione della causa in camera di consiglio;

che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la 2 Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^- 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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