Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29848 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29848 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 15187-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NAZIO MAFALDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
2017
225

CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BAFILE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBERTO TEALDI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 20/04/2010;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSTI°.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del
Piemonte, depositata il 22 aprile 2010, con la quale è stata confermata
la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di
accertamento – emesso ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di Mafalda Nazio,
con il quale erano stati recuperati a tassazione, in relazione all’anno
d’imposta 2003, maggiori ricavi non dichiarati e costi non deducibili;
che la contribuente resiste con controricorso;
Considerato che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione
o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto che
l’accertamento induttivo non era, nella specie, consentito, stante la
regolarità delle scritture contabili;
che il motivo è fondato, in quanto la statuizione della C.T.R. si pone
in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui l’accertamento di cui all’art. 39, primo comma, lett. d),
del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentito, anche in presenza di scritture
contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere
considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente
con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle
incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (ex
plurimis, Cass. nn. 7838 e 9716 del 2015);

che con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.
39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., per avere la C.T.R. annullato l’avviso
di accertamento pur sussistendo plurimi e sicuri indici presuntivi,
gravi, precisi e concordanti, e senza che la contribuente avesse offerto
a prova contraria elementi in grado di contestare o inficiare gli esiti
dell’accertamento stesso;
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esercente l’attività di commercio al dettaglio di calzature e pellami –

che con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5) cod. proc. civ., l’omessa e insufficiente motivazione della
sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione ad attività effettuate dall’Ufficio che avevano condotto al
riscontro di ricevute di bancomat e carte di credito non contabilizzate,
al rilievo dell’incongruenza della dichiarazione della contribuente
magazzino;
che con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 75 (ora 109),
commi 1 e 2, e 59 (ora 92) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, per avere la C.T.R. ritenuto rilevante ai fini della decisione il
successivo adeguamento della contribuente agli studi di settore;
che i tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati;
che, nei passaggi della sentenza censurati, la C.T.R., dopo aver
ritenuto significativo che la contribuente si fosse «adeguata agli studi
di settore, dichiarando maggiori ricavi per C 12.297,00, facendo in
esso rientrare i rilievi sulle variazioni delle rimanenze C 180,00, le
distinte di magazzino C 890,18, i costi di non competenza C 243,45»,
ha rilevato che «non esistono parametri certi per fissare i prezzi che
diano origine ad una ricostruzione dei ricavi, poiché nel corso
dell’accesso furono rilevati solo i prezzi della merce esposta in vendita
in quel momento, non considerando le rimanenze di magazzino che
sicuramente avevano prezzi di vendita inferiori»;
che la decisione si palesa erronea in punto di diritto nonché carente
sotto il profilo motivazionale, non avendo la C.T.R. considerato che
l’accertamento si fondava su molteplici concreti elementi
(ricostruzione dei ricavi e delle percentuali di ricarico, redditi
documentati da pagamenti con bancomat e carte di credito non
contabilizzati, incongruenza del reddito accertato rispetto agli studi di
settore) ed esprimendo valutazioni in merito al valore delle rimanenze
di magazzino non supportate da oggettivi riscontri; il rilievo attribuito
nella decisione all’adeguamento della contribuente agli studi di settore
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rispetto agli studi di settore ed al controllo delle rimanenze di

non tiene conto del fatto che la determinazione presuntiva riveniente
dagli studi di settore attiene ai ricavi e che nella valutazione del reddito
d’impresa le regole sull’imputazione temporale dei componenti di
reddito sono tassative ed inderogabili;
che il quinto motivo con il quale – denunciando violazione o falsa
applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
alla contribuente delle sanzioni pagate, resta assorbito
dall’accoglimento dei precedenti motivi;
che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione,
la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del
Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

472 – si censura la sentenza impugnata per avere disposto il rimborso

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