Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29847 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3510/2017 proposto da:

P.M., F.L.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGI0, 7, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA MARCONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ELISABETTA MARIOTTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI N. 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO BONGIORNI,

VINCENZO BONGIORNI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4407/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata decidendo sull’appello proposto dallo Studio F&P e della società (OMISSIS) ha parzialmente confermato la sentenza n. 804/2014 con la quale il Tribunale di Lecco:

a) aveva dichiarato la responsabilità, in via solidale, dello Studio Associato F & P e della Soc. (OMISSIS), per i danni subiti da A.L.M. in relazione all’installazione dell’impianto oggetto di causa, con la riduzione del 15% per effetto della concorrente responsabilità del Lucini stesso, a sensi dell’art. 1227 c.c.;

b) aveva determinato nei rapporti tra lo Studio associato F&P e la Soc. (OMISSIS) le rispettive responsabilità, per il 50%, a carico della prima, e per il 35% a carico della seconda;

c) aveva determinato la riduzione del 85% dei corrispettivi pagati dal Sig. A. allo Studio F&P e alla Soc. (OMISSIS), condannando le stesse a restituire all’attore l’importo, rispettivamente, di Euro 28.759,00, la prima, ed Euro 35.700,00, la seconda: il tutto oltre IVA, se dovuta per legge e con gli interessi legali dalla corresponsione al saldo;

d) aveva condannato il Sig. A. a pagare alla Sec. (OMISSIS) la somma di Euro 18.000,00, oltre IVA, se dovuta per legge, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

e) aveva condannato lo Studio F&P e la Soc. (OMISSIS) a corrispondere al sig. A.L. il compenso liquidato al C.T.U. nel procedimento per ATP, nella misura, rispettivamente, del 50% e del 35%;

f) aveva condannato la Soc. F&P al pagamento del 50% delle spese legali sostenute dal sig. Arena, compensando le spese legali tra quest’ultimo e la Soc. (OMISSIS) e tra quest’ultima e lo Studio F&P.

2. Era accaduto che nel maggio 2010 A.L.M. aveva proposto ricorso avanti il Tribunale di Lecco, a sensi dell’art. 702 bis c.p.c., chiedendo:

a) la declaratoria dell’inadempimento e della responsabilità professionale dello Studio F&P Architetti Associati F. e P. (di seguito: Studio F&P) e della ditta (OMISSIS) Italia s.r.l. (di seguito: Soc. (OMISSIS)) per la fase sperimentale e la successiva istallazione nella propria villa, den. “(OMISSIS)”, dell’impianto “(OMISSIS)” (con metodo ad elettroosmosi attiva), non idoneo a salvaguardare l’immobile dalle infiltrazioni di acqua meteorica, senza la realizzazione di un cavedio e di altre opere indicate nella relazione tecnica redatta nel procedimento per A.T.P. svolto antecedentemente alla causa, e senza tenere conto che lo smottamento del terreno sotto ed a lato dell’immobile avrebbe causato infiltrazioni di umidità e quindi la perdita degli intonaci alle pareti del piano inferiore, nonchè altre conseguenze indicate nella C.T.U.;

b) la declaratoria della responsabilità esclusiva del progettista per aver utilizzato solo infissi chiusi nel locale sito al piano inferiore;

c) la declaratoria della responsabilità esclusiva della società (OMISSIS) per non avere saputo rimediare alle conseguenze successive all’entrata in funzione dell’impianto con l’applicazione del Sistosal e degli essicatori;

d) la condanna dei convenuti, in solido, ai risarcimento dei danni per la responsabilità sopra individuata, da determinarsi in separato giudizio;

e) l’annullamento, per errore essenziale riconoscibile, del contratto stipulato con la società (OMISSIS) e la condanna di quest’ultima alla ripetizione del costo dell’impianto nella somma di Euro 35.000,00, oltre IVA, ovvero la risoluzione per impossibilità sopravvenuta con le conseguenze ripristinatorie e la ripetizione della somma pagata;

f) la condanna, in solido dei convenuti, al rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, oltre alle spese del giudizio.

Si era costituito in giudizio lo Studio F&P, il quale: a) in via preliminare, aveva preliminarmente eccepito la nullità della C.T.U., in quanto redatta da un ingegnere, in violazione dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, che riserva agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364; b) in via sempre preliminare, ma subordinata, aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impresa Colosio, che aveva curato l’installazione dell’impianto e la rimozione dell’intonaco, l’arch. F.C., in quanto non aveva fatto eseguire i lavori di drenaggio delle acque richiesti dalla precedente direzione dei lavori, e della soprintendenza dei Beni Ambientali, ovvero l’autorizzazione alla loro chiamata in causa; c) nel merito chiesto la reiezione di tutte le domande proposte nei suoi confronti.

Si era altresì costituita in giudizio la Soc. (OMISSIS), la quale: a) in via preliminare aveva chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa dello Studio F&P, nonchè dell’impresa Colosio, con il conseguente differimento della prima udienza a sensi dell’art. 703 bis c.p.c., comma 5; b) sempre in via preliminare aveva chiesto dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo, per l’assoluta incertezza, genericità e contraddittorietà nell’indicazione dell’oggetto della domanda e del contenuto sostanziale delle pretese fatte valere dal ricorrente; nonchè convertirsi il giudizio sommario nel rito a cognizione ordinaria, in considerazione della complessità delle difese delle parti, con la fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.; c) nel merito aveva concluso per la reiezione della domanda del ricorrente, in assenza di ogni sua responsabilità.

In via riconvenzionale la Soc. (OMISSIS) aveva chiesto: a) la condanna del Sig. A. al pagamento in suo favore della somma di Euro 18.000,00, o di diversa somma da accertarsi in via equitativa, per l’intervento di realizzazione del sistema di puntazze esterno effettuato nell’estate del 2008; b) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda del sig. A., l’accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., del ricorrente stesso, con la proporzionale riduzione del risarcimento eventualmente dovuto e con la compensazione di quanto eventualmente dovuto al medesimo con il suo maggior credito per l’intervenuta realizzazione del sistema di puntazze esterno; c) l’accertamento dell’esclusiva responsabilità dello Studio F&P, in caso di accoglimento delle domande dell’Sig. A. nei confronti della Soc. (OMISSIS) e la condanna dello Studio stesso a manlevarla da ogni conseguenza patrimoniale, ed, in via subordinata, l’accertamento del concorso di colpa dello Studio. Con la conseguente graduazione delle relative responsabilità e del conseguente risarcimento del danno; d) la condanna della terza chiamata impresa Colosio a manlevarla e tenere indenne da ogni conseguenza patrimoniale domande del Sig. A..

Il Giudice di primo grado: novembre 2010 aveva disposto secondo il rito ordinario, autorizzando la chiamata in causa del solo Studio F&P e respingendo, per ragioni di economia processuale, la richiesta di chiamata in causa degli altri soggetti indicati negli atti introduttivi di entrambi i resistenti, in quanto, non avendo gli stessi partecipato al procedimento per ATP, la loro presenza nel giudizio di merito, in un’ipotesi di integrazione meramente facoltativa e non necessaria del contraddittorio, avrebbe prodotto una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali; e, poi, acquisita la relazione di ctu ed sentiti testimoni, aveva deciso la causa con la menzionata sentenza n. 804/2014.

Avverso la sentenza di primo grado aveva interposto appello principale lo Studio F&P e appello incidentale la società (OMISSIS) in liquidazione. Entrambi gli appellanti avevano concluso per la riforma della sentenza previa sospensione della sua provvisoria esecutività.

Nel giudizio di appello si era costituito il sig. A., il quale aveva concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

A seguito di ricorso ex art. 351 c.p.c., comma 2, dello Studio F&P il Presidente della Corte d’Appello aveva sospeso in via provvisoria l’esecutorietà della sentenza di primo grado, limitatamente alla condanna dello studio appellante alla restituzione della somma di Euro 29,759,00 ed agli accessori, fissando (provvedimento questo poi confermato dal collegio).

A seguito del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento della Soc. (OMISSIS), avvenuta ad opera del suo procuratore, all’udienza del 25.11.2015 il procedimento era stato dichiarato interrotto; ma successivamente, su istanza ex art. 303 c.p.c., dello Studio F&P, era stato riassunto nei confronti delle altre parti. E, all’udienza all’uopo fissata il Fallimento della Soc. (OMISSIS) era stato dichiarato contumace.

La Corte di appello di Milano, con la impugnata sentenza, dopo aver respinto i motivi di appello proposti in via preliminare da entrambe le parti appellanti (pp. 15-17): dapprima (pp. 17-19), ha precisato che il sig. A. nel ricorso introduttivo aveva chiesto soltanto l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni in via generica ed ha quindi riformato il capo c) della sentenza di primo grado (nella parte in cui il Tribunale di Lecco aveva deciso sulla domanda di restituzione delle somme versate come corrispettivo, domanda introdotta ex novo in sede di precisazione delle conclusioni), ritenendo così superfluo l’esame delle censure relative alla eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c.; poi (pp. 20-23), ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità dello studio F&P (per inadempimento ai propri doveri contrattuali e per la causazione dei danni sofferti dal committente, danni da liquidarsi in separato giudizio) e di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in via generica; infine (pp. 23 e ss.) ha assolto il Fallimento (OMISSIS) da ogni responsabilità ed ha quindi diversamente regolamentato le spese processuali.

In sintesi, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che il danno, non quantificato, che si è verificato sulle pareti dell’immobile (OMISSIS) deve essere attribuito all’omessa indicazione di soluzioni progettuali idonee da parte dei progettisti, nonchè all’adozione di una soluzione impiantistica (l’impianto (OMISSIS) per l’appunto) non sufficienti per eliminare l’umidità delle pareti dell’immobile.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso gli architetti F.L.E. e P.M., quali titolari dei rapporti derivanti dall’associazione professionale studio F&P nelle more disciolto.

Il ricorso è affidato a sette motivi, dei quali i primi sei vengono svolti nei confronti del sig. A., mentre il settimo viene svolto nei confronti del Fallimento della società (OMISSIS)

Precisamente gli architetti F.L.E. e P.M., nella qualità di titolari dei rapporti derivanti dall’associazione professionale studio F&P (nelle more disciolto):

– con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art 102 c.p.c., con riferimento alla mancata estensione del contraddittorio all’architetto F.C., quale direttore lavori subentrato allo studio F&P, nonchè all’impresa Colosio, che aveva eseguito alcuni interventi di rimozione di una parte dell’intonaco su richiesta del sig. A.; secondo i ricorrenti, entrambi i giudici di merito avrebbero ignorato di considerare il ruolo (documentalmente provato) dell’impresa Colosio e dell’architetto F.C. nell’accertamento dei fatti di causa nonchè la circostanza che il principio del litisconsorzio è fondato sul contributo effettivo delle parti ai fatti oggetto di accertamento in causa: a fronte della connessione tra agenti responsabili di un medesimo fatto non potrebbe non essere affermato il litisconsorzio necessario;

– con il secondo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, con riferimento al fatto che l’incarico di ctu sullo stato della (OMISSIS) non era stato affidato dal Tribunale ad un architetto, ma ad un ingegnere (l’ingegnere B.V. per l’appunto); secondo i ricorrenti i quesiti di natura tecnica proposti al ctu concernevano la valutazione della soluzione progettuale adottata sulle murature interne dell’edificio (OMISSIS), per il quale (essendo l’edificio coperto dal vincolo storico ed architettonico) ogni soluzione progettuale dovrebbe essere assunta da un architetto;

– con il terzo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ed assenza ed insufficiente motivazione, con riferimento alla rispondenza dell’accertamento del danno derivante dal funzionamento dell’impianto rispetto alla domanda risarcitoria; in sintesi, secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il giudizio non aveva avuto ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento e la responsabilità dello studio e della società (OMISSIS) nei rapporti con lui per i danni da lui subiti in conseguenza dell’installazione dell’impianto: la circostanza che l’impianto (OMISSIS) non avesse eliminato totalmente l’umidità dal muro dell’immobile non sarebbe stata oggetto di accertamento nei giudizi di marito ma avrebbe rappresentato la conseguenza automatica dell’inadempimento da parte dello studio;

– con il quarto motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, per omessa valutazione dell’oggetto dell’incarico professionale affidato allo Studio Associato; in sostanza, secondo i ricorrenti, allo studio F&P era stato conferito (non l’incarico di risolvere il problema delle infiltrazioni per cui è processo, ma) l’incarico di ottenere le autorizzazioni edilizie per gli annessi agricoli di Villa A. con destinazione residenziale e lo studio F&P non aveva commissionato ad (OMISSIS) l’impianto per cui è processo in vista della soluzione dei problemi di umidità dei muri e degli intonaci: lo studio F&P avrebbe partecipato unicamente all’avvio della sperimentazione su una piccola porzione dell’intonaco dell’edificio (e soltanto per circa un mese di attività) ed i danni rappresentati sulle pareti si sarebbero verificati nel corso del 2008 (quando lo studio F&B non aveva più l’incarico dal dicembre 2007);

– con il quinto motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1218 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contradditoria motivazione sul nesso causale tra comportamento negligente dello Studio e danno conseguito all’installazione dell’impianto della (OMISSIS), oltre che sull’assenza di colpa grave ex art. 2236 c.c., a fronte dell’affermata necessità di risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà; secondo i ricorrenti, l’installazione dell’impianto non avrebbe affatto concorso in maniera determinante a provocare il distacco definitivo di pezzi di intonaco e la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto assorbiti (per effetto della ritenuta responsabilità dello studio per inadempimento dei propri obblighi) gli ulteriori motivi di appello proposti dallo studio F&P (escluso il quinto che è stato accolto), concernenti i vizi ed errori materiali della sentenza di primo grado; inoltre la valutazione dell’inadempimento, tenuto conto della estrema complessità dell’intervento, avrebbe dovuto comportare che l’eventuale errore commesso fosse rilevante soltanto se riconducibile a dolo o a colpa grave;

– con il sesto motivo, denunciano violazione dell’art. 1227 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (rappresentato dal comportamento colpevole del committente sig. A. e dalle attività successive all’interruzione del rapporto con lo Studio Associato); secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione della misura del concorso del committente sig. A. nella causazione del lamentato ammaloramento degli intonaci. Sarebbe stato cioè ignorato che, dopo le dimissioni dello studio: era stata estesa l’applicazione dell’impianto (OMISSIS) dalla piccola porzione di muro, oggetto di sperimentazione, alle altre pareti dell’edificio; erano state eseguite operazioni di essicazione, lavatura, picchettatura e definitiva rimozione degli intonaci; era stato omesso di eseguire opere di contenimento delle acque meteoritiche nei cortili esterni all’edificio nel periodo invernale. Il loro coinvolgimento nell’utilizzo dell’impianto sarebbe stato limitato alla sola umidità ascendente nelle murature e la loro attività sarebbe stata limitata a due mesi (dal 2 ottobre al 10 dicembre 2007), mentre i danni lamentati dal committente sig. A. e accertati dal ctu sarebbero sorti in un periodo successivi al gennaio 2008;

– infine, con il settimo ed ultimo motivo denunciano violazione dell’art. 1227 c.c., quanto alla posizione della società (OMISSIS) nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, (rappresentato dal comportamento attivo della (OMISSIS) e dalle attività successive all’interruzione del rapporto con lo Studio Associato). Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe inficiata dai vizi lamentati nella parte in cui la Corte ha ritenuto che (OMISSIS) era stata incaricata esclusivamente di installare l’impianto (e non anche di risolvere il problema dell’umidità della (OMISSIS) a mezzo dell’installazione dell’impianto), senza tener conto della sua costante presenza gestionale e valutativa, desumibile dalla documentazione in atti.

4. Resiste con controricorso il sig. A.L.M..

Nessuna attività difensiva viene svolta dal Fallimento della società (OMISSIS).

In vista dell’odierna adunanza, il Procuratore generale conclude chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il difensore del ricorrente deposita memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Come è noto, gli atti introduttivi di un qualsiasi giudizio impugnatorio sono diretti non soltanto ad instaurare il contraddittorio, ma anche per l’appunto ad introdurre un nuovo giudizio su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice, funzionalmente superiore, solo entro termini perentori prestabiliti dal legislatore, sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice dell’impugnazione.

E’ parimenti noto che al presente giudizio non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, commi 1-4, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. mod., non si applicano al giudizio di legittimità; ma si applicano le norme processuali, che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica (i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa).

Orbene, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, depositare “copia autentica” della sentenza impugnata corredata di relata di notificazione.

E la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo più volte di precisare che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche – come per l’appunto si verifica nella specie per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029-01).

Nel caso di specie, risultando notificata a mezzo posta certificata la sentenza impugnata, manca agli atti, per come direttamente rilevato dal Collegio, la documentazione relativa alla notifica via PEC e la relativa attestazione di conformità.

Occorre ribadire che, come per l’appunto precisato dalla Sez. 6 (nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte) nella sopra richiamata ordinanza, è necessaria l’autenticazione del messaggio p.e.c., perchè solo da detto messaggio si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario; ed è altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati (sentenza impugnata autenticata dall’avvocato che ha provveduto alla notifica e relazione della notificazione a mezzo PEC), in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

D’altronde, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato (il 3 febbraio 2017) oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (28 novembre 2016). Quindi era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01).

Donde la improcedibilità del ricorso.

6. Alla improcedibilità del ricorso consegue la condanna alle spese sostenute dal controricorrente ing. A.L.M., spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Nulla invece è dovuto, in difetto di attività difensiva, al Fallimento (OMISSIS) srI in liquidazione.

7.Sussistono infine i presupposti di legge per il pagamento a carico di parte ricorrente dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– i ricorrenti al pagamento, in favore di A.L.M., delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA