Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29847 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29847 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 16762-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BALOCCHI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI PARENTI, che lo rappresenta e difende;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 32/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 22/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 13/12/2017

consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del
Lazio, depositata il 22 febbraio 2010, con la quale, in accoglimento
del ricorso proposto da Aldo Balocchi, è stato annullato l’avviso di
accertamento con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato dal
contribuente per il 2002 in relazione alla omessa dichiarazione di
licenza taxi;
che il giudice di appello riteneva che l’Ufficio non avesse fornito la
prova della cessione della licenza a titolo oneroso, pur in presenza di
specifica eccezione formulata dal contribuente con il ricorso
introduttivo, e che l’atto impositivo non fosse conforme alle
prescrizioni dettate dall’art. 7 della I. n. 212/2000;
che resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato
successiva memoria;
Considerato che il ricorso è ammissibile, non essendo configurabile,
come risulta evidente dall’esame dei motivi di impugnazione,
contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, la
fattispecie prevista dall’art. 360-bis cod. proc. civ.;
che con i primi due motivi – deducendo violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. e dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in
relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,
nonché vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.
5), cod. proc. civ. – la ricorrente sostiene che la C.T.R., con
motivazione incongrua, aveva ritenuto che l’Amministrazione
finanziaria non avesse fornito la prova dell’effettività del
trasferimento a titolo oneroso della licenza taxi, pur non avendo tale
circostanza mai costituito oggetto di doglianza del contribuente nel
ricorso di primo grado ed essendo stata la questione introdotta solo
nel giudizio di appello;
che i motivi sono fondati;
che, invero, nel ricorso di primo grado – come risulta dal passaggio
trascritto nel ricorso per cassazione (pag. 12) – il contribuente
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plusvalenza conseguita a seguito del trasferimento della propria

dichiarò «di aver ricevuto per il trasferimento della licenza n. 797
rilasciata dal Comune di Roma un compenso di soli C 20.000,00»;
che, pertanto, si palesa errata l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata secondo cui l’Agenzia delle entrate non aveva
fornito la prova della cessione della licenza a titolo oneroso
nonostante il contribuente avesse formulato specifica eccezione con
stesso contribuente la onerosità della cessione della licenza e
risultando controversa tra le parti solo la quantificazione della
plusvalenza;
che il terzo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della I. n. 212/2000, ed il quarto motivo, inerente
l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa l’asserita
non diretta riconducibilità degli elementi addotti dall’Ufficio alla
posizione del contribuente, restano assorbiti dall’accoglimento dei
primi due mezzi di impugnazione;
che, in conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di
ricorso e dichiarati assorbiti gli altri;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la
quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia alla C.T.R. della Lazio in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017.
Il Presidente

il ricorso introduttivo, essendo stata – per contro – riconosciuta dallo

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