Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29846 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal

Tribunale di Brescia nel procedimento tra:

M.G. e il Prefetto della Provincia di Brescia.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 5 ottobre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere, il Tribunale di Mantova, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Brescia, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi del R.D.30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7. Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Mantova, giacchè ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Mantova;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Mantova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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