Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29846 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32969/2018 proposto da:

K.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Monica Bassan,

domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello

Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositate il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto n. 5180 depositato il 28.9.2018 nella controversia iscritta all’RGN 10761/2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da K.T., nato a (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego emesso il 3.8.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. di Padova.

In particolare, il ricorrente deduceva di aver lasciato la Nigeria nell’aprile 2016 per giungere in Italia un paio di mesi dopo, perseguitato da una – non identificata – setta che avrebbe ucciso prima un suo fratello il (OMISSIS), fatto per il quale aveva anche presentato denuncia senza esito positivo e, a seguito di minacce di morte rivolte a tutta la famiglia a mezzo di lettera minatoria, dopo nove mesi un altro fratello rimaneva vittima in un incidente stradale, provocato secondo il richiedente dalla setta. In seguito a tali fatti, si spostava nella città di (OMISSIS) e, dopo alcuni mesi veniva informato della morte anche della madre, avvenuta in circostanze sospette, allorquando il richiedente si determinava a lasciare il Paese.

Chiedeva pertanto il riconoscimento del suo diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 29.10.2018 ricorso, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b), per aver la CTR indebitamente negato i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale di Venezia valutato correttamente le dichiarazioni del richiedente. Nel corpo del motivo, estremamente eterogeneo, si lamenta anche il fatto che i giudici non avrebbero esaminato debitamente la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo, deduzione accennata e poi sviluppata nel secondo motivo, ai fini della valutazione della richiesta di protezione umanitaria, e si invoca il precedente di questa Corte n. 3758/2018 che ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano perseguitato dalla setta degli (OMISSIS).

Il motivo è destituito di fondamento. La Corte rammenta che “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01).

Orbene, nel caso di specie la decisione censurata ha compiuto un’attenta valutazione delle dichiarazioni del richiedente, ritenendo rilevanti, tra l’altro: il grande lasso di tempo trascorso tra la morte del primo fratello, avvenuta il (OMISSIS) e la partenza dalla Nigeria avvenuta nell’aprile 2016; la non identificazione della setta presunta autrice della persecuzione e degli omicidi ai danni della sua famiglia; la mancanza di dettagli alla base del racconto, a partire dalla descrizione della morte del primo fratello, non essendo chiaro in base a quali elementi la causa possa essere ricondotta alla non identificata setta, dal momento che secondo lo stesso richiedente l’autopsia non avrebbe individuato la causa; la lettera minatoria non è stata descritta nel suo contenuto; la dinamica della morte del secondo fratello, a nove mesi di distanza dal primo, è stata descritta contraddittoriamente dal richiedente (prima ha dichiarato che sarebbe caduto in un fosso e sarebbe stato accoltellato, e poi che sarebbe morto in un incidente stradale nel quale avrebbe sbattuto la testa). Logicamente, sulla base di tali elementi in fatto, non contestati in ricorso con riproduzione di elementi di prova contraria, il richiedente è stato ritenuto non credibile, con conseguente mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondò motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, ovvero in relazione al D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, (protezione speciale o in casi speciali), per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Nigeria), ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è infondato. Il Tribunale, anche ai fini dell’individuazione di possibili profili di vulnerabilità generali, non ha omesso di valutare le condizioni socio-politiche della zona e del Paese d’origine del richiedente e di valutare compiutamente la situazione soggettiva dello stesso anche facendo uso di poteri-doveri officiosi in punto di prova, ma ha preso una decisione nel merito, supportata da specifiche fonti informative. Le autorevoli fonti internazionali citate nel decreto (in particolare EASO Nigeria Country Focus) attestano che non tutta la Nigeria è interessata da conflitti armati, come parte del Delta del Niger, o da attacchi terroristici gravi assimilabili, apportati soprattutto nel nord est del paese, in particolare da (OMISSIS), e non risultano da fonti internazionali attendibili e conosciute paragonabili condizioni attualmente nel meridionale Edo State da cui proviene il richiedente.

La sentenza censurata è dunque rispettosa dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo valutato con attenzione profili di vulnerabilità generale, in particolare attraverso le informazioni disponibili sull’Edo State di cui si è dato conto, e che si incrociano con la ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni della richiedente circa la propria vicenda personale. Il Tribunale è così giunto motivatamente alla conclusione che la porzione della Nigeria in questione, Edo State nigeriano, non stia vivendo una situazione di diffusa e sistematica violenza di entità tale da rilevare ai fini del riconoscimento anche della protezione sussidiaria, nè sono evidenziati particolari profili di vulnerabilità personale. Inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’inserimento lavorativo, linguistico e affettivo del richiedente costituisce un fattore concorrente, ma non sufficiente da solo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre pese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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