Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29845 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12657/2017 proposto da:
D.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI N
47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIOVANNI CARINI, GIACOMO CARINI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE N. 15,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA FAFONE,
ANGELO PISANI, GIUSEPPE COLAPIETRO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.G., L.M., REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1468/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/09/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
V.M. e L.G. agirono in giudizio, anche in nome e per conto dei figli minori L.K. e M., nei confronti del Dott. D.B.D., per il risarcimento di danni conseguenti a responsabilità professionale sanitaria del convenuto, in relazione agli esiti di due interventi di elettrolipolisi (denominati “lipomodel”) cui aveva sottoposto la V.;
gli attori lamentarono che gli interventi (volti a correggere inestetismi legati al sovrappeso) erano stati effettuati senza adeguata sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti, che agli stessi erano conseguite febbre alta e fuoriuscita di liquidi siero-ematici, nonchè una severa tumefazione alla coscia sinistra con raccolta ascessuale, risoltasi dopo oltre un anno con esisti cicatriziali;
il Tribunale di Napoli accolse la domanda attorea, respingendo invece quella di manleva proposta dal D.B. nei confronti della propria assicuratrice, ritenendo che l’intervento fosse da qualificare come “chirurgico” e risultasse escluso dalla copertura assicurativa;
la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello;
ricorre per cassazione il D.B., affidandosi a tre motivi; resiste la sola V., a mezzo di controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il primo motivo (che deduce “insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”) è inammissibile, in quanto il ricorrente deduce il vizio motivazionale in termini non conformi al novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e senza individuare alcun fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione e di cui sia stato omesso l’esame: le doglianze si risolvono in una generica censura circa l’idoneità del materiale probatorio esaminato a dimostrare la sussistenza del danno e la responsabilità del professionista e sono dirette, nella sostanza, a sollecitare un’inammissibile rivalutazione di merito;
il secondo motivo (che denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) è parimenti inammissibile, in quanto si limita a contestare che siano risultate provate sia l’esistenza dei danni che la loro derivazione causale dai trattamenti medici, senza individuare alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o la violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio;
col terzo motivo (“violazione e falsa applicazione delle norme in materia dei contratti in relazione all’art. 360 c.p.c. (…) in merito alla sicura esistenza ed operatività della copertura assicurativa”), il ricorrente contesta la statuizione con cui la Corte di Appello ha escluso l’operatività della polizza assicurativa per il fatto che gli interventi erano da annoverare fra quelli di natura chirurgica (ancorchè minore) e, come tale, esclusi dalla copertura; assume che la clausola n. 3 (“delimitazione dell’assicurazione”), pur escludendo gli interventi di natura chirurgica, prevedeva testualmente che “sono compresi i danni conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie”, così ponendo le premesse per pervenire sulla base dell’applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. – alla conclusione che rientravano nella copertura anche gli interventi di liposcultura, “sicuramente meno invasivi e rischiosi” rispetto alla chirurgia restauratrice di cicatrici postoperatorie;
il motivo, già di per sè inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non trascrive integralmente la clausola n. 3 della polizza di cui tratta, è ulteriormente inammissibile perchè, senza individuare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici richiamati, sollecita un diverso esisto interpretativo che, integrando un apprezzamento di fatto, non risulta censurabile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018