Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29844 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA VITICULTORI DELLA PLANARGIA SOCIETA’ AGRICOLA, in persona

del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Ciulli Fabio e

Nicola Giancaspro, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Postumia, n. 1;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/10/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la società agricola Cooperativa Viticoltori della Planargia propose, di fronte al Tribunale di Oristano, opposizione all’ordinanza in data 22 novembre 2006, con cui l’Ispettorato centrale repressione frodi aveva ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 86.765 a titolo di sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine), per avere prodotto 2.769 litri di vino DOC in assenza della preventiva analisi chimico-fisica ed organolettica;

che il Tribunale respinse l’opposizione con sentenza in data 21 novembre 2007;

che con sentenza depositata il 22 ottobre 2009 la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il gravame della società: rilevando che la normativa del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo si limita a prevedere dei requisiti minimi di qualità dei prodotti, lasciando alle singole normative nazionali la possibilità di introdurre norme complementari più severe per la produzione, la elaborazione e la commercializzazione dei prodotti; escludendo che la sanzione prevista dalla L. n. 164 del 1992 violi il principio di proporzionalità; sottolineando – anche ai fini della misura della sanzione – che, per espressa previsione della citata legge, gli esami debbono essere effettuati nella fase della produzione, sicchè il prodotto già imbottigliato , seppure non ancora definitivamente confezionato, non è comunque regolare, perchè destinato ad essere immesso sul mercato senza preventivo esame; rigettando la tesi che gli esami possano essere effettuati anche in un momento successivo all’imbottigliamento ed al confezionamento e con il metodo a campione;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Cooperativa ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Letta la proposta di definizione del consigliere relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ..

Vista la memoria di parte ricorrente.

Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che consentono la definizione della causa in camera di consiglio;

che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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