Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29844 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32154/2018 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Monica Bassan,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto n. 5039 depositato in data 21.9.2018 nella controversia iscritta all’RGN 10141/2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da S.L., nato a (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego notificatogli il 7.9.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. di Padova. In particolare il ricorrente deduceva di essere nato in Bangladesh, e di essersi allontanato dal Paese il 15.7.2014 giungendo in Italia il 19.8.2016 attraverso la Libia, per essere rimasto coinvolto – pur non essendosi personalmente impegnato – nell’attività politica svolta dal padre e dal fratello, militanti del (OMISSIS), partito di opposizione al governo in carica, diretto dall'(OMISSIS). Riferiva che, nel gennaio 2014, il padre e la madre in conseguenza di ciò erano stati picchiati a morte nel corso di un’aggressione e lui stesso era stato ferito, dovendosi poi allontanare da casa; sposatosi il 25.1.2014, lasciava poco dopo il Paese per le continue telefonate con minacce di morte indirizzate a lui e al fratello e, dopo la partenza dal Paese, nasceva suo figlio.

Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 22.10.2018 ricorso, affidato a quattro motivi, e il Ministero dell’Interno non si è difeso, rimanendo intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo e secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b) e comma 4, per non aver il Tribunale di Venezia tenuto in alcun conto la documentazione depositata in giudizio dalla difesa del ricorrente attestante la veridicità dei fatti esposti, in particolare l’uccisione dei genitori, le lesioni da lui personalmente subite e le minacce successive.

I motivi, strettamente connessi in quanto relativi alla dedotta mancata valutazione della prova documentale a riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente sono fondati, nei termini che seguono.

Va al proposito rammentato che “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01).

La Corte osserva che, dal corpo dei due motivi e, più in generale, dalla complessiva narrativa del ricorso, si apprende innanzitutto che sono stati acquisiti al processo diversi riscontri documentali alle dichiarazioni del ricorrente, formati da soggetti terzi attendibili. In particolare, sono stati prodotti in giudizio i certificati di morte dei genitori datati 2.1.2014, il certificato medico attestante le lesioni subite dal richiedente di pari data, il certificato di matrimonio e di nascita del figlio del richiedente. A ciò si aggiunge il fatto che il modello C3 presentato con la domanda originaria, indica sinteticamente come motivo di allontanamento dal Bangladesh del ricorrente l’appartenenza al (OMISSIS), a conferma che la versione delle dichiarazioni non è mutata nel tempo e così anche dell’attendibilità del dichiarante: Il Collegio osserva inoltre che il Tribunale nel decreto impugnato prende posizione molto succintamente e genericamente sulla cospicua prova documentale prodotta dal ricorrente, circostanza rara in casi di rifugio politico, così implicitamente confermando che una produzione documentale è stata fornita, ma svalutandola statuendo “il ricorrente inoltre non ha fornito alcun indizio di prova a suffragio di quelle che rimangono semplici affermazioni, in quanto non ha depositato alcun documento significativo a supporto delle sue dichiarazioni”.

– E’ tale motivazione, apparente in quanto non controllabile nel suo iter logico disancorato da precisi riferimenti al quadro probatorio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), ad essere chiaramente censurata con i motivi in parola e i due motivi possono bene essere riqualificati secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in applicazione del principio di diritto secondo il quale “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239).

In sede di rinvio la CTR si atterrà a tali principi di diritto, valutando gli elementi di fatto raccolti nel processo, alla luce anche della prova logica, ad esempio, se ritenuto del caso, l’eventuale coincidenza temporale dell’emissione dei certificati di morte dei genitori con l’emissione del certificato medico per lesioni, per poter poi desumere su di un piano logico e anche di massima di esperienza la verosimiglianza o meno di una causa naturale di tre sinistri coevi – di cui due mortali – nel medesimo nucleo familiare. La fondatezza dei primi due motivi comporta il conseguente assorbimento dei profili di censura contenuti nel terzo e quarto motivo, relativi a denunciate violazioni di legge circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

– Per l’effetto, il decreto va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame. Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

– La Corte, accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo e quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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