Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29843 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CERAMICA ARTISTICA DUE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio

dell’Avvocato NEGLIA SALVATORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato PEZZALI PAOLO;

– ricorrente –

contro

ITALCRAFTS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FELICE,

89, presso lo studio dell’Avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SAMORI GIAMPIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1162/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/09/2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per la parte ricorrente, l’Avv. Adriana Martini, per delega;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. ZENO Immacolata, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 16 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1403 del 9 settembre 2003, accertata la sussistenza di un credito della opponente Italcrafts s.p.a. nei confronti del creditore opposto Ceramica Artistica Artigiana Due s.r.l. pari a L. 326.661.231, revocò il decreto ingiuntivo opposto e, operata la parziale compensazione tra i rispettivi crediti, condannò Ceramica Artistica a pagare a Italcrafts la somma di Euro 135.270,79, oltre interessi legali.

Il Tribunale – premesso che il credito azionato in via monitoria da Ceramica Artistica non costituiva oggetto di contestazione – rilevò, quanto alla domanda riconvenzionale:

che l’eccezione di nullità del “contratto di distribuzione commerciale in esclusiva con obbligo di promuovere le vendite” stipulato in data 9 luglio 1991, sollevata dall’opposta per indeterminatezza dell’oggetto o impossibilità di raggiungere il risultato voluto dalle parti, era infondata, perchè l’asserita impossibilità di raggiungere lo scopo perseguito dalle parti non attiene agli elementi essenziali del contratto, ma può al più rilevare quale e-vento incidente sul sinallagma; che non vi erano elementi indicativi di una risoluzione consensuale del contratto, ciò non potendosi desumere dal mancato aggiornamento del .budget minimo di vendita; che era da escludere l’assunto che il rapporto non fosse mai sorto per non avere le parti mai pattuito i prezzi di rivendita dei prodotti;

che lo stipulato contratto di distribuzione non era qualificabile come contratto di adesione;

che dalle deposizioni testimoniali e dalla c.t.u. contabile era emerso che Ceramica Artistica aveva effettivamente venduto materiale ceramico nelle zone di esclusiva del distributore e che le provvigioni indirette ed indennità di fine rapporto ammontavano a L. 332.2 97.740, somma alla quale doveva aggiungersi l’importo di L. 26.121.488 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente all’interruzione del rapporto commerciale e l’importo di L. 4.242.003 a titolo di danno all’immagine commerciale compromessa nei confronti di un cliente portoricano.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 30 settembre 2009, ha accolto solo in parte il gravame di Ceramica Artistica Due s.p.a., riducendo a Euro 119.589,36 il debito dell’appellante e confermando nel resto la pronuncia di prime cure.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Ceramica Artistica ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Italcrafts ha resistito con controricorso. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ. e delle norme sulla interpretazione del contratto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia . Ad avviso della ricorrente, il diritto di e- sclusiva era subordinato, nella previsione contrattuale, alla condizione sospensiva del rispetto di un budget minimo di vendita, da determinare attraverso un rigoroso criterio rapportato alle esportazioni italiane complessive nell’area di esclusiva, rilevate dalle esportazioni mensili dell’Assopiastrelle. E poichè il contratto prevedeva rigorosamente adempimenti mai posti in essere, la loro mancata esecuzione ha comportato il mancato perfezionamento del negozio. Le modalità di vendita contrattuali sarebbero inoltre incompatibili con i patti contrattuali, come del pari viziata sarebbe l’argomentazione secondo cui Ceramica Artistica avrebbe rinunciato all’adeguamento e Italcrafts non avrebbe sollecitato i prezzi scontati perchè comunque remunerativi. Infine, sarebbe viziata la motivazione là dove viene rafforzato il convincimento della vigenza del contratto nella sua interezza attraverso l’indicazione dei volumi di vendita indicati nella c.t.u., la cui entità, invece, dimostrerebbe l’esatto contrario di quanto argomentato in sentenza.

Il motivo è inammissibile, perchè prospetta una diversa interpretazione del negozio in punto di esistenza di una condizione sospensiva, di prezzo di vendita dei materiali e di “vigenza del contratto nella sua interezza”, senza neppure trascrivere, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, il testo contrattuale. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Con esso si sostiene che il contratto è stato disatteso e, comunque, ad esso non è mai stata data esecuzione nei termini pattuiti, in quanto le parti hanno di comune accordo operato in sua totale difformità, non redigendo la lettera contenente lo sconto da applicare sugli acquisti diretti. La Corte di Bologna avrebbe anche omesso di considerare che il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva la facoltà di recesso con un preavviso di sei mesi e mezzo, e che Ceramica Artistica avrebbe proceduto alle vendite dirette nella consapevolezza che il contratto era risolto quanto meno a far data dal 31 dicembre 1992.

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.) la ricorrente sostiene che è da presumere che Italcrafts abbia avuto conoscenza delle vendite dirette sin dall’inizio.

I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro intima connessione – sono inammissibili.

La Corte d’appello, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha rilevato che :

il fatto che Italcrafts non abbia sollecitato la determinazione dei prezzi scontati è indicativo solo della rimuneratività degli acquisti effettuati ai prezzi normalmente praticati dalla Ceramica ai rivenditori e della volontà delle parti di dare attuazione al rapporto in tali termini, così come il mancato adeguamento del budget di vendita è significativo di una tacita volontà della concedente di rinunciare all’adeguamento; è del tutto sfornito di prova l’assunto secondo cui Italcrafts sarebbe venuta a conoscenza delle vendite effettuate direttamente da Ceramica Artistica nelle zone di esclusiva anteriormente al marzo 1996 ed avrebbe tollerato per anni tale violazione.

Tanto premesso, va ulteriormente ricordato che, per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. La deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. risulta inidoneamente formulata, essendo nella specie l’errore di diritto individuato per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrato per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

Quanto al vizio di motivazione, le critiche della ricorrente – oltre a risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta, infatti , solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass. , Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162). Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e vizio della motivazione (omessa, insufficiente e contraddittoria), e ci si duole che la Corte d’appello abbia liquidato il danno sul presupposto – erroneo – che le parti avrebbero espressamente disciplinato le conseguenze dell’eventuale vendita diretta, affermando che essere avrebbero previsto senza distinzione alcuna in relazione alle due modalità alternative di attuazione del rapporto il compenso previsto dall’art. 2, e cioè il diritto ad un compenso pari al 10% sull’intero ammontare della fornitura.

Il motivo è inammissibile : oltre a tendere, al di là della formulazione della rubrica, ad una rivalutazione del merito della interpretazione del contratto, esso non riporta – ancora una volta, in violazione del principio di autosufficienza – il testo della pertinente disciplina contrattuale sulle conseguenze dell’eventuale vendita diretta di prodotti da parte della concedente, trascrivendo soltanto la clausola n. 2) e le due diverse ipotesi in essa contemplate.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e art. 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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