Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29843 del 13/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/12/2017, (ud. 18/01/2017, dep.13/12/2017),  n. 29843

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello di S.M., ha annullato l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per il 2002, con il quale venivano accertati a carico del contribuente, nella qualità di socio della sas Il Chiostro, redditi di capitale relativi ad interessi maturati su finanziamento parzialmente rimborsato ai soci in quell’anno.

In primo grado il ricorso, riunito a quelli analoghi proposti da altri soci, C.A. e S.M.C., era rigettato, richiamandosi le conclusioni cui era giunta la Commissione tributaria provinciale nel distinto giudizio promosso dalla sas Il Chiostro.

Il contribuente proponeva autonomo appello nei confronti della sentenza, mentre l’istanza dell’ufficio di riunione agli autonomi appelli proposti dagli altri soci veniva disattesa.

Con la decisione oggi impugnata la Commissione regionale ha annullato l’atto impositivo sul rilievo che “da quanto documentalmente provato la somma corrisposta ai soci era costituita di solo capitale, e che pertanto non vi erano interessi da dichiarare da parte della società stessa e dei suoi soci” per il 2002, essendo tali interessi maturati in anni precedenti.

Mette conto rilevare che con sentenza di analogo contenuto la medesima sezione della Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla sas Il Chiostro.

S.M. resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando error in procedendo, l’amministrazione ricorrente, ravvisando un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra società di persone e soci, censura la sentenza per avere omesso di rilevare la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio con la società e gli altri soci.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. n. 3830 del 2010).

Ed ha avuto modo di chiarire, in tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, che “le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicchè la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado” (Cass. n. 12375 del 2016).

Nella specie, come si evince dagli atti di causa, il ricorso della società era stato rigettato con sentenza della CTP di Varese depositata il 2 dicembre 2009, e la stessa autorità aveva rigettato, con sentenza depositata il 22 gennaio 2010 i tre ricorsi riuniti dei tre soci richiamando la prima pronuncia; avverso tale ultima decisione propose appello la società, ed avverso la seconda i tre soci, tra cui il contribuente S.M., singolarmente. Tali appelli furono assegnati alla stessa sezione 44 della CTR della Lombardia e trattati di fatto congiuntamente in udienza il giorno 7 marzo 2011; la Commissione si era pronunciata in modo uniforme con le quattro sentenze, tra le quali la n. 46/44/11 ora impugnata dall’ufficio.

Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, assumendo che, “se è vero che l’ufficio ha riconosciuto che il rimborso di Euro 250.000 ai soci dovesse ritenersi rimborso della quota capitale, è pur vero che tale variazione non ha inciso sulla determinazione degli interessi corrisposti nel medesimo anno dal momento che, in considerazione della circostanza che in data 30.6.2002 la società girava in conto capitale (equiparata al rimborso) l’intero ammontare della quota capitale residua e degli interessi, l’intero ammontare dei medesimi è stato ritenuto corrisposto nell’esercizio 2002”.

Con il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 secondo cui presupposto per l’effettuazione delle ritenute sugli interessi sarebbe il momento della loro corresponsione, laddove la sentenza impugnata riterrebbe invece che il momento di nascita del presupposto impositivo sia quello di maturazione degli interessi, con la conseguenza che, nel caso di specie, poichè gli interessi sarebbero maturati in anni precedenti, nessuna dichiarazione del sostituto d’imposta poteva essere richiesta per il 2002.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono in parte infondati ed in parti inammissibili: essi sono destituiti di fondamento in fatto, in quanto il giudice d’appello ha accertato, sulla base delle prove documentali offerte (“da quanto documentalmente provato appare chiaro”), che la somma corrisposta ai soci era costituita di solo capitale, e che non vi erano pertanto interessi da dichiarare da parte della società e dei suoi soci.

Ciò non risulta smentito nelle difese del contribuente nè appare adeguatamente censurato dall’Agenzia delle entrate (nei medesimi termini si è pronunciata Cass. n. 9110 del 2012 in analogo giudizio).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione dell’epoca di formazione dei precedenti di riferimento in materia di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

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