Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29842 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CADLOLO 20, presso lo studio dell’Avvocato LOMBARDI

LEOPOLDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2010 del GIUDICE DI PACE di VARAZZE,

depositata il 06/04/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto notificato il 19 novembre 2010, A. R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 6 aprile 2010 con la quale il Giudice di pace di Varazze ha respinto l’opposizione al verbale elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 8.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Ad avviso del relatore, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente, perchè la sentenza impugnata era appellabile e non immediatamente ricorribile per cassazione.

Difatti, le sentenze in tema di opposizione a sanzione amministrativa pubblicate a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono soggette ad “l’appello, come si ricava dal testo dell’art. 26 del citato decreto legislativo, che ha abrogato la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c., il quale consentiva l’immediata ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di opposizione.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 500 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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