Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29842 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9797/2016 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA TEL:

(OMISSIS), VIA COURMAYEUR, 102, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA MOREA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN

45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.C., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA’ MEIE ASSIC. SPA),

S.V.;

– intimati –

e da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LE PARIOLI 55,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AGOSTINO DESSY giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.V., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA’ MEIE ASSIC. SPA), HDI

ASSICURAZIONI SPA, S.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ANTONIO CAPUTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 647 del 20-10-2015 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza 7-5-2012 del Tribunale di Cagliari, dichiarò S.A. e M.C. responsabili, rispettivamente nella misura dell’80% e del 20%, del sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) sulla (OMISSIS) tra il ciclomotore Honda, di proprietà e condotto dal M., assicurato con la HDI Assicurazioni SpA, sul quale viaggiava come terza trasportata S.V., ed il motoveicolo Kawasaki, di proprietà e condotto da S.A., assicurato con la Meie Assicurazioni (poi Unipol SpA); sinistro in esito al quale avevano riportato danni (richiesti in due separati giudizi, poi riuniti) sia la S. sia il S. sia il M.; per l’effetto condannò il S. e la Unipol, nonchè il M. e la HDI, in solido, al pagamento, in favore della S., rispettivamente, della somma di Euro 31.806,40 e di Euro 7.951,60, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; condannò, inoltre, il S. e la Unipol, in solido, al pagamento, in favore del M., della somma di Euro 42.087,60, a titolo di risarcimento danni, e della somma di Euro 10.092,38 per danno da ritardo, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; condannò, infine, il M. e l’HDI, in solido, al pagamento, in favore del S., della somma di Euro 52.054,38, a titolo di risarcimento danni, e della somma di Euro 12.482,36 per danno da ritardo, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; atteso l’esito globale della lite e la reciproca soccombenza, dichiarò compensate per 1/4 le spese processuali tra M. e HDI, da una parte, e S. ed Unipol, dall’altra, e condannò quest’ultimi al pagamento della residua quota; dichiarò compensate le spese di lite tra la S. e le altre parti in causa.

In particolare la Corte ritenne che, alla luce della CTU, e quindi della concreta possibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare quali erano stati i comportamenti censurabili tenuti da entrambi i conducenti, sussistesse un concorso di colpa tra il M. ed il S., ma non nella misura del 50%, per come affermato dal primo Giudice sulla base della pari presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, bensì nella misura dell’80% in capo al S. e del 20% in capo al M.; nello specifico, infatti, secondo la Corte, era stato accertato che il S. stava procedendo ad una velocità stimata dal CTU tra i 101 e i 146 Kmh (e quindi superiore al previsto limite di 90 Km) e stava effettuando un sorpasso vietato da apposita segnaletica orizzontale; il M., dal canto suo, come risultava dalle motivate conclusioni del CTU, stava effettuando la svolta in posizione non allineata alla striscia di mezzeria; la condotta del S. era da ritenersi più grave in quanto non solo aveva effettuato un sorpasso non consentito e ad una velocità eccessiva, ma non aveva neanche rallentato in prossimità di un incrocio, come previsto dal codice della strada, sicchè, in ragione di tale comportamento, non aveva potuto compiere le manovre necessarie per evitare l’impatto con il mezzo del M., la cui manovra di svolta era ragionevolmente prevedibile.

La Corte, inoltre, valutata corretta la liquidazione del danno operata dal Tribunale, provvide alla rideterminazione delle somme dovute sulla base della accertata percentuale di responsabilità.

La Corte, infine, ritenne dovuto al S. ed al M. il risarcimento del danno da ritardo, e cioè del danno da lucro cessante agli stessi derivato dalla mancata disponibilità della somma che avrebbero dovuto percepire dall’autore del danno, a titolo di risarcimento, al momento della verificazione dell’evento dannoso, e liquidò lo stesso in Euro 10.092,38 in favore del M. e in Euro 12.482,36 in favore del S..

Avverso detta sentenza S.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Resistono con controricorso HDI Assicurazioni e M.C., che propone anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale S.A., denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 154 e 140 C.d.S., in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., si duole che la Corte, senza una congrua motivazione, non abbia applicato la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., nonostante anche la condotta del M. fosse contraria alle regole di prudenza ed alla normativa stradale e fosse da ritenere co-fattore scatenante del sinistro.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione dell’art. 170 C.d.S., comma 2, si duole che la Corte, nel valutare le responsabilità, non abbia considerato che, in ragione del trasporto sul ciclomotore di un passeggero (non consentito ex cit. art. 170), la visibilità degli specchietti retrovisivi era limitata, e tanto aveva impedito al conducente la vista dei veicoli che sopraggiungevano da dietro, contribuendo al verificarsi del sinistro.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., si duole che la Corte abbia affermato la diversa ripartizione di responsabilità senza adeguatamente considerare le risultanze istruttorie.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si duole della compensazione per 1/4 delle spese, disposta senza alcuna motivazione.

I primi tre motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili.

Va innanzitutto ribadito il consolidato principio secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare l’incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell’incidente, e cioè, in concreto, il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (conf. Cass. 21130/2013; Cass. 25620/2013; v. anche Cass. 1317/06, secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicchè l’utilizzabilità della presunzione postula l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta”).

Siffatto apprezzamento, relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente nonchè all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli ed alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della sussistenza o meno del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, costituisce un giudizio di fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile.

Come già chiarito da questa Corte, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L.. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, chiamata a confermare o meno la decisione di primo grado in punto di applicazione della detta presunzione, ha proceduto ad accertare nel merito le rispettive condotte di guida e, in esito, a graduare le responsabilità secondo quanto accertato; nessuna omissione di “fatto storico”, nel senso su precisato, è stato indicata dal ricorrente, sicchè i motivi, in ordine ai denunciati vizi motivazionali, sono inammissibili.

Il quarto motivo è anch’esso inammissibile, in quanto non correlato con la impugnata decisione, con la quale la Corte, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha dichiarato la compensazione delle spese di lite, espressamente motivandola in ragione sia dell’ esito globale della lite” sia della “reciproca soccombenza”.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale M.C., denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 342,112 e 324 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello abbia errato nella quantificazione del danno da ritardo; in particolare lamenta che la Corte, intervenendo su un capo autonomo di sentenza (concernente il danno da ritardo) in mancanza di specifico motivo di gravame sul punto, abbia liquidato in Euro 10.092,38 il danno da ritardo spettantegli, quando invece lo stesso, tenendo presente solo la diversa graduazione di responsabilità, doveva essere liquidato in Euro 28.198,69.

Il motivo è fondato.

Come risulta dalla sentenza di primo grado, il danno da danno da lucro cessante al M. derivato dalla mancata disponibilità della somma che avrebbe dovuto percepire dall’autore del danno, a titolo di risarcimento, al momento della verificazione dell’evento dannoso (c.d. “danno da ritardo”), è stato dal Tribunale determinato, in ragione dell’attribuito 50% di responsabilità, in Euro 17.668,62, sicchè l’ammontare totale dello stesso, non interessato dai motivi di impugnazione, doveva ritenersi pari ad Euro 35.337,24; di conseguenza, sulla base della modificata percentuale di responsabilità dello stesso M. (20%), l’importo spettante a quest’ultimo a titolo di danno da ritardo doveva essere determinato in Euro 28.269,79, pari all’80% di Euro 35.337,24.

In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso principale e va, invece accolto il ricorso incidentale; di conseguenza va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, vanno condannati S.A. e la Unipol SpA al pagamento della somma di Euro 28.198,96 in favore di M.C. per danno da ritardo.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso principale è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna S.A. e la Unipol SpA, in solido, al pagamento della somma di Euro 28.198,96 in favore di M.C.; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità sostenute da M.C. e HDI Assicurazioni SpA, che si liquidano per ciascuna delle dette parti in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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