Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29842 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29842 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12013-2015 proposto da:
CAPITANIO GILBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBRICCI n.16, presso lo studio dell’avvocato ANNA
CAPORICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIO
RAVIELE;
– ricorrente contro

BUCCILLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA n.7, presso lo studio dell’avvocato LORETTA
INNAMORATI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA
RANALDI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1394/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 27/02/2015;

Data pubblicazione: 12/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

febbraio 2015 t la Corte di appello di Roma ha rigettato la
domanda di addebito della separazione dei coniugi CAPITANIO
GILBERTA e BUCCILLI ANTONIO, ha dato atto dell’intervenuta
maggiore età della figlia, e confermato per il resto le statuizioni
rese dal Tribunale di Cassino nella sentenza n. 34/2013;
che avverso tale provvedimento la signora CAPITANIO ha
proposto ricorso affidato a due motivi, resistito dal BUCCILLI
con controricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione
di legge, error in procedendo, error in judicando, omessa e/o
illogica e contraddittoria valutazione del capo 1,2 e 3 del
ricorso in appello incidentale, deducendo l’erroneità del
provvedimento impugnato in riferimento ai tempi della
addebitabilità della separazione, alla quantificazione
dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie e al
mancato adeguamento dell’importo per le spese straordinarie;
che il secondo motivo lamenta l’insufficiente, contraddittoria e
illogica motivazione su alcuni punti controversi, che sarebbero
“rilevanti” ai fini della pronuncia sull’addebitabilità della
separazione e sulla quantificazione dell’importo dell’assegno;
che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e
nel merito ha chiesto il rigetto dell’avversa impugnazione;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che deve procedersi alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
Ric. 2015 n. 12013 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-2-

rilevato che con sentenza n. 1394/20151 depositata il 27

ritenuto che i due motivi, che la stessa ricorrente tratta
congiuntamente, sono inammissibili là dove, sotto l’apparente
denuncia di una violazione dei criteri legali per la
determinazione delle capacità reddituali del controricorrente, si
risolvono nella richiesta a questa Corte di legittimità di una

sulla addebitabilità della separazione e sulla determinazione
dell’assegno di mantenimento, richiesta che appare implicita
nella prospettazione di un nuovo ed alternativo percorso
valutativo delle risultanze probatorie , peraltro neppure
collegato a specifici passi della sentenza che sarebbero
interessati dalle singole censure;
che, per il profilo attinente al vizio di motivazione, i due motivi
omettono di individuare i “fatti” decisivi il cui esame sarebbe
stato omesso nella decisione impugnata, risolvendosi in effetti
in una critica della motivazione sotto il profilo di una sua
contraddittorietà, in sé non più consentita nel vigore del
novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al
rimborso in favore del controricorrente delle spese di giudizio,
in C 4.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi), oltre spese
generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2015 n. 12013 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-3-

revisione, inammissibile in questa sede, del giudizio di fatto

Yv47
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre
2017

Il Pilésr

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA