Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29841 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA BOLOGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20518/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 12/05/2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 19 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” A.C. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 1109/2004 Area 3-bis con la quale la Prefettura di Bologna le aveva ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 2 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), per avere emesso un assegno bancario di cui poi revocava la provvista.

Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione, mentre il Tribunale di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 maggio 2010, ha accolto l’appello dell’ A. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione.

Il Tribunale ha osservato che, poichè l’assegno era stato emesso dall’ A. in veste di promissaria acquirente, la traente aveva revocato la provvista ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 35 a seguito dell’inadempimento della controparte, proponendo anche una denuncia-querela.

In ragione di ciò il Tribunale ha ritenuto sussistente l’esimente della buona fede, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Prefettura di Bologna ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico mezzo, l’Amministrazione ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge e vizio di motivazione – si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l’esimente, nonostante la privazione della provvista sia avvenuta per scelta deliberata e volontaria dell’emittente, a nulla rilevando le finalità per le quali tale condotta è stata posta in essere. La censura è fondata.

In tema di assegno bancario, l’art. 35 della legge assegni (R.D. n. 1736 del 1933) prevede che l’ordine di non pagare la somma recata dall’assegno bancario ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.

Conseguentemente, in tema di illecito amministrativo di emissione di assegno senza provvista, previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 2, non può invocare l’esimente della buona fede il traente che – prima della scadenza del termine di presentazione – tolga la provvista per prevenire un’inadempienza del primo prenditore.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e art. 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione e con la condanna dell’ A. al rimborso all’Amministrazione delle spese sostenute nel grado di appello;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’ordinanza- ingiunzione. Condanna l’ A. al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Prefettura, che liquida, per il grado di appello, in Euro 450, di cui Euro 250 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 400 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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