Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29841 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3657/2016 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 3, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende

unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. NOMENTANA 233,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA GUGLIELMELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI BATTISTA GHINI, LUCA

NANNI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2036/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI per delega;

udito l’Avvocato LUCA NANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.C. propone ricorso per Cassazione, affidato a sedici motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 2036 dell’11-12-2015 con la quale la Corte d’Appello di Bologna, nel rigettargli l’appello, ha confermato la sentenza 415 del 9-5-203 del Tribunale di Forlì che gli aveva respinto la domanda risarcitoria proposta – ex art. 2043 c.c. – nei confronti di P.A., evocato in giudizio non come “giudice” ma come “privato cittadino”, indicato come responsabile per due episodi, e precisamente: 1) per avere definito, nel corso di una conversazione con un terzo (tal B.G.), l’avvocato Z.C. come un “temerario”; 2) per avere sollecitato, nel corso di una riunione informale, tenuta tra magistrati del Tribunale di Forlì ed avvocati appartenenti al Consiglio dell’Ordine di Forlì e Cesena, l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dello stesso avvocato.

In particolare, la Corte, in sintesi e per quanto ancora eventualmente rileva, nell’esaminare i motivi di gravame, ha evidenziato, in ordine al primo episodio, che la definizione di “temerario” non integrasse, nella specie, alcun comportamento denigratorio nè diffamatorio, e non costituisse “un’offesa rilevante dal punto di vista civilistico”, bensì un “esercizio corretto e pienamente lecito del diritto di critica, ammissibile anche nei confronti di un avvocato”; in ogni modo, ha ritenuto mancante in giudizio la prova che il P. avesse pronunciato simile frase riferita all’avvocato Z.; a tale ultimo riguardo la Corte ha valutato corretta la valutazione del Tribunale sia in ordine all’attendibilità del teste B. (ritenuta persona stimabile e totalmente estranea alle parti), che aveva convincentemente affermato che il colloquio in questione non era mai avvenuto, sia in ordine all’inutilità della deposizione di altri testi e di un confronto tra gli stessi ed il B..

La Corte, poi, in ordine al secondo episodio, ha concordato con il Tribunale nel ritenere vaghi e generici i comportamenti illeciti addebitati al P., senza alcuna precisazione sul ruolo di quest’ultimo nel corso della riunione, con conseguente indeterminatezza ed imprecisione anche delle richieste istruttorie formulate al riguardo; nello specifico, ha concordato con il Tribunale sul fatto che le domande attoree erano sfornite di prova, non essendo stato, in particolare, neanche dimostrato che la detta riunione si fosse mai verificata e, comunque, non essendo stati nè indicati nè tanto meno dimostrati i comportamenti illeciti tenuti dal P. nel corso della stessa; la Corte, inoltre, ha disatteso la richiesta dello Z. di “giuramento decisorio condizionato”, evidenziando che lo stesso era stato deferito su un fatto illecito (art. 2739 c.c.) e verteva su circostanze generiche ed indeterminate.

La Corte, infine, ha confermato sia la condanna dello Z. al pagamento di Euro 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., ritenendo sussistente il presupposto della “colpa grave” (consistita nell’avere mosso ad un magistrato dello stesso Tribunale accuse gravi, imprecisate e generiche ed avergli ascritto una frase mai pronunciata), sia la quantificazione delle spese processuali, evidenziando che il Tribunale le aveva liquidate in maniera congrua rispetto all’attività difensiva ed entro il corretto scaglione di riferimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza in relazione agli artt. 162e 164 c.p.c. (primo motivo) nonchè, in subordine – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 164 c.p.c. (secondo motivo), si duole che la Corte territoriale, per rigettare le pretese attoree, abbia rilevato la nullità dell’editio actionis senza previamente disporre la rinnovazione degli atti iniziali.

I motivi sono inammissibili.

La complessiva censura, invero, non è in linea con la decisione impugnata, con la quale la Corte d’Appello non ha rilevato la nullità della domanda per indeterminatezza dell’editio actionis, ma, al contrario, nel rigettare il relativo motivo di gravame, ha evidenziato (v. pag. 13) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, lo stesso Tribunale non aveva rilevato d’ufficio la nullità dell’editio actionis ma aveva rigettato la domanda perchè carente di prova.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 6 CEDU, recepito con L. n. 848 del 1955, si duole che la Corte d’Appello non abbia ammesso prove conferenti e decisive manifestamente indispensabili per l’accertamento della verità su cui poggiava la domanda attorea.

Il motivo è inammissibile.

Come già statuito da questa S.C. “in tema di prova, non può essere invocata la lesione dell’art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, comma 1, al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale, in violazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest’ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli di cui una parte chiede la produzione” (Cass. 13603/2011).

Ed invero, il diritto della parte di far interrogare i testimoni (peraltro previsto espressamente dalla CEDU solo per il processo penale) non può far venir meno il necessario vaglio del giudice nazionale in ordine all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova secondo quanto previsto dalle norme interne; nel caso di specie la Corte non ha, cioè, pregiudizialmente negato alla parte il diritto di provare i fatti, ma, sulla base peraltro di ampio ed espresso giudizio, ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova per testi in quanto i relativi capitoli contenevano valutazioni o erano formulati su circostanze irrilevanti o generiche.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 159 e 244 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, nel momento in cui ha escluso l’ammissibilità di alcuni capitoli di prova perchè contenenti parti valutative, non si sia limitato ad espungere gli elementi valutativi, ammettendo la parte del capitolo non colpita da inammissibilità.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, sub specie di violazione di legge (e facendo, peraltro, riferimento a norma prevista per la diversa ipotesi della nullità degli atti processuali), senza alcuna indicazione nè dei capitoli privi di elementi valutativi nè tanto meno della decisività che avrebbero avuto i capitoli di prova “depurati” della parte valutativa, si risolve nel censurare il giudizio di fatto espresso dalla Corte sul contenuto valutativo della dedotta prova per testi; censura inammissibile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti della nuova formulazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente.

Con il quinto e sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – (quinto motivo) e ex art. 360 c.p.c., n. 3 (sesto motivo) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 244 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello abbia confermato la pretesa genericità dei capitoli di prova senza che alcuna eccezione al riguardo fosse stata sollevata dal convenuto/appellato.

Il motivo è infondato.

Come già statuito da questa Corte, “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (Cass. 1294/2018, che ha dato continuità al principio giurisprudenziale di cui a Cass. 4 aprile 1980, n. 2231, secondo cui “mentre le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall’art. 244 c.p.c., possono essere rilevate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con l’esperimento del mezzo di prova, la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, nonostante l’acquiescenza della controparte”).

Va, invero, ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova (da ultimo Cass. 13 giugno 2014, n. 13485); ne consegue che la rilevabilità d’ufficio del difetto di specifica indicazione dei fatti discende dal fatto che tale requisito è imposto anzitutto per consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza della prova; solo quando il giudice non ne abbia rilevato la mancanza, ed abbia ammesso la prova, diventa decisivo il comportamento della controparte, che può limitarsi a dedurre la prova contraria oppure eccepire la violazione di regole di validità; mentre la violazione di una regola di validità, posta a tutela dell’interesse delle parti, ha carattere relativo ed è rilevabile solo su eccezione di parte (fra le tante Cass. 30 ottobre 2009, n. 23054), l’apprezzamento in ordine alla specifica indicazione dei fatti da provare si colloca su un piano preliminare, in quanto (come detto) relativo alla rilevanza della prova, e dunque l’eventuale mancanza della specifica indicazione resta rilevabile d’ufficio.

Con il settimo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., si duole che la Corte non abbia espunto dal thema probandum il fatto costitutivo della pretesa attorea (e cioè la partecipazione del P. alla riunione e la sollecitazione di quest’ultimo all’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dello Z.) nonostante detto fatto fosse stato ammesso dalla parte nel costituirsi; lamenta, in particolare, che la Corte non abbia valutato nè la mancata contestazione del fatto da parte del P. nè il grado di specificità di tale contestazione, e ritiene illegittimo sostenere che, nonostante fosse pacifico che l’avvocato Z. avesse accusato il dott. P. di avere leso la sua dignità personale nel corso di una riunione informale tra magistrati e membri del Consiglio dell’Ordine, il dottor P. non fosse a conoscenza di tale fatto.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto in doglianza, risulta dalla stessa comparsa di risposta del convenuto, per come riportata dal ricorrente medesimo, che il P. abbia contestato il comportamento addebitatogli; al riguardo è sufficiente osservare che il P., con riguardo agli addebiti rivoltigli (per i quali, peraltro, utilizza sempre il condizionale), ha espressamente dichiarato che “la domanda avversaria è totalmente infondata”; al riguardo ritiene questa S.C. che, a fronte di rilievi generici, la contestazione non poteva che essere generica, non potendo il P. contestare di per sè lo svolgimento della riunione, della quale poteva non essere a conoscenza, ed i fatti eventualmente accaduti nel corso della stessa.

Con l’ottavo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 96 c.p.c., si duole che la Corte, confermando sul punto la sentenza di primo grado, abbia ritenuto che l’attore avesse agito con “colpa grave”, quando invece era stata la stessa Corte ad incorrere in colpa grave.

Il motivo è inammissibile in quanto, sub specie di violazione di legge, si risolve in una censura nel merito della valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della colpa grave in capo all’attore; censura sollevata, peraltro, ribadendo le doglianze già espresse nell’atto di appello e costituenti oggetto anche del presente ricorso in cassazione (nullità etitio actionis e non ammissione prove).

Con il nono motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello, nel ritenere corretta la liquidazione delle spese operata dal primo Giudice, non abbia considerato che il valore della domanda dovesse essere determinato dalle richieste di parte attrice, ed abbia invece ritenuto applicabile lo scaglione “valore indeterminabile” sol perchè vi era una richiesta di condanna al pagamento di una somma inferiore o superiore a quella indicata.

Il motivo è infondato.

La Corte, invero, in applicazione del principio in base al quale la liquidazione delle spese va operata in ragione della domanda, ha considerato la causa di valore indeterminabile, valutando meramente esemplificativa nel caso di specie la cifra indicata in citazione (peraltro non ribadita in comparsa conclusionale), e ritenendo, nell’esercizio del suo potere valutativo (non censurabile in questa sede), che la richiesta di pagamento di una somma anche inferiore, in ragione dell’estrema gravità dei comportamenti addebitati al convenuto e della denunciata violazione di diritti costituzionali e fondamentali, non potesse ritenersi clausola di stile.

Con il decimo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche in relazione al D.M. n. 140 del 2012, art. 4 ed al D.M. n. 55 del 2014, art. 21, si duole che la Corte, sull’erroneo rilievo dello scaglione di riferimento e della possibilità di aumentare il compenso per la complessità della lite, abbia ritenuto corretta la liquidazione delle spese così come operata dal primo giudice; tanto quando nel caso di specie la causa non era di valore indeterminabile e l’attività professionale era modestissima.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

In ordine allo scaglione di riferimento utilizzato vanno, invero, ribadite le argomentazioni di cui alla censura precedente, mentre, per ciò che concerne la liquidazione, la doglianza si risolve in una critica (inammissibile in questa sede) alla valutazione operata dalla Corte territoriale.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente, denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; nello specifico lamenta che la Corte, nel ritenere la genericità dei fatti addotti dall’attore, non abbia preso in considerazione quanto affermato in ordine all’episodio della riunione dal Giudice di prime cure e dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con l’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente, come interpretato da Cass. S.U. 8053/2014.

Come già chiarito da questa Corte, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014); nel caso di specie non viene indicato un fatto storico (nel senso su indicato) sul quale è stato omesso il giudizio, sicchè, come detto, la censura è inammissibile.

Con il dodicesimo e tredicesimo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – (dodicesimo motivo) ed ex art. 360 c.p.c., n. 4 – (tredicesimo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 368 c.p. e art. 331 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto la causa civile “un’escamotage” per evitare il rischio di un’incriminazione penale per calunnia, così disattendo l’obbligo del giudice civile di rimettere gli atti al PM sulla base di fatti penalmente rilevanti; si duole, inoltre, che la Corte non abbia ravvisato gli estremi per trasmettere gli atti alla Procura e, nello stesso tempo, non abbia ammesso la richiesta di giuramento decisorio in quanto diretto a provare un illecito dello stesso convenuto.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, invero, non è coerente con la ratio dell’impugnata sentenza, che non ha ravvisato nei fatti la notitia di un reato di calunnia, ma, nell’affermare la genericità della richiesta di prova addotta dall’attore, ha solo ipotizzato la convenienza del tentativo dell’avv. Z. di far accertare i comportamenti del convenuto (ritenuti addebitati allo stesso sulla base di sospetti e supposizioni) non dal Giudice penale, per il tramite di una denuncia contro ignoti o contro persone determinate (con il “rischio” in tal caso di subire un procedimento per calunnia), ma dal Giudice civile.

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente, denunciando “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, attesa l’apparenza della motivazione per escludere il giuramento decisorio e violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere escluso gli articoli in blocco”, si duole che la Corte d’Appello non abbia esaminato partitamente e con motivazione specifica i singoli ventidue articoli del deferito giuramento decisorio, ma, nonostante gli stessi fossero chiari e specifici, abbia cassato “in blocco” la richiesta.

La doglianza è inammissibile in quanto con la stessa non viene censurata l’impugnata sentenza nel punto in cui la stessa ha ritenuto non ammissibile – ex art. 2739 c.c. – il deferito giuramento perchè avente ad oggetto fatti illeciti (in conformità, peraltro, con i principi di cui a Cass. 6347/2014 e 12866/2009).

Con il quindicesimo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 281 ter c.p.c., in relazione agli artt. 6 e 13 convenzione di Roma e art. 47 Carta di Nizza, in quanto la Corte, pur avendo l’obbligo di accertare la verità, ha omesso ogni attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito nell’esame delle precedenti doglianze (v., in particolare i motivi da 3 a 7), la Corte non ha pregiudizialmente negato alla parte il diritto di provare i fatti, ma, sulla base di ampio ed espresso giudizio, ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova per testi in quanto i relativi capitoli contenevano valutazioni o erano formulati su circostanze irrilevanti o generiche.

Con il sedicesimo motivo il ricorrente denunzia “violazione di legge manifesta ex artt. 115 e 116, per non avere ritenuto possedere valenza ammissiva la comunicazione del Presidente del Tribunale di Forlì e l’altra del Presidente del CDO sui fatti” nonchè “nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto di lettura e dunque per non avere considerato pacifico il fatto ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Anche detto motivo è inammissibile.

Con lo stesso, invero, non viene censurata l’altra autonoma ragione sulla quale il Tribunale prima, e la Corte poi, hanno negato rilevanza processuale a detta documentazione, e cioè la tardività della produzione (dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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