Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29841 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30422/2018 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giandomenico Della

Mora domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto n. 4776 depositato il 4.9.2018 nella controversia iscritta all’RGN 9974/2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da S.A., nato a (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego notificatogli il 1.9.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Treviso. In particolare il ricorrente deduceva di aver lasciato l’area di (OMISSIS) al fine di sottrarsi ad una faida familiare originata da un terreno conteso con dei cugini, e chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 3.10.2018 ricorso, affidato a due motivi, e il Ministero dell’Interno non si è difeso, rimanendo intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nella parte in cui ha ritenuto che la versione da lui offerta fosse incoerente, anche in relazione alla situazione generale della sicurezza nell’area di (OMISSIS).

Il motivo è infondato. La Corte rammenta che “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01). Nel caso di specie la decisione censurata non ha omesso di motivare circa le condizioni socio-politiche della zona e del Paese d’origine del richiedente, ma ha solo preso una decisione nel merito, supportata da specifiche fonti informative, tra cui le contraddittorie dichiarazioni dello stesso richiedente in merito all’esito e conclusione della controversia familiare, per escludere l’esistenza di un fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale o per le opinioni politiche professate, da cui vengono tratte le conclusioni assunte, ritenendo che le ragioni esposte attenessero ad una vicenda meramente privatistica ed endofamiliare. Tale valutazione è stata operata in primo luogo sulla base del controllo di logicità del racconto del richiedente, e la valutazione compiuta dal giudice del merito a riguardo non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il richiedente denuncia la violazione ee falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, violazione del principio di non refoulement, per mancata concessione della protezione umanitaria, non potendo essere il richiedente espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate.

Il motivo non è accoglibile, in quanto nuovamente chiede una rivalutazione del merito. La CTR ha citato fonti attendibibili e circostanziate, come il rapporto Easo, CRSS, ICG, a supporto della propria motivazione per concludere che è certo vero che il (OMISSIS) attualmente viva una situazione di instabilità creata dalla presenza sul territorio di gruppi affiliati all’IS autori principali degli attentati terroristici in (OMISSIS) nel 2016, ma in forte calo rispetto agli ultimi anni, dovendosi escludere che la regione stia vivendo una situazione di diffusa e sistematica violenza di entità tale da rilevare ai fini del riconoscimento anche della protezione sussidiaria. Inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’inserimento lavorativo, linguistico e affettivo del richiedente costituisce un fattore concorrente, ma non sufficiente da solo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in assenza di costituzione del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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