Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29841 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29841 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 8746-2015 proposto da:
FALCONE ENRICO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI n.99, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO D’ALESSIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SCARABELLO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
OFANTO n.18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA
ANTEZZA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA CARLA BARANI;
– con troricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del
16/07/2014, depositato il 23/09/2014 emesso sul
procedimento iscritto al n° 56341/2012 R.G.;

Data pubblicazione: 12/12/2017

(P/T

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da
FALCONE ENRICO MARIA avverso il provvedimento del
Tribunale di Roma, emesso in data 20 marzo 2012 i con cui era
stata rigettata la domanda di revoca o riduzione dell’assegno
divorzile dovuto dal ricorrente alla ex coniuge SCARABELLO
LUCIA;
che, avverso tale provvedimento il FALCONE ha proposto
ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato anche da
memoria;
che la signora SCARABELLO resiste con controricorso;
considerato che il motivo di ricorso denunzia la violazione
dell’art. 9 della legge n. 898/70 e s.m.i. lamentando che la
Corte territoriale, pur partendo dalla astratta osservanza dei
criteri di legge, avrebbe in realtà proceduto alla necessaria
valutazione comparativa delle rispettive posizioni economiche e
personali delle parti (giungendo alla conclusione che essa sia
rimasta nel tempo sostanzialmente invariata, e sicuramente
non peggiorata quella del Falcone) in modo assolutamente non
aderente ai dati obiettivi e documentali emergenti dagli atti di
causa;
che la controricorrente ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto di procedere alla redazione in forma semplificata della
motivazione;

Ric. 2015 n. 08746 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-2-

rilevato che < con decreto depositato il 23 settembre 2014, la ritenuto che il motivo è inammissibile atteso che esso si risolve in una critica alla valutazione degli elementi fattuali utilizzati dal giudice del reclamo per respingere la domanda, e quindi nella implicita richiesta a questa Corte di un'inammissibile riesame del giudizio di fatto; quella espressa in sentenza- di alcuni elementi di fatto (specie con riguardo alla capacità reddituale ed economica del ricorrente) il ricorso aggiunge la deduzione di altri elementi (cfr. in part. punti 4, 7, 8, 10 del motivo, che menzionano circostanze non considerate dal decreto) senza rispettare i requisiti previsti dall'art. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma n. 4) c.p.c., non trascrivendo, né specificamente indicando, gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato; che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio,.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017 che, peraltro, alla inammissibile diversa valutazione -rispetto a

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