Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29840 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2011 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA del

12.1.2011, depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

Osserva in fatto:

Il Ministero della Giustizia ricorre, per regolamento di competenza, avverso la sentenza in data 13/1/2011 n. 42/11 del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica che, adito dalla stessa amministrazione in appello avverso la sentenza n. 219/09 del 3/8/2009 del Giudice di Pace di Bianco, reiettìva di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, si è dichiarato territorialmente incompetente, indicando quale giudice competente il Tribunale di Locri.

Il Tribunale reggino ha ritenuto che il giudice competente per l’appello non dovesse essere individuato secondo il criterio del foro erariale (in applicazione del quale lo stesso Tribunale sarebbe competente quale tribunale del capoluogo del distretto), ma secondo l’ordinario criterio di competenza per territorio.

A tale decisione il Giudice è pervenuto sulla base delle seguenti argomentazioni:

– le S.U. di questa Corte, con le ordinanze nn. 23285 e 23286 del 18/11/2010 e n. 23594 del 22/11/2010 hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la regola del foro erariale non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative;

– l’esenzione dalla regola del foro erariale deriva da un’esigenza di prossimità al territorio;

– per i giudizi di appello il citato art. 7, comma 2, ripristina la regola del Foro erariale, ma tra questi giudizi di appello non sono comprese le cause di opposizione a sanzione amministrativa.

Il ricorso dell’avvocatura erariale deduce violazione del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 7, comma 2, artt. 25 e 341 c.p.c., sostenendo:

– che la giurisprudenza della Cassazione a S.U., richiamata nella sentenza impugnata, ha affermato l’inapplicabilità della regola del foro erariale ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative, ma è del tutto inconferente rispetto alla controversia in oggetto, relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme;

– che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, ancorchè non oggetto di specifici aggiornamenti a seguito della istituzione degli uffici del giudice di pace, deve oggi ritenersi applicabile anche ai giudizi di appello avverso le sentenze di tali giudici, succeduti nell’attuale assetto ordinamentale e processuale civile ai pretori;

al riguardo richiama giurisprudenza di questa Corte.

L’intimato V.R. non si è costituito.

Osserva in diritto:

1. L’istanza di regolamento di competenza è tempestiva: il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto comunicazione dell’ordinanza e non risulta che tale comunicazione sia stata ricevuta; non è decorso il termine lungo dal deposito della sentenza che è stata depositata il 13/1/2011; il ricorso è stato consegnato per la notificazione il 22/2/2011, è stato notificato il 25/2/2011 ed è stato depositato (il 15/3/2011), ossia nei venti giorni successivi, come previsto dall’art. 47 c.p.c..

2. Nella sentenza impugnata vengono richiamati e applicati principi che questa Corte ritiene applicabili alla diversa ipotesi dell’opposizione a sanzioni amministrative e ai giudizi di appello aventi ad oggetto sanzioni amministrative (v. Cass. S.U. nn. 23285 e 23286 del 18/11 /2010 e n. 23594 del 22/11/2010 Ord).

3. Il giudice che ha declinato la propria competenza non ha spiegato per quale ragione dovrebbero ritenersi applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le regole di competenza applicabili in materia di opposizione a sanzione amministrativa; nè si ravvisano ragioni idonee a sostenerne l’estensibilità ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione è prevista una specifica regola di competenza territoriale (L. n. 689 del 1981, art. 22:

“davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione …”), non estensibile ad altre ipotesi e diversa dalla competenza per materia in considerazione della quale il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, stabiliva (e solo per il primo grado) l’applicabilità delle ordinarie regole di competenza, in deroga alla regola del foro erariale.

4. Non potrebbe ravvisarsi una ragione di inammissibilità del ricorso neppure se si dovesse ritenere la sentenza impugnata viziata da errore di fatto (per non avere considerato che oggetto della causa non era un’opposizione a sanzione amministrativa); infatti, il regolamento di competenza è mezzo ordinario di impugnazione autonomo rispetto alla revocazione e al ricorso per Cassazione; pertanto il giudice di legittimità quando opera come corte regolatrice è tenuto in ogni caso a individuare il giudice competente indipendentemente dalla natura degli errori denunciati. Ne consegue che le sentenze che pronunciano solo sulla competenza, anche se viziate da errore di fatto revocato rio, soggiacciono all’esclusivo rimedio del regolamento necessario di competenza, e non alla revocazione ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile una pronuncia sulla sola competenza emessa in sede di revocazione da un giudice equiordmato e suscettibile a sua volta di impugnazione con regolamento necessario di competenza (Cass. 26/11/1997 n. 11867).

5. Il R.D. n. 1612 del 1933, all’art. 7, comma 1, prevede che nei giudizi davanti ai pretori ed ai conciliatori, anche quando sia in causa un’amministrazione dello Stato, si applicano le ordinarie regole di competenza; il comma secondo prevede la competenza in appello, avverso le sentenze dei pretori e dei tribunali, del sovraordinato ufficio giudiziario del luogo dove ha sede l’avvocatura distrettuale.

La formulazione letterale è rimasta immutata pur a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l’introduzione dell’Ufficio del Giudice di Pace.

Ciò, tuttavia, non autorizza a ritenere che i giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace (come quello in oggetto) siano soggette alle ordinarie regole di competenza, dettate dal codice di procedura civile.

L’interpretazione evolutiva, coerente alla ratio legis di cui all’art. 7, comma 2 sopra citato, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all’art. 6, citato R.D. (derogata dal comma 1 del successivo art. 7 per i giudizi, di minore importanza, già di competenza dei conciliatori) comporta che gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace siano soggetti alla regola del foro erariale e, in conclusione, l’art. 7 in questione deve essere letto nel senso che le parole pretori e conciliatori sono da intendersi come oggi riferite ai giudici di pace, con la conseguenza che non è applicabile ai relativi giudizi in primo grado la regola del foro erariale (art. 7, comma 1) mentre tale regola, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice che ha declinato la propria competenza, è applicabile nel giudizio di appello (cfr. ex multis Cass. 9/8/2007 n. 17579 Ord.; Cass. 15/4/2010 n. 8996 Ord.).

6. In conclusione, il ricorso, diretto a far affermare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza fu pronunciata, può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere accolto in considerazione della manifesta fondatezza.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e, quindi, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese, di fronte al quale vanno rimesse le parti con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria di fronte al quale rimette le parti con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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