Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29840 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 25/10/2021), n.29840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7445-2020 proposto da:

FINMEK SOLUTIONS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’acquirente Finmek Solutions s.p.a. per recupero di indebita detrazione IVA in conseguenza della riqualificazione di una cessione di beni mobili quale cessione di ramo d’azienda. Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51,52,54 e 56 (primo motivo), insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo (secondo motivo).

L’Agenzia delle Entrate si doleva, in sostanza, che il giudice d’appello avesse ingiustificatamente qualificato come cessione di beni il negozio traslativo che viceversa l’avviso di accertamento aveva motivatamente qualificato come cessione di ramo d’azienda, operazione soggetta a imposta di registro ed esclusa da IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b).

La Corte con ordinanza nr 8781/2017 accoglieva il ricorso ritenendo che la qualificazione contrattuale ai fini dell’imposta di registro va operata D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, in base alla causa reale del negozio, anche se riveniente da pattuizioni collegate (Cass. 4 febbraio 2015, n. 1955, Rv. 634166), sicché la cessione di singoli beni funzionalmente correlati all’azienda integra una cessione di ramo d’azienda soggetta a imposta di registro, e ciò obiettivamente, a prescindere dagli intenti elusivi delle parti (Cass. 28 agosto 2013, n. 19752, Rv. 628092).

Nella specie, è pacifico che la cessionaria (Finmek Solutions s.p.a.) non si è limitata ad acquistare in blocco i beni mobili della cedente (Flextronics International s.p.a.), ma – auspici i pubblici poteri – ne ha riassunto i dipendenti e rioccupato l’area produttiva, in un quadro negoziale ed operativo tutt’altro che sciolto ed atomistico, dunque, bensì orientato a continuità aziendale.

Evidenziava che la motivazione del giudice d’appello si fosse soffermata sulla mancata produzione in giudizio dell’elenco dei beni ceduti (“allegato A”) e sull’esistenza di una clausola di eventuale inutilizzabilità produttiva dei beni stessi; tuttavia, osservava la Corte che da un lato, non occorreva che all’avviso di accertamento fossero allegati gli atti negoziali riqualificati, perché essi sono già noti al contribuente (Cass. 16 aprile 2010, n. 9164, Rv. 612412), dall’altro, l’interpretazione del contratto per stabilirne l’assoggettamento a imposta di registro o IVA deve attribuire rilievo preminente agli effetti del negozio piuttosto che alla volontà dichiarata (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23584, Rv. 624743).

La società Finmek Solutions s.p.a. riassumeva la causa avanti alla CTR dell’Abruzzo che con la decisione qui impugnata rigettava l’appello della contribuente.

Il Giudice di appello rilevava che la cessione dei beni mobili intervenuta fra la Finmek e la Flextronics si inquadrava nell’ambito di operazioni negoziali finalizzate al riassorbimento e al reimpiego del personale della seconda e per tale via al recupero della complessiva produttività riferibile all’azienda cessionaria secondo un programma concordato e avallato dalle Autorità Statali. Riteneva pertanto corretto l’inquadramento operato dall’Ufficio in termini di cessione di ramo d’azienda rivenendosi in essa tutti gli elementi costitutivi di tale contratto.

Osservava poi come non fosse necessario allegare al PVC gli atti negoziali riqualificati quale cessione di azienda in quanto conosciuti dal contribuente. Escludeva poi che l’atto impositivo fosse viziato per difetto di motivazione per mancata allegazione di documentazione di natura previdenziale sia perché la rilevanza del verbale dell’Inps n. (OMISSIS) del 2005 si esauriva nella stessa esistenza di un atto ispettivo e di accertamento dell’ente previdenziale sia perché tale atto risulta comunque allegato al p.v.c. della Guardia di Finanza.

Riteneva infine legittima l’irrogazione delle sanzioni non essendo stato dedotto alcun indice sintomatico di ” buona fede” e corretto il quantum inflitto applicato nel minimo previsto dalla previdente disciplina.

Avverso tale decisione la Finmek Solutions s.p.a. in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività o comunque per infondatezza.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp att. c.p.c..

Si contesta la motivazione della sentenza relativamente all’aspetto sanzionatorio lamentando che il percorso argomentativo seguito dalla CTR non sarebbe comprensibile laddove ritiene che il contesto pubblicistico in cui si inserisce l’operazione di cessione sia prova di una “scarsa attenzione, ingiustificata e rimproverabile “addebitabile alla contribuente.

Si sostiene che una tale affermazione non terrebbe nel debito conto di tutti i rilievi sollevati sin dal ricorso introduttivo dalla ricorrente diretti ad evidenziare la buona fede ed il suo legittimo affidamento.

Con secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi del mancato riconoscimento del principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 3, applicando le norme sanzionatorie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 nel rispetto dell’intangibilità della motivazione del provvedimento sanzionatorio, del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius.

Si lamenta che la CTR pur facendo riferimento al principio del favor rei, avrebbe poi lasciato immutato il quantum della sanzione irrogata sulla scorta di un ingiustificato giudizio di coerenza e congruità della stessa con la gravità ed entità della violazioni accertate.

L’Agenzia delle Entrate ha sollevato l’eccezione di tardività del ricorso ritenendo tardivo il ricorso in quanto notificato in data 12.2.2020 oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., anche tenendo conto dei nove mesi di sospensione previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11.

In relazione a tale eccezione la ricorrente ha sostenuto che in base ad una interpretazione sistematica dell’art. 6, non limitata al comma n. 11, il dies ad quem dell’originario termine annuale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dovesse farsi decorrere dal deposito della sentenza impugnata (12 novembre 2018) sicché il termine per impugnare la decisione non scadeva il 13.12.2019 ma il primo agosto 2020 e pertanto notifica del presente ricorso risalente al 12.2.2020 si sarebbe dovuto ritenere tempestiva. Ritiene il Collegio che su tale tematica non vi sono precedenti e pertanto appare necessario rimettete la questione alla sezione V.

PQM

La Corte rimette il procedimento alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

 

 

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