Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29840 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19654/2018 proposto da:

M.Y.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Barone Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. GORJAN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.Y.A. – cittadino del Bangladesh – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza di protezione.

Il Tribunale di Venezia adito ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso poichè tardivamente proposto.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare articolando quattro ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni – Commissione territoriale di Verona è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal M. s’appalesa siccome inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma bis) poichè il Collegio veneziano ha rigettato la sua domanda di protezione esclusivamente sulla sua ritenuta non credibilità soggettiva ed un tanto in contrasto con principio di diritto desumibile dalle citate norme.

Con la seconda ragione di doglianza il M. ha rilevato la violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 1, 7, 8 e 11 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 posto che il Tribunale ha ritenuto non concorrere le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato poichè la ragione dell’allontanamento dal proprio Paese indicata in questione era di natura privata.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della disposizione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) poichè il Collegio lagunare ha rigettato anche la domanda tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria con argomenti incongrui.

Infine con la quarta ragione di doglianza M. denunzia violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 in quanto il Tribunale ebbe anche a malamente rigettare l’istanza di protezione umanitaria.

Come s’apprezza dalla mera lettura delle ragioni di ricorso non risulta attinta l’unica ragione posta dal Collegio lagunare a fondamento della sua decisione, ossia che il M., pur avendo depositato il suo ricorso in opposizione dopo il 17.8.2017,tuttavia non aveva osservato il termine perentorio per la tempestiva proposizione non più soggetto alla sospensione durante il periodo feriale.

Difatti il provvedimento di diniego fu comunicato il 23.3.2016 mentre il ricorso risulta depositato appena il 22.1.2018, ossia scorso il termine perentorio fissato dalla legge.

Dunque il ricorso non attinge in alcun modo la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato eppertanto non risulta assistito dal necessario requisito dell’interesse ad un’impugnazione inutile rispetto ai fini propri – Cass. sez. 1 n. 2811/06, Cass. sez. 1 n. 21431/07 -.

Al rigetto del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del M. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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