Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29840 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29840 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12117-2015 proposto da:
GIUDICI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GORIZIA n.51-B, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO
ZANNINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
MILONE;
– ricorrente contro

FIGLI DI DOMENICO GIUDICI S.A.S. DI ANTONIO & MARIO
GIUDICI, in persona del socio accomandatario e legale
rappresentante MARIO GIUDICI, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA
D’AMBROGIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

contro

GIUDICI AMBROGINA, GIUDICI MARIO, GIUDICI NATALINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4147/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 24/11/2014;

non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio
rilevato che GIUDICI ANTONIO ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza n. 4147 depositata in data 24
novembre 2014 con la quale la Corte di appello di Milano ha
respinto la sua domanda tendente ad ottenere l’annullamento
della deliberazione assembleare del 26 marzo 2010 della s.a.s.
FIGLI DI DOMENICO GIUDICI di Antonio e Mario Giudici;
che la FIGLI DI DOMENICO GIUDICI s.a.s. di Antonio e Mario
Giudici si è costituita con controricorso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell’avversa
impugnazione, mentre gli altri intimati non hanno svolto
difese;
considerato che il primo motivo deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art.8 dello statuto sociale, che la corte di
appello avrebbe erroneamente ed illogicamente interpretato
nel senso di consentire all’assemblea, in sede di approvazione
del rendiconto della gestione sociale, di non distribuire fra i soci
gli utili maturati (detratta la quota del 1.0% da destinare
obbligatoriamente al fondo di riserva), nonostante l’ingente
importo (C 478.185) raggiunto nella specie dal fondo di
riserva;

Ric. 2015 n. 12117 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2262 cod. civ. lamentando che la Corte territoriale
abbia falsamente applicato il principio vigente nelle società di
persone secondo cui al socio, dopo l’approvazione del
rendiconto, spetta immediatamente il diritto alla percezione

che il ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto di adottare la modalità di redazione semplificata della
motivazione;
ritenuto che i due motivi di ricorso, che per la loro stretta
connessione si esaminano congiuntamente, non sono fondati;
che non dirimente si mostra nella specie che, a differenza delle
società di capitali (artt.2433 e 2478 bis cod.civ.), nelle società
di persone l’art. 2262 cod. civ. preveda che ciascun socio ha
diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal
bilancio, dopo la sua approvazione da parte della assemblea
(cfr.Cass.n.4454/95): infatti, lo stesso articolo 2262 cod. civ.
fa espressamente salvo ogni patto contrario, sì che decisiva è
l’interpretazione dell’art. 8 dello statuto sociale, disciplinante le
modalità peculiari che regolano la distribuzione degli utili nella
società in accomandita in questione;
che le censure rivolte in ricorso verso l’interpretazione della
clausola statutaria motivatamente espressa dalla corte
milanese (sulla base peraltro del suo chiaro significato
letterale) non evidenziano alcuna violazione dei criteri
interpretativi di legge, risolvendosi piuttosto nella
inammissibile richiesta, estranea alla verifica di legittimità, di
riesame del merito della interpretazione stessa (cfr.ex multis
Cass.Sez.1 n.2637/03);
che neppure può di per sé ritenersi

contra legem

la

affermazione, contenuta nella decisione impugnata, di
Ric. 2015 n. 12117 sez. M1 – ud. 03-10-2017
-3-

dell’utile;

un’ampia discrezionalità riconosciuta dalla clausola statutaria
alla assemblea nella distribuzione degli utili, tanto più ove si
consideri come nella specie l’assemblea si sia limitata a
disporre il non immediato pagamento degli utili ai soci, non già
un definitivo accantonamento di tali somme a riserva: lo stesso

che su tali somme ha dovuto pagare le imposte relative (
essendo tali utili stati dichiarati all’Erario dalla società negli
adempimenti fiscali riferibili al 2009;
che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio, che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore
della controparte costituita, delle spese di questo giudizio di
legittimità, \,in C 2500,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre
spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre

ricorrente ne dà atto in ricorso aggiungendo significativamente

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