Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2984 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G. e C.F., elett.te dom.to in Roma,
alla via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avv. Torre
Massimo, rapp.to e difeso dall’avv. D’ambra Giovanni, giusta procura
in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 177/2007/45 depositata il 28/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.G. e C.F. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Napoli n. 628/28/2004.
Il ricorso proposto dai C. si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assumono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c.. La notifica di una sola copia dell’atto di gravame ai procuratori costituiti di C.G., F. e V. e la mancata costituzione degli stessi comporterebbe la nullita’ della sentenza.
La censura e’ infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008), secondo cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per piu’ parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), e’ valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtu’ della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non e’ un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne e’ il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtu’ dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010