Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2984 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.03/02/2017), n. 2984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9614/2015 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRIO
FABIO MILLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, SCIPLINO ESIER ADA,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1100/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
9/07/2014, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente l’Avvocato Brunello Marco – tale qualificatosi – non
costituito che chiede un rinvio a nuovo ruolo in quanto l’Avvocato
Milla ha rinunciato al mandato e la parte intende conferire nuovo
mandato difensivo chiedendone il conferimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato:
che sul ricorso n. 9614/15 proposto da P.P. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. e Inps il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., proponendo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di notifica ai contro interessati;
che peraltro risulta essersi costituita in giudizio con controricorso l’INPS;
che pertanto appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017