Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2984 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.03/02/2017),  n. 2984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9614/2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRIO

FABIO MILLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, SCIPLINO ESIER ADA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1100/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

9/07/2014, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è presente l’Avvocato Brunello Marco – tale qualificatosi – non

costituito che chiede un rinvio a nuovo ruolo in quanto l’Avvocato

Milla ha rinunciato al mandato e la parte intende conferire nuovo

mandato difensivo chiedendone il conferimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che sul ricorso n. 9614/15 proposto da P.P. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. e Inps il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., proponendo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di notifica ai contro interessati;

che peraltro risulta essersi costituita in giudizio con controricorso l’INPS;

che pertanto appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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