Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29839 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21-2011 proposto da:
Z.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
GIROLDINI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 342/2010 del GIUDICE DI PACE di FICAROLO del
24.4.2010, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con ricorso ex art. 1137 c.c. Z.C., in qualità di condomino, impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Ficarolo la delibera del Condominio (OMISSIS) del 29-1-2009, chiedendone l’annullamento, per aver approvato il riparto di spesa per un corrimano aggiuntivo la cui installazione non era stata previamente deliberata e per avere, quindi, deliberato un’innovazione a maggioranza semplice, in violazione dell’art. 1136 c.c., comma 5.
Il Condominio si costituiva contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza depositata il 30-4-2010 il Giudice di Pace rigettava la domanda.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z., sulla base di dieci motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RILEVA IN DIRITTO
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Poichè il resistente non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011