Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29839 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20826-2018 proposto da:

A.M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO DOSSI n. 45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 21.6.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respingeva l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria.

Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da A.M.Z. contro il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, dichiarando manifestamente irrilevanti o infondate le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente (non riproposte in questa sede), ritenendo non necessaria la fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente la protezione dinanzi la Commissione territoriale e considerando, nel merito, non credibile il racconto fornito dal medesimo circa la sua partecipazione al movimento politico (OMISSIS) e il pericolo di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, a ritorsioni e violenze da parte dei sostenitori dell’opposta fazione dell'(OMISSIS).

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.M.Z. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis commi 9, 10 e 11 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la mancata concessione dell’udienza anche in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è fondata.

Ed invero il giudice di merito ha ritenuto (cfr. pag. 4 della decisione impugnata) che la fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis non fosse necessaria in quanto l’assenza della videoregistrazione del colloquio tenutosi nella fase amministrativa era dovuta al fatto che, sia al tempo dell’introduzione della domanda di protezione (7.6.2016) che al momento in cui si era svolto il colloquio (21.6.2017), quella modalità di documentazione non era prevista in via generale e non era obbligatoria. Il testo attuale della norma, che impone la videoregistrazione del colloquio, è infatti il frutto della modifica operata dal D.L. n. 13 del 2017, che si applicherebbe, secondo il giudice di merito, soltanto alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, e quindi a decorrere dal 18.8.2017. Essendo stata la domanda dell’odierno ricorrente presentata il 7.6.2016, nel previgente regime normativo, la videoregistrazione non era necessaria e la sua assenza non imponeva, sempre ad avviso del Tribunale, la fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis.

L’assunto contrasta con quanto affermato da questa Corte, la quale ha stabilito che in ogni caso in cui “… la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018, Rv.651982; conf. Cass. sez.1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv.652815).

Nè rileva la circostanza che l’audizione dinanzi la Commissione territoriale sia stata oggetto di verbalizzazione, posto che il verbale non è idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale (cfr. Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088).

Da tanto deriva l’accoglimento del primo motivo, cui consegue l’assorbimento di tutte le altre censure. La decisione impugnata va quindi cassata e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinchè provveda a riesaminare la domanda del ricorrente, previa la necessaria fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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