Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29838 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25912/2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in FRASCATI, PIAZZA BAMBOCCI,

9, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA RIGATELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA LECCE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato l’11 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da A.H., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata senza indicare alcuno specifico aspetto meritevole di essere chiarito mediante l’ascolto diretto rispetto a quanto dichiarato dinanzi la commissione territoriale.

Il richiedente aveva riferito di essere stato costretto ad espatriare perchè il padre era morto e la sua famiglia non aveva i soldi per il matrimonio della sorella. Egli, dunque, era andato in Libia a lavorare per mantenere i figli e restituire dei soldi presi in prestito. A causa delle difficoltà incontrate aveva deciso di venire in Italia. In caso di rientro nel paese di provenienza temeva di non riuscire a provvedere alla sua famiglia e di non poter restituire il debito contratto.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che il racconto del richiedente non era credibile. In particolare, la vicenda presentava elementi di forte contraddittorietà e molteplici lacune. Inoltre, dal racconto non emergevano elementi tali da far ritenere sussistenti le esigenze di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e, in ogni caso, la situazione generale del paese non era caratterizzata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità tenuto conto della situazione oggettiva e soggettiva del ricorrente, con riferimento al paese di origine in comparazione con la sua integrazione con le condizioni di vita in Italia non caratterizzate neppure da idonee risorse economiche.

3. A.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b, c.

La censura attiene alla mancata concessione della protezione sussidiaria nonostante i rapporti internazionali fotografino una situazione del paese complessa e preoccupante dal punto di vista dei diritti umani. Il ricorrente cita un rapporto del 2019 sul Bangladesh dal quale risulterebbe, con evidenza, la costante violazione dei diritti umani con un conseguente rischio di danno grave a carico del ricorrente in caso di rientro in patria.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del Testo Unico ImmigrazioneD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La censura attiene al mancato rilascio del permesso per motivi umanitari nonostante la condizione oggettiva del Bangladesh e la condizione di estrema povertà del ricorrente.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della applicazione dell’art. 5 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Il Tribunale non avrebbe effettuato la comparazione tra la condizione personale di partenza, quella attuale e quella ipotizzabile in caso di rientro in patria. La motivazione di rigetto del permesso umanitario si è fondata solo sul racconto del ricorrente, mentre sarebbe evidente la sussistenza della condizione di vulnerabilità soggettiva.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il Tribunale ha ampiamente motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese così come sul pericolo del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14, lett. a) e b).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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