Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29838 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3627/2017R.G. proposto da:

E.O.A. e B.S., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei

minori E.O.A., E.O.S., E.O.M.,

E.O.H. e E.O.H., rappresentati e difesi dall’Avv.

Paola Cesarone, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Settembrini

n. 30, presso lo studio dell’Avv. Loreto Antonello Chiola;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e QBE Insurance (Europe) Limited, in

persona dei rappresentante generale per l’Italia, entrambe

rappresentate e difese dall’Avv. David Morganti, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello n. 40;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 3

novembre 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr.

Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. Basile Tommaso, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380. bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E.O.A. e B.S., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore E.O.A. e dei fratelli S., M., H. e Ha., convenivano dinanzi al Tribunale di Avezzano il personale medico degli ospedali “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e “(OMISSIS)” di (OMISSIS), nonchè la AUSL (OMISSIS) ed i sanitari della Casa di Cura privata “(OMISSIS)”, chiedendo il risarcimento di tutti i danni da postumi invalidanti psico-fisici subiti dal minore A., nonchè il risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali subiti dai prossimi congiunti.

Esponevano che nel gennaio 2005, dopo un soggiorno in Marocco, il giovane aveva manifestato uno stato febbrile e soporoso accompagnato da cefalea, epistassi, tosse e vomito. Iniziava quindi un lungo percorso di ricoveri e accertamenti dapprima presso il Pronto Soccorso di (OMISSIS), poi presso l’Ospedale di (OMISSIS), fino al ricovero presso la Casa di Cura “(OMISSIS)” ed un ulteriore ricovero presso l’ospedale di (OMISSIS). Di volta in volta veniva effettuata una diagnosi diversa (epistassi, sindrome influenzale, tracheite acuta, iperpiressia persistente con convulsione febbrile), senza tuttavia pervenire ad una definitiva risoluzione del quadro clinico lamentato dal paziente.

Soltanto in ultima istanza, presso l’Ospedale Pediatrico “(OMISSIS)” veniva diagnosticata al minore una meningoencefalite tubercolare, idrocefalo in derivazione ventricolo-peritoneale e candidosi orale, con successivi postumi invalidanti rappresentati da tetraplegia ed afasia.

Tanto premesso, gli attori deducevano che tali postumi erano causalmente da ricondurre alla negligente, imprudente ed imperita esecuzione delle prestazioni mediche nelle precedenti strutture sanitarie. Con la corretta diagnosi e un adeguato trattamento non si sarebbero prodotti postumi invalidanti.

La c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio, riscontrava a carico del piccolo paziente un danno biologico del 90%, evidenziando che una tempestiva diagnosi, con i relativi trattamenti sanitari, avrebbe certamente ridotto, sebbene non si possa dire con certezza in che misura, i postumi invalidanti.

Il Tribunale di (OMISSIS) accoglieva la domanda e condannava l’AUSL n. (OMISSIS), in via solidale con la compagnia assicuratrice QBE International Insurance Ltd, al pagamento della somma di Euro 1.100.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione, nonchè l’importo di Euro 120.000,00 in favore dei genitori e di Euro 20.000,00 in favore dei fratelli, a titolo di danno non patrimoniale riflesso.

L’AUSL n. 1 e la compagnia assicurativa appellavano congiuntamente la decisione, deducendo in primo luogo che il tribunale aveva pronunciato extra petitum, poichè gli attori non avevano richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance. Inoltre, contestavano l’ammontare del danno liquidato e rimarcavano la mancanza di prove in ordine al nesso di causalità tra le azioni e/o omissioni del personale sanitario ed i postumi invalidanti riportati dal paziente.

La Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo il gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico, dichiarava inammissibile (in quanto avanzata per la prima volta con la con comparsa conclusionale) quella di risarcimento del danno da perdita di chance; compensava infine le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione E.O.A. e B.S., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, affidandosi a sei motivi di ricorso.

L’ASL n. (OMISSIS) e QBE Insurance (Europe) Ltd (già QBE International Insurance Ltd), resistono con controricorso congiunto.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo e sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,1223,2043,2236 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p..

I ricorrenti osservano che, rispondendo la struttura ospedaliera dei tali danni a titolo di responsabilità contrattuale, non spettasse al danneggiato dar prova del nesso di causalità intercorrente fra le condotte colpose dei sanitari e le conseguenze invalidanti riportate.

Al contrario, quest’ultimo poteva limitarsi a dedurre l’inadempimento della struttura sanitaria, incombendo su quest’ultima l’onere della prova liberatoria, ossia di dimostrare aver ben adempiuto la propria prestazione, adottando tutte le misure e la diligenza idonee ad evitare il danno.

Invece, nel caso in esame, la corte d’appello, valorizzando le risultanze della c.t.u. medico-legale, avrebbe ritenuto non sufficientemente provata l’esistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e il danno riportato dal giovane paziente, concludendo nel senso che tale incertezza non poteva consentire di pervenire all’affermazione della responsabilità della struttura ospedaliera.

2. I due motivi di ricorso, strettamente connessi se non coincidenti nei contenuti, possono essere trattati congiuntamente e devono essere accolti.

3. La Corte d’appello ha ritenuto che, avendo la condotta addebitata ai sanitari carattere omissivo (non aver tempestivamente diagnosticato la malattia e non aver immediatamente adottato il trattamento sanitario ad essa adeguato), occorresse verificare se l’evento dannoso si sarebbe egualmente verificato qualora i medici avessero correttamente posto in essere la condotta dovuta (c.d. causalità ipotetica).

Il giudice di merito ha, quindi, concluso in senso negativo, avendo il c.t.u. appurato che, nel momento in cui i sintomi neurologici della patologia si manifestarono in maniera tale da consentire una corretta diagnosi e un adeguato trattamento, la serie causale che condusse al danno era già in corso e, come tale, difficile da risolvere: a quel punto, “un tempestivo ed adeguato trattamento terapeutico (…) qualora fosse stato effettuato, molto probabilmente non avrebbe totalmente risolto, in quel momento, l’affezione e le relative sequele invalidanti”.

Sulla scorta di tali risultanze probatorie, la corte di merito ha ritenuto che “deve, dunque, pervenirsi ad escludere, in termini di certezza probabilistica, la sussistenza di nesso eziologico tra la condotta dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS) ed il decorso e l’esito invalidante della patologia che affliggeva E.O.A.”.

4. Il ragionamento sopra illustrato contiene un errore logico-giuridico, in quanto confonde l’incertezza dell’evento con l’incertezza del nesso causale. Ed infatti, perviene ad escludere la sussistenza del nesso eziologico fra la condotta dei sanitari e l’esito invalidante della patologia sulla base dell’incertezza di quelli che avrebbero potuto essere i risultati di una corretta e tempestiva diagnosi. Ma la possibilità di conseguire un risultato migliore, nei termini di un minor grado di deficit invalidante, attiene al piano dell’evento, non del nesso causale.

Come già rilevato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461), in tema di responsabilità sanitaria, può darsi anche l’ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all’eventualità di minore gravità del danno (o, nel caso di evento morte, della maggiore durata della vita e di minori sofferenze).Tale incertezza eventistica dà luogo alla lesione della chance di guarigione o, comunque, di riportare un esito che per gravità, tempo o sofferenze, possa essere meno afflittivo di quello concretamente verificatosi. Una simile lesione è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta, nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.

Per dirla in altri termini, l’incertezza circa quello che avrebbe potuto essere l’esito finale di una diagnosi corretta e tempestiva degrada l’evento dannoso da “danno certo” a “perdita di chance”. Il che non si traduce nell’incertezza anche in ordine al nesso eziologico, il quale invece ben può risultare provato – in modo certo ovvero secondo il noto criterio del “più probabile che non” – anche in relazione ad un evento incerto (la possibilità perduta).

5. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

“In caso perdita di chance conseguente la malpractice sanitaria, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno, valutando adeguatamente il grado di incertezza dell’una e dell’altra.

La riconducibilità dell’evento di danno al concetto di chance postula un’incertezza del risultato sperato ed è rispetto all’insorgenza di questa situazione di incertezza – non già al mancato risultato stesso, che darebbe luogo ad una diversa specie di danno che deve essere accertato il nesso causale, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.

6. La Corte d’appello, come già rilevato, non si è attenuta a tale principio, ritenendo invece che dall’incertezza dell’evento dannoso potesse trarsi l’automatica conclusione dell’esclusione di un nesso eziologico riferibile alla condotta dei sanitari.

I due profili, invece, avrebbero dovuto costituire oggetto di un diverso accertamento in fatto.

I giudici di merito avrebbero dovuto, in particolare, verificare che possibilità ci fossero di attenuare l’esito permanente della malattia in caso di diagnosi corretta e tempestiva (chance di guarigione). Ciò anche alla luce delle conclusioni del c.t.u. (non correttamente valutate, nella specie, sul piano logico), secondo cui “un tempestivo ed adeguato trattamento terapeutico (…) qualora fosse stato effettuato, molto probabilmente non avrebbe totalmente risolto, in quel momento, l’affezione e le relative sequele invalidanti”. Il che vale a dire, da un lato, che residuava una possibilità (ancorchè non probabile) di risoluzione delle sequele invalidanti e, dall’altro, che l’adeguato trattamento terapeutico, pur non risolvendo “totalmente” il problema, avrebbe comunque potuto ridurre, almeno in parte, l’esito negativo finale.

Una volta verificata, in fatto e con le dovute caratteristiche di concretezza, la sussistenza di una possibilità di guarigione o comunque di riportare un deficit invalidante di minor grado di quello effettivamente conseguito, la corte d’appello avrebbe dovuto poi accertare se tale lesione della chance di conseguire un risultato migliore era dipesa dalla condotta dei sanitari.

7. In conclusione, il primo e il sesto motivo di ricorso devono essere accolti e, in relazione agli stessi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinchè il giudice di merito si attenga, nel prosieguo, ai principi di diritto sopra enunciati.

Tale conclusione determina l’assorbimento delle restanti censure.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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