Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29838 del 12/12/2017


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 29838 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 29942-2015 proposto da:
BOSSONE MARIA MADDALI NA, CORONA COSIMA,
BOSSONE TOMMASO, BOSSONE PASQUALE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA STAMIRA 39, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO GAETANO ANDREUZZI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 12/12/2017

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

resistente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato ANDREUZZI;

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 luglio 2009 presso la Corte d’appello di
Roma Pasquale Bossone, anche a nome di Tommaso Bossone,
Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona, chiedeva la condanna
del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per
la irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al TAR
Campania, sezione distaccata di Salerno, diretto al conseguimento
della speciale elargizione prevista per motivi di solidarietà dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, in favore di militari infortunati o caduti
in servizio e dei loro superstiti. Il giudizio aveva avuto inizio con
ricorso del 16 giugno 1997 e si era definito con sentenza del 21
giugno 2008. A seguito di dichiarazione di incompetenza resa dalla
Corte d’Appello di Roma, il procedimento ex 1. n. 89/2001 veniva
riassunto il 12 dicembre 2013 davanti alla Corte d’Appello di
Napoli. Con decreto del 4 dicembre 2014 la Corte d’Appello di
Napoli dichiarava improcedibile il ricorso di Tommaso Bossone,
Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona, non avendo Pasquale
Bossone il potere di stare in giudizio per conto dei medesimi, agli
effetti dell’art, 77 c.p.c.; veniva invece accolta la domanda proposta
per conto proprio da Tommaso Bossone, liquidando in suo favore
Ric. 2015 n. 29942 sez. M2 – ud. 05-12-2016
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il 04/12/2014;

l’indennizzo di € 4.000,00, pari ad € 500,00 per ciascuno degli otto
anni della stimata durata non ragionevole del giudizio presupposto.
Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto
ricorso sulla base di due motivi, mentre il Ministero dell’Economia
e delle Finanze non ha presentato controricorso.

83, 115 c.p.c. e 2729 c.c. Si assume che la procura conferita da
Tommaso Bossone, Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona a
Pasquale Bossone, di cui si trascrive il contenuto in ricorso,
conferisse allo stesso anche il potere sostanziale per richiedere
l’indennizzo in materia di equa riparazione, ovvero, in caso di
fallimento delle trattative, a promuovere la domanda ricorso
giudiziale nell’interesse dei medesimi.
Il secondo motivo sostiene la violazione dell’art. 2, 1. n. 89/2001, e
dell’art. 6 CEDU, meritando Pasquale Bossone un indennizzo annuo
pari ad € 1.000,00 — 1.500,00, a fronte di quello di € 500,00 annui
liquidato dalla Corte di Napoli, sul presupposto che il ricorrente
avesse formulato istanza di prelievo solo con notevole ritardo, così
non mostrando un particolare interesse alla definizione del processo.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte, a norma dell’art. 77
c.p.c., il conferimento di un potere di rappresentanza processuale
speciale suppone o la pregressa esistenza, nel soggetto cui esso
viene conferito, di un potere di rappresentanza sostanziale o il
contestuale conferimento di tale potere, in modo tale, però, che lo
stesso possa estrinsecarsi prima ed indipendentemente dall’esercizio
del potere di rappresentanza processuale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2535 del 07/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del
Ric. 2015 n. 29942 sez. M2 – ud. 05-12-2016
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Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 100, 77,

01/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005).
Quest’ultimo caso deve ritenersi integrato, nel caso di specie, in
quanto la procura conferita da Tommaso Bossone, Maria Maddalena
Bossone e Cosima Corona a Pasquale Bossone comprendeva il
potere di prendere contatti con il Ministero dell’Economia e delle

bonaria”, anche nell’interesse dei rappresentati, l’indennizzo per
equa riparazione loro spettante, con autorizzazione a ‘Imitarne
l’importo, anche in via transattiva, ed a riscuoterlo”. Ove non fosse
possibile raggiungere un accordo con il Ministero, i rappresentati
autorizzavano poi Pasquale Bossone a sottoscrivere e presentare il
ricorso giudiziario. Tale procura comportava quindi, a differenza di
quanto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli, l’attribuzione al
rappresentante processuale altresì dei poteri dispositivi relativi al
rapporto sostanziale, al fine, come visto, di transigere o conciliare la
lite, ed è perciò pienamente rispondente all’art. 77 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è invece infondato.
Questa Corte aveva più volte affermato, prima della vigenza dell’art.
2-bis, comma 1, della legge 24/03/2001, n. 89 (introdotto dal d.l. n.
83/2012, convertito dalla legge n. 13/2012, e poi modificato dalla
legge 28/12/2015, n. 208, il quale ha stabilito in somma di denaro
non inferiore a euro 400,00 per ciascun anno l’importo che il
giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, e che è però
applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione)
che, ove sia dedotta la lesione del diritto alla definizione di un
processo davanti al giudice amministrativo in un termine
ragionevole, la ritardata presentazione dell’istanza di prelievo (in
Ric. 2015 n. 29942 sez. M2 – ud. 05-12-2016
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Finanze affinché il rappresentante potesse “richiedere in via

fattispecie in cui non fosse applicabile “ratione temporis” l’art. 54,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008), nella specie operata dai
ricorrenti soltanto il 19 gennaio 2007, a fronte di giudizio pendente
dal 1997, ben potesse incidere sulla determinazione dell’indennità
spettante all’avente diritto, come ribadito anche dalla Corte Europea

Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et
autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo la quale è possibile al
giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in
considerazione della peculiarità del caso e scendere notevolmente al
di sotto dell’importo di mille euro di norma liquidato (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 14753 del 18/06/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24438 del 16/11/2006).
Il ricorso va quindi rigettato quanto alla posizione di Pasquale
Bossone, confermandosi riguardo alla domanda di questo la
statuizione resa dalla Corte d’Appello di Napoli, e compensandosi le
spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra Pasquale Bossone
ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze in ragione del
peculiare svolgimento del procedimento, nel quale Pasquale
Bossone aveva svolto in primo grado altresì le funzioni di
rappresentanza degli altri ricorrenti e che ha comunque visto
riconosciuta la sostanziale fondatezza della pretesa creditoria
azionata.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del
contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui
al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Ric. 2015 n. 29942 sez. M2 – ud. 05-12-2016
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dei diritti dell’uomo (Decisione 2 giugno 2009, Daddi c. Italia

Il ricorso va invece accolto e il decreto impugnato va cassato quanto
alle posizioni di Tommaso Bossone, Maria Maddalena Bossone e
Cosima Corona. Essendo stata determinata dalla Corte di Napoli,
con pronuncia non più controversa, in otto anni la durata
complessiva ragionevole dell’unico grado di giudizio svoltosi

sul punto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo
necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Va quindi
considerato tale periodo di irragionevole durata del giudizio
presupposto, ed individuato, per le ragioni che hanno trovato
conferma in questa sede indicate con riguardo alla domanda di
Pasquale Bossone, nella somma di E 500,00, per ciascuno degli otto
anni di ritardo, il parametro per indennizzare Tommaso Bossone,
Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona del danno non
patrimoniale riportato nel processo presupposto, sicchè a questi
ricorrenti deve riconoscersi l’indennizzo di Euro 4.000,00, oltre agli
interessi legali con decorrenza dalla domanda. Tommaso Bossone,
Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona hanno altresì diritto
alla rifusione delle spese del giudizio di merito e del giudizio
legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle posizioni di
Tommaso Bossone, Maria Maddalena Bossone e Cosima Corona;
cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di
ciascuno dei ricorrenti Tommaso Bossone, Maria Maddalena
Ric. 2015 n. 29942 sez. M2 – ud. 05-12-2016
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davanti al TAR Salerno, può procedersi alla decisione nel merito

Bossone e Cosima Corona della somma, di Euro 4.000,00, oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio
di merito sostenute da Tommaso Bossone, Maria Maddalena
Bossone e Cosima Corona, che liquida in complessivi Euro 800,00,

liquida in complessivi Euro 800,00;
rigetta il ricorso quanto alla posizione di Pasquale Bossone e
compensa nei rapporti tra lo stesso ed il resistente Ministero
dell’Economia e delle Finanze le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione
civile della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Il C nsigliere estensore

Il Presidente
fJ

7U-L,

nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che

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