Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29837 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27289-2010 proposto da:

D.S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DINO FRESCOBALDI 3, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNETTI EMANUELE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LAVELLO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta

delibera della Giunta Comunale n. 0283 del 18/11/2010 e giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

22/10/09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato in data 11-1-1997 il Comune di Lavello proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Melfi su istanza dell’architetto D.S.M., incaricato di redigere il progetto di arredo urbano e verde attrezzato e di dirigere i relativi lavori, in forza di Delib. di Giunta del 26-9-1994 e di contratto disciplinare sottoscritto il 30-9- 1994. L’opponente eccepiva in limine l’improponibilità della domanda in virtù della clausola compromissoria prevista contrattualmente e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il D.S. aveva calcolato il suo compenso, in ciò avvalorato dal parere dell’Ordine di appartenenza, in base alla classe I della tariffa, laddove nel contratto le parti avevano convenuto che doveva applicarsi la classe 6^, cat. A. In subordine, il Comune contestava le prestazioni svolte e chiedeva che gli interessi venissero riconosciuti solo a decorrere dal 12-8-1996, data in cui era pervenuta all’opponente la parcella.

Il Tribunale adito, dopo aver disatteso, con sentenza non definitiva dell’8-3-1999, l’eccezione di arbitrato, con sentenza definitiva depositata l’11-2-2002 riteneva fondata la tesi del D.S. di inquadrare la prestazione nella classe 1^ e quantificava il credito dell’opposto in L. 59.927.994, oltre interessi dal 12-10-1996 a soddisfo.

Con sentenza depositata il 20-10-2009 la Corte di Appello di potenza, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal Comune di Lavello, inquadrate le opere progettate e realizzate nella classe 6^ cat. A, condannava l’opponente a pagare al D.S. la somma di L. 12.926.733, pari ad Euro 6.676,10, oltre interessi dal 12-10-1996, condannando l’opposto alla restituzione di quanto percepito in più rispetto alla somma liquidata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il D.S., sulla base di due motivi.

Il Comune di Lavello ha resistito con controricorso.

Rileva in diritto:

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine ai criteri di determinazione del compenso.

Deduce che, ai sensi della menzionata norma codicistica, ai fini della determinazione del compenso spettante al ricorrente non può prescindersi dalla volontà manifestata dalle parti e che, pertanto, la Corte di Appello ha erroneamente inquadrato i lavori nella classe 6^ categoria A, invece che nella classe 1^ categoria A, indicata nel disciplinare.

Il motivo è manifestamente infondato.

In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 c.c., pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l’accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. Sez. 2, 23-5-2000 n. 6732).

Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello, in applicazione degli enunciati principi, ha fatto riferimento all’accordo intercorso tra le parti, costituito dal contratto sottoscritto il 30-9-1994 dal Sindaco (previamente autorizzato con delibera di Giunta del 26-9- 1994) e dal professionista, il quale stabiliva testualmente che “l’onorario di progettazione verrà commisurato alle vigenti tariffe professionali e calcolato sull’importo di progetto”. Nel rispetto di tale precisa volontà contrattuale, il giudice territoriale ha determinato il compenso spettante al D.S. sulla base delle tariffe professionali, dopo aver proceduto, sulla scorta della reale entità e portata dei lavori progettati, come accertata dal C.T.U., all’individuazione della classe e categoria di appartenenza delle opere commissionate, non desumibili con precisione dal contratto.

Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge, essendosi la Corte di merito correttamente attenuta all’ordine gerarchico stabilito dall’art. 2233 c.c. tra i vari criteri di liquidazione del compenso, dando la preminenza al primo di essi, e cioè alla volontà delle parti. Nè ricorrono i dedotti vizi di motivazione, avendo il giudice territoriale dato atto, con argomentazioni esaustive e non contraddittorie e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, dell’impossibilità di ricavare la classe e categoria delle opere dal testo negoziale, dato lo stato di “autentica confusione e imprecisione” delle indicazioni contenute al riguardo nella delibera di Giunta e nelle aggiunte manoscritte presenti nelle copie del contratto prodotte dalle parti.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole ancora della contraddittoria e insufficiente motivazione. Fa presente che il D. S. non si è limitato a progettare una strada, ma ha ideato un arredo urbano particolare (consistente nella scelta dei pavimenti, delle fioriere, della pavimentazione dei marciapiedi, delle panchine, delle griglie di coronamento degli alberi, dei cestini per i rifiuti) per le due piazze principali del Comune di Lavello. Sostiene, pertanto, che la Corte di Appello ha errato nel discostarsi dalle valutazioni del C.T.U, che ha inquadrato la prestazione nella classe 1^ lettera D del tariffario, e nel ritenere invece applicabile la classe 6^ lettera A, che si riferisce alla costruzione di una strada ordinaria.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

E’ noto che, per non incorrere nel vizio di insufficiente motivazione, il giudice che si discosta dal parere espresso dal C.T.U. su un punto decisivo della controversia deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. Sez. 3, 6-4-1998 n. 3551; Sez. 1, 11-12-1999 n. 13863;

Sez. L. 16-6-2000 n. 8200).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali, discostandosi parzialmente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso la possibilità di ricondurre le opere di cui trattasi nella classe 1^ categoria D, la quale contempla “palazzi e case signorili, ville e villini signorili, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese ecc.” Il riferimento a tale classe è stato correttamente ritenuto improprio dal giudice territoriale, alla luce della descrizione dell’attività svolta dal D.S., offerta dallo stesso C.T.U. Detta attività, invero, si è concretata nel rifacimento di alcune piazze e nella risistemazione di marciapiedi, attraverso la collocazione di elementi di arredo prodotti in serie da ditte specializzate e l’utilizzazione di panchine scelte direttamente dall’Amministrazione Comunale. Si tratta, all’evidenza, di prestazioni che appaiono difficilmente inquadratoli nella classe indicata dal C.T.U. e che, al contrario, sono state legittimamente ricondotte dalla Corte di merito nella classe 6^ cat. A, che comprende le strade ordinarie (alle quali ben possono essere assimilate le piazze), ove non siano richiesti particolari accorgimenti per armonizzare l’intervento.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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