Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29837 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29837 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18712 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
TRANSTECNO S.r.l. (C.F.: 02394560375) 1 in persona del
legale rappresentante pro tempore, Claudio Lorenzoni
rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Mazzoli (C.F.:
MZZ MRN 39E28 A944X), Pierpaolo Mazzoli (C.F.: MZZ PPL
71R18 A944T) e Alessandro Masciocchi (C.F.: MSC LSN 71C24
A345F)
-ricorrentenei confronti di
ENEL GREEN POWER S.p.A. (C.F.: 10236451000), in
persona del rappresentante per procura Rodolfo
Avogadro Di Vigliano
rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Canonaco (C.F.:
CNN PLA 69S29 D086N)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.

12533/2016 pubblicata in data 20 giugno 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 ottobre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di caysa

Enel Green Power S.p.A., terza pignorata in un procedimento
di espropriazione di crediti promosso da Transtecno S.r.l. nei
confronti della società sua debitrice Adventum S.r.l., ha
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Data pubblicazione: 12/12/2017

impugnato l’ordinanza di assegnazione degli importi pignorati,
pronunziata dal giudice dell’esecuzione a seguito della sua
mancata dichiarazione di quantità, ai sensi dell’art. 548,
ultimo comma, c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.
Ricorre Transtecno S.r.l., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Enel Green Power S.p.A..

applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., avendo il
relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere
dichiarato manifestamente fondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della
proposta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis, comma 2, c.p.c..
Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 548 cpc applicabile ratione temporis
in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 548
ultimo comma cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».

È manifestamente fondato, ed assorbente, il secondo motivo
del ricorso.
2. Questo lo svolgimento dei fatti processuali.
Transtecno S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dalla propria
debitrice, Adventum S.r.l., nei confronti di Green Power
S.p.A..
In mancanza della dichiarazione di quantità, dopo aver fissato
nuova udienza con ordinanza comunicata al terzo contenente
l’espresso avvertimento che «non inviando la dichiarazione o
non comparendo in udienza, il rapporto di credito si
considererà non contestato ex art. 548 cpc»,

il giudice

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È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in

dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione dei suddetti
crediti.
La società terza pignorata Green Power S.p.A. ha impugnato
l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 548, ultimo
comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie
ratione temporis,

e cioè quella introdotta dalla legge 24

dicembre 2012 n. 228, come modificata dal decreto legge 12

legge 10 novembre 2014 n. 162, ma prima delle ulteriori
modificazioni introdotte dal decreto legge 27 giugno 2015 n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.
132).
Il tribunale

ha

ritenuto ammissibile

l’opposizione,

a

prescindere dalla sussistenza degli specifici presupposti
espressamente richiesti dall’art. 548, ultimo comma, c.p.c.
(irregolarità di notificazione, caso fortuito o forza maggiore),
considerando decisivo ed assorbente il rilievo per cui le
indicazioni in ordine alla causa del credito oggetto di
espropriazione da parte del creditore procedente (il quale si
era limitato ad allegare che si trattava di credito derivante da
“rapporti commerciali”)

non erano sufficienti a consentirne

l’identificazione.
L’ha quindi accolta, revocando l’ordinanza di assegnazione
(senza nulla disporre ai fini dell’eventuale prosecuzione del
processo esecutivo).
3.

È opportuno, in premessa, ricordare che la legge 24

dicembre 2012 n. 228 (con le successive modificazioni e
integrazioni di cui ai citati decreti legge n. 132 del 2014 e n.
83 del 2015) ha radicalmente modificato il regime del
procedimento di espropriazione presso terzi.
È stato introdotto un onere di espressa contestazione
dell’esistenza del credito pignorato da parte del terzo, in
mancanza della quale il suddetto credito «si considera non
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settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla

contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione».
In tal modo è stata limitata la necessità dell’accertamento
giudiziale dell’obbligo del terzo che, mentre in passato
sussisteva sia in caso di dichiarazione negativa (o contestata)
sia in caso di mancata dichiarazione, oggi si pone solo in caso
di dichiarazione negativa o contestata.

a cognizione piena, concludendosi con un’ordinanza del
giudice dell’esecuzione impugnabile nelle forme dell’art. 617
c.p.c..
In questo quadro complessivo, l’art. 548, ultimo comma,
c.p.c., prevede che il terzo pignorato possa impugnare
l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa a
seguito della mancata dichiarazione di quantità (dichiarazione
non resa nonostante la sollecitazione contenuta nell’atto di
pignoramento e la successiva notificazione dell’ordinanza di
fissazione di una ulteriore apposita udienza da parte del
giudice), nelle forme previste dall’art. 617 c.p.c. (il richiamo al
primo comma della disposizione, inizialmente contenuto nella
disposizione, è stato eliminato con la riforma del 2015),
esclusivamente però laddove dimostri «di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o
per caso fortuito o forza maggiore».
Il rimedio così previsto a garanzia del terzo pignorato è
certamente volto ad evitare che il meccanismo della «non
contestazione» possa operare in suo danno in ipotesi in cui la
mancanza della dichiarazione di quantità non sia dipesa da
una sua precisa volontà o quanto meno da una sua colpevole
inerzia.
Pare dunque evidente che, nell’ambito dell’opposizione
introdotta ai sensi della disposizione in esame, il terzo possa,
e anzi debba necessariamente – in coerenza con il principio
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L’accertamento inoltre si svolge in forma sommaria e non più

generale dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. —
espressamente contestare la sussistenza o l’entità (o altri
elementi) del credito pignorato, dimostrando di non averlo
potuto fare tempestivamente nel corso del procedimento
esecutivo, per difetto di notifica, caso fortuito o forza
maggiore.
Si pone di conseguenza una prima questione interpretativa in

Si potrebbe infatti pensare che esso possa direttamente
estendersi, eventualmente su istanza del creditore
procedente, all’accertamento dell’obbligo contestato dal terzo,
ovvero ritenerlo limitato all’annullamento dell’ordinanza di
assegnazione, di modo che il creditore procedente dovrà
proporre l’eventuale istanza di accertamento nell’ambito del
processo esecutivo, che è quindi destinato a proseguire.
Nella prima ipotesi l’oggetto del giudizio di cui all’art. 548,
ultimo comma, c.p.c., sarebbe in sostanza allineato a quello
previsto dall’art. 549 c.p.c. per l’impugnazione dell/ordinanza
che definisce l’accertamento sommario sull’obbligo del terzo
svolto dal giudice dell’esecuzione (in tal modo mancherebbe
l’accertamento sommario in sede esecutiva, ovvero esso si
risolverebbe nella verifica dei presupposti della

«non

contestazione» del credito pignorato da parte del terzo).

Nella seconda, invece, all’annullamento dell’ordinanza di
assegnazione dovrebbe necessariamente conseguire la
rimessione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione,
affinché il creditore possa proporre l’istanza di accertamento e
il giudice dell’esecuzione svolgere il sommario accertamento
previsto dall’art. 549 c.p.c., con l’eventuale appendice di una
ulteriore opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso
l’ordinanza che lo abbia definito.
Tale questione, peraltro, per quanto si dirà oltre, non rileva
nel presente giudizio.
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ordine all’ambito dell’oggetto del relativo giudizio.

Qui è sufficiente osservare che, una volta ammessa la tardiva
contestazione del credito pignorato da parte del terzo debitor
debitoris, dovrà essere assicurata al creditore la possibilità di

ottenerne in qualche modo l’accertamento giudiziale.
4. Orbene, va innanzi tutto rilevato che (al di là della non
felice formulazione letterale della norma) la prova della
mancata tempestiva conoscenza che deve fornire il terzo

sensi dell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., certamente non può
ritenersi riferibile all’ordinanza di assegnazione in sé.
Questa viene infatti legittimamente emessa in sua assenza, in
base alla disciplina positiva, all’esito dell’udienza nella quale
egli avrebbe dovuto comparire e non lo ha fatto.
Rientra nel fisiologico andamento della fattispecie normativa
la mancata conoscenza diretta di detta ordinanza da parte del
terzo che non abbia reso la dichiarazione di quantità e che sebbene regolarmente avvisato – non sia neanche comparso
all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
La previsione relativa al difetto incolpevole di conoscenza che
consente eccezionalmente al terzo pignorato che abbia
omesso di rendere la dichiarazione di quantità di impugnare
l’ordinanza di assegnazione, non può che riferirsi, invece,
all’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art.
548, comma 1, c.p.c., nel caso in cui alla prima udienza
fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa
la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per
consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze
della «non contestazione».
5.

Si deve poi osservare che la previsione di rigorosi

presupposti di ammissibilità per l’impugnazione di cui all’art.
548, ultimo comma, c.p.c., potrebbe in teoria consentire
opposte letture dell’estensione delle garanzie concesse al

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pignorato ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione, ai

terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di
quantità.
Una interpretazione estremamente rigorosa e riduttiva degli
spazi di tutela del terzo pignorato porterebbe ad ipotizzare
che sia stata sancita una implicita limitazione della sua
possibilità di impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi
l’ordinanza

di

assegnazione emessa

in assenza

di

Sulla

base

di

un’interpretazione

più

favorevole

all’individuazione di un ampio spazio di tutela per il terzo
pignorato, si potrebbe invece affermare che è stato
semplicemente introdotto un rimedio diverso ed aggiuntivo
rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i
vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del
credito pignorato pronunziato dal giudice dell’esecuzione (e
cioè l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617,
comma 2, c.p.c.), al fine specifico di consentire al terzo di
impedire l’operatività del nuovo meccanismo della

«non

contestazione» in caso di incolpevole omessa dichiarazione, in

sostanza

rimettendolo

in termini

per effettuare

la

contestazione del credito pignorato.
Seguendo tale ultima (e per il terzo più garantista) opzione
interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la
dichiarazione di quantità sarebbe tuttora assicurata la
possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme
ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità
indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli
intenda far valere vizi propri del provvedimento di
assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver
dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di
quantità.
Non è peraltro nella specie necessario prendere posizione
neanche in ordine alla questione appena esposta, di cui si è
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dichiarazione di quantità, in mancanza di detti presupposti.

dato atto al solo scopo di meglio chiarire che, proprio
nell’ottica dell’attribuzione di una più ampia garanzia di tutela
per la posizione del terzo pignorato, è necessario riconoscere
la sussistenza di una ontologica differenza di oggetto,
condizioni, limiti e presupposti (oltre che di forme, sebbene
queste ultime siano state sostanzialmente equiparate dalla
riforma del 2015, non applicabile nel caso di specie) tra

e l’ordinaria opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art.
617, comma 2, c.p.c..
6. Nel caso di specie può infatti dirsi proposto esclusivamente

lo speciale mezzo di impugnazione previsto dall’art. 548,
ultimo comma, c.p.c., né vi sono i presupposti per una
eventuale (ri)qualificazione della domanda (almeno in parte)
come ordinaria opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.
617, comma 2, c.p.c..
Per quanto emerge dagli atti, la società terza pignorata aveva
espressamente invocato la disposizione di cui all’art. 548,
ultimo comma, c.p.c., a sostegno della sua opposizione.
L’opposizione del resto era stata avanzata con atto di
citazione e non con ricorso al giudice dell’esecuzione (in base
alla previsione temporalmente vigente di cui all’art. 548,
ultimo comma, c.p.c., che richiamava il primo comma dell’art.
617 c.p.c.).
E l’opponente, pur senza negare di avere ricevuto regolare

notificazione del pignoramento e dell’ordinanza con la•quale il
giudice dell’esecuzione, in mancanza di dichiarazione scritta,
aveva rinviato il procedimento esecutivo all’udienza del, .19
giugno 2014 (ordinanza che conteneva tra l’altro l’espresso
avvertimento che

«non inviando la dichiarazione o. non

comparendo in udienza, il rapporto di credito si considererà
non contestato ex art. 548 cpc»), aveva dedotto di essere

stata impossibilitata a rendere tempestivamente la
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l’impugnazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c.

dichiarazione negativa di quantità, per cause di forza
maggiore e/o caso fortuito, in verità indicate genericamente,
ma in qualche modo ricollegate alla dedotta insufficiente
specificazione del credito pignorato da parte del creditore
procedente, sostenendo che tale insufficiente specificazione
non avrebbe comunque consentito l’assegnazione.
Lo stesso giudice dell’opposizione ha qualificato e trattato la
come

una

impugnazione

avanzata

esclusivamente ai sensi dell’art. 548, ultimo comma, c.p.c..
Lo dimostra il fatto che ha espressamente rigettato l’eccezione
di sua tardiva proposizione, sul presupposto che essa era
stata introdotta tempestivamente e correttamente, secondo le
modalità previste dall’art. 617, comma 1, c.p.c., con atto di
citazione (passato per la notificazione) nel termine di. venti
ti

giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata da parte del
creditore procedente ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (sebbene
iscritto a ruolo successivamente), e ciò proprio in base al
richiamo espresso operato a tale forma di introduzione del
giudizio oppositivo dall’art. 548, ultimo comma, c.p.c. (nella
formulazione all’epoca vigente ed applicabile alla fattispecie,
solo successivamente modificata).
Così stando le cose, l’impossibilità di una eventuale, anche
parziale, (ri)qualificazione della suddetta opposizione quale
ordinaria opposizione ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.
discende inevitabilmente dal fatto che essa è stata proposta
nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c.,
con atto di citazione di cui risulta essere stata richiesta la
notificazione l’ultimo giorno utile, e non con ricorso depositato
al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni
dalla conoscenza legale dell’atto impugnato.
Quest’ultimo termine, del resto, certamente non può ritenersi
rispettato, neanche a decorrere dalla data di uotificazione alla

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controversia

società opponente dell’ordinanza di assegnazione da parte del
creditore.
In tale ottica, dunque, non è necessario accertare né se nella
specie poteva effettivamente ritenersi dedotto dal terzo
opponente, in concreto, un vizio proprio dell’ordinanza di
assegnazione in ragione dell’asserita insufficiente
specificazione della causa del credito pignorato, né affrontare

specificità delle allegazioni del creditore procedente necessarie
per ritenere sufficientemente identificato il credito pignorato,
ai fini dell’assegnazione sulla base della «non contestazione»
del terzo (basti segnalare in proposito che si potrebbe, da una
parte, ritenere sufficiente l’indicazione del suo importo,
bastando tale allegazione ai fini dell’assegnazione,
valorizzando in tal modo la ratio semplificatoria del nuovo
regime fondato sulla non contestazione di evidente favor per il
creditore procedente, mentre, all’estremo opposto, si
potrebbe ritenere necessaria una specifica indicazione dei fatti
costitutivi dell’obbligazione, non limitata neanche alla generica
allegazione di un determinato titolo astratto, così accentuando
notevolmente le garanzie per il terzo pignorato, ma rendendo
molto più difficile la effettiva operatività del nuovo
meccanismo, per la evidente difficoltà

.del reditore

procedente di venire a conoscenza di tali specifiche
informazioni, difficoltà ancora attuale, in attesa della concreta
attuazione dei meccanismi predisposti dalle nuove disposizioni
per la tutela delle sue ragioni sotto tale profilo).
Neanche rileva in questa sede stabilire se, in realtà, il termine
per la proposizione dell’ordinaria opposizione di cui all’art.
617, comma 2, c.p.c. laddove ritenuta in astratto ancora
possibile ed in concreto avanzata dal terzo – avrebbe dovuto
farsi decorrere (anziché dalla data-di notifica ;dell’ordinanza di
assegnazione da parte del creditore procedente) dalla data
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la questione teorica ampiamente dibattuta relativa al grado di

dell’udienza in cui aveva avuto luogo l’assegnazione,
trattandosi di udienza alla quale il terzo avrebbe avuto il
dovere di presenziare, o addirittura dalla data di notificazione
dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la dichiarazione di
quantità ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.p.c., in base alla
considerazione che era con tale ordinanza che il giudice aveva
sostanzialmente accertato la sussistenza di una indicazione

dell’operatività del meccanismo della «non contestazione» e
quindi ai fini della sua successiva assegnazione, avendo
disposto la notifica di un espresso avviso integrativo in tal
senso.
È sufficiente infatti limitarsi a rilevare che dell’ordinaria
opposizione agli atti esecutivi di -cui all’art. 617, comma 2,
c.p.c., mancavano nella specie i necessari requisiti di forma e
sostanza: sia quello della presentazione del ricorso al giudice
dell’esecuzione, onde consentire lo svolgimento della
necessaria fase sommaria dell’opposizione, sia quello
dell’avvenuto deposito dell’atto introduttivo allo stesso giudice
dell’esecuzione nel termine perentorio previsto dalla legge,
decorrente dalla conoscenza legale dell’atto impugnato.
7.

Dovendo

considerarsi

proposta

esclusivamente

l’impugnazione di cui all’art. 548, ultimo_ucomma 2, c.p.c., e
non una ordinaria opposizione agli atti esecutivi, ai sensi
dell’art. 617, comma 2, c.p.c., ne discende inevitabilmente
che non poteva prescindersi dai presupposti espressamente
richiesti dalla stessa disposizione sopra menzionata ai fini
dell’ammissibilità dell’opposizione.
Il giudice di primo ed unico grado ha pertanto effettivamente
violato tale disposizione, laddove ha ritenuto irrilevante
accertarne la sussistenza, come denunziato dalla società
ricorrente.

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sufficientemente specifica del credito pignorato ai fini

8. La decisione va di conseguenza cassata sotto questo profilo
e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, può essere decisa nel merito.
In proposito è infatti sufficiente considerare che la società
opponente non aveva neanche allegato la mancata
conoscenza dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la
dichiarazione di quantità, emessa ai sensi dell’art. 548,

addirittura pacifico che essa le sia stata regolarmente
notificata; nello stesso controricorso Green Power S.p.A.
espressamente dichiara di avere ricevuto tale notificazione), e
d’altra parte le sue stesse allegazioni in ordine alla causa di
forza maggiore che le avrebbe impedito di rendere la
dichiarazione di quantità sono tali da non consentire neanche
in astratto di ravvisare la sussistenza della fattispecie
invocata.
È del tutto evidente che la genericità dell’indicazione del
credito pignorato da parte del, creditore procedente non può in
nessun caso rappresentare una causa di forza maggiore tale
da impedire al terzo di rendere la dichiarazione di quantità
(quanto meno al fine di evidenziare tale genericità, ovvero di
negare la sussistenza di qualunque obbligazione nei confronti
del debitore esecutato).
Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento
delle questioni di merito poste con il primo motivo di ricorso e
impongono la cassazione della sentenza impugnata e la
decisione nel merito della controversia, con la dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione proposta da Green Power
S.p.A..
9. È accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è
dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Green
Power S.p.A..
Ric. n. 18712/2016 – Ad. 4 ottobre 2017 – Ordinanza – Pagina 12 di 13

comma 1, c.p.c., in virtù di vizi della sua notificazione (è

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente
compensate, in considerazione dei recenti e ripetuti
mutamenti normativi intervenuti in relazione alle disposizioni
da applicarsi e delle oggettive incertezze sorte in ordine
all’interpretazione delle nuove disposizioni.
per questi motivi
La Corte:

impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Green
Power S.p.A.;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 4 ottobre e 15 novembre
2017.
Il presidente
Adelaide AMENDOLA

accoglie il secondo motivo ricorso, cassa la sentenza

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