Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29836 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Pisticci, con ordinanza n. R.G. 1434/09, depositata il 25.5.2010,
nel procedimento pendente fra:
D.B.P.;
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il Giudice di Pace di Pisticci, adito in riassunzione da D. B.P., titolare dell’omonima impresa, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace di Matera sul ricorso in opposizione proposto dal predetto nei confronti dei Ministero dell’Interno avverso ti verbale redatto dalla Polizia Stradale di Matera il 21-3-2007, con ordinanza in data 25-5-2010 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Matera ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.
Rileva in diritto:
Ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 4, il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione.
Il successivo comma 5, al fine specifico della instaurazione del contraddittorio in cassazione, dispone che le parti, alle quali è notificato il ricorso (nell’ipotesi di regolamento di competenza ad iniziativa di parte) o comunicata (nel caso di regolamento d’ufficio) l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella Cancelleria della Corte scritture difensive e documenti.
Nella specie, in atti non è rinvenibile la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti costituite dell’ordinanza fuori udienza con la quale il Giudice di Pace di Pisticci ha proposto il regolamento di competenza d’ufficio.
Di conseguenza, trattandosi di adempimento indispensabile ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, deve richiedersi alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci di procedere alla rituale comunicazione della predetta ordinanza alle parti costituite”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, dovendo solo aggiungere che la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci dovrà procedere alla comunicazione dell’ordinanza con la quale è stato richiesto il regolamento di competenza d’ufficio solo ove non vi abbia già provveduto, nel qual caso dovrà trasmettere copia delle comunicazioni effettuate.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011