Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29836 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Pisticci, con ordinanza n. R.G. 1434/09, depositata il 25.5.2010,

nel procedimento pendente fra:

D.B.P.;

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Giudice di Pace di Pisticci, adito in riassunzione da D. B.P., titolare dell’omonima impresa, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace di Matera sul ricorso in opposizione proposto dal predetto nei confronti dei Ministero dell’Interno avverso ti verbale redatto dalla Polizia Stradale di Matera il 21-3-2007, con ordinanza in data 25-5-2010 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Matera ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.

Rileva in diritto:

Ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 4, il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

Il successivo comma 5, al fine specifico della instaurazione del contraddittorio in cassazione, dispone che le parti, alle quali è notificato il ricorso (nell’ipotesi di regolamento di competenza ad iniziativa di parte) o comunicata (nel caso di regolamento d’ufficio) l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella Cancelleria della Corte scritture difensive e documenti.

Nella specie, in atti non è rinvenibile la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti costituite dell’ordinanza fuori udienza con la quale il Giudice di Pace di Pisticci ha proposto il regolamento di competenza d’ufficio.

Di conseguenza, trattandosi di adempimento indispensabile ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, deve richiedersi alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci di procedere alla rituale comunicazione della predetta ordinanza alle parti costituite”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, dovendo solo aggiungere che la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci dovrà procedere alla comunicazione dell’ordinanza con la quale è stato richiesto il regolamento di competenza d’ufficio solo ove non vi abbia già provveduto, nel qual caso dovrà trasmettere copia delle comunicazioni effettuate.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA