Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29836 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 25/10/2021), n.29836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18489-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 499/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia, in composizione monocratica, emessa sull’appello proposto per l’ottemperanza alla sentenza della CTR n. 4866/2017 dep. 11.12.2017, che aveva disposto il rimborso pari al 50% della somma azionata da M.A. oltre interessi in suo favore, per il rimborso dei tributi versati nel triennio 1990/1992 a seguito del sisma che ha colpito le province siciliane, a seguito di istanza del 29.12.2007.

Il Presidente, preso atto della ricorrenza dei presupposti dell’ottemperanza, ha nominato un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari al recupero della somma residua (Euro 9.958,68).

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione di legge, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. in L. n. 123 del 2017, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dovendosi applicare lo ius superveniens anche in sede di giudizio di ottemperanza.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta tributaria.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

 

 

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