Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29836 del 12/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29836 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso 6633-2017 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro
P.P.
– controrícorrente contro
Z.Z.
Data pubblicazione: 12/12/2017
– intimati avverso la sentenza n. 4980/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
DELL’UTRI.
Ric. 2017 n. 06633 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
rilevato che con sentenza resa in data 10/12/2015, la Sezione
Sesta, Sottosezione Terza, della Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto da A.A. avverso la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 30/12/2013
ad esito di un giudizio di responsabilità medica promosso da Lucyna
Ziolo nei confronti dei chirurghi P.P. e A.A.;
rilevato il difetto di procura speciale in capo al difensore del
ricorrente, non avendo quest’ultimo depositato alcuna idonea procura
speciale in calce al ricorso per Cassazione, né alcuna procura speciale
rilasciata con atto separato avente data certa anteriore alla
proposizione del ricorso;
che avverso l’indicata sentenza della Corte di Cassazione, A.A. propone ricorso per revocazione;
che P.P. resiste con controricorso;
che Lucyna Ziolo non ha svolto alcuna difesa in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis
A.A. ha presentato memoria;
considerato che, con il ricorso per revocazione proposto, A.A. censura la sentenza impugnata per avere la Corte di
Cassazione affermato l’inesistenza di un fatto (ossia l’assenza di una
procura speciale alle liti, in capo al difensore del ricorrente per
cassazione, avente data anteriore alla proposizione del medesimo
ricorso) incontestabilmente esclusa dalla produzione documentale
esistente in atti, consistente nell’atto notarile con il quale lo stesso
A.A. ha dichiarato di aver rilasciato al proprio difensore
una procura speciale in data 9 gennaio 2014 (anteriormente alla
proposizione del ricorso per cassazione), dichiarando altresì di
confermare, ripetere e, in ogni caso, ratificare tale procura in favore
del proprio difensore;
che il ricorso è inammissibile;
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che, a sostegno della decisione assunta, la Corte di Cassazione ha
che, al riguardo, la censura avanzata dai ricorrenti non risulta in
alcun modo destinata a denunciare un errore di fatto in cui sarebbe
(in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione, essendo bensì diretta a
rilevare il ricorso di uno specifico errore di diritto, consistente nella
(asserita) erronea interpretazione della documentazione relativa alla
validità e tempestività della procura speciale oggetto d’esame;
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,
in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la
configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto,
che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di
esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce
ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della
Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione
o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa
dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
formatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 – 01);
che, sulla base delle considerazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del
ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
che peraltro ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti avuto riguardo alle ragioni obiettive della decisione, nonché agli
argomenti difensivi tutti incentrati sulla richiesta rivalutazione di
materiale probatorio già sottoposto all’esame del giudice a quo – per
la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., della somma
equitativamente determinata nell’importo di euro 2.000,00;
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che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
e agli accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 ottobre 2017.
euro 2.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.,