Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29835 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24594/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 53,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Padova che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè, guidando mezzo senza patente, aveva provocato un incidente stradale, ad esito del quale era morto un bambino, sicchè era perseguitato con minaccia di morte dal padre del morto e ricercato dalla Polizia per omicidio colposo con la prospettiva di essere incarcerato in condizioni disumane.

Il Collegio marciano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo, valutando che la situazione socio-politica del Mali, nella zona in cui lo stesso viveva, non consentiva di ritenere concorrenti le previste situazioni dalla disciplina sulla protezione internazionale e che l’opponente nemmeno aveva dedotta situazione di vulnerabilità ovvero elementi lumeggianti significativo inserimento sociale in Italia ai fini della protezione umanitaria.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale veneto articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal D. appare privo di pregio giuridico e va rigettato.

Anzitutto il ricorrente prospetta due questioni di legittimità costituzionale afferenti al D.L. n. 118 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che risultano manifestamente infondate, posto che la statuizione di rigetto, anche della protezione umanitaria richiesta, espressamente non si fonda sulla nuova normativa, oggetto del provvedimento legislativo del quale si dubita circa la rispondenza al dettato costituzionale, bensì il Collegio marciano ha esaminato la questione sottopostagli secondo la disciplina normativa previgente.

Consegue l’assoluta irrilevanza dei dubbi di costituzionalità dedotti.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, poichè i Giudici di prime cure hanno omesso d’applicare il principio di verisimiglianza in relazione alle dichiarazioni, circa le ragioni del suo espatrio, rese dal richiedente asilo.

Ad opinione del ricorrente era compito del Giudice analizzare il suo racconto alla luce dell’utilizzo complessivo dei parametri normativi posti dalla norma, citata siccome violata, al fine di valutare la credibilità del richiedente asilo.

La cesura articolata appare priva di fondamento poichè non si confronta in concreto con l’intera argomentazione illustrata dal Collegio marciano – specie il suo momento fondamentale -, che ha posto in evidenza la fondamentale questione rappresentata dal fatto che il D. non ebbe a circostanziare il fatto rilevante, posto alla base dell’origine delle traversie narrate, ossia che il bambino urtato dal mezzo da lui guidato sia effettivamente morto.

A fronte di detta puntuale argomentazione il ricorrente si limita a porre in rilievo l’erroneità delle ulteriori argomentazioni di supporto espresse dalla Corte marciana circa le osservazioni logiche afferenti la condotta sua e del padre del bambino – in tesi – morto.

Argomentazioni che, se anche aventi un carattere ipotetico – che non consente logicamente d’escludere una diversa condotta – tuttavia non incidono sull’argomento fondamentale utilizzato dal Collegio serenissimo a supporto della sua conclusione di non credibilità, poichè al riguardo – effettiva morte del bambino – concretamente il narrato del D. è rimasto a livello di postulazione generica di propria sensazione non altrimenti circostanziata.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo ai fini della decisione individuato nel mancato esame delle conseguenze – minacce fondate di morte da parte del padre del bambino morto e possibilità d’arresto per omicidio colposo dell’incidente narrato e posto alla base del suo espatrio.

La censura s’appalesa patentemente priva di fondamento posto che il fatto raccontato è stato valutato dal Collegio marciano, ma ritenuto non essersi in effetti verificato, sicchè consegue necessariamente l’irrilevanza delle conseguenze paventate dal richiedente asilo.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il D. lamenta violazione della regola di diritto desumibile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e direttive U.E. in materia, poichè il Tribunale lagunare ha esaminato la situazione socio-politica del Mali al fine d’individuare l’esistenza o non di situazione caratterizzata da violenza diffusa con riguardo alla zona, in cui egli abitava, mentre la norma in vigore non consentiva detto ristretto esame che invece andava espletato con riguardo all’intero territorio nazionale.

La censura risulta patentemente priva di fondamento posto che è la norma della disciplina Europea, addotta a sostegno della critica ed effettivamente non trasfusa nella normativa nazionale sino alla recente ricordata – in ricorso – modifica, riguardava la possibilità di pretendere dal richiedente asilo di spostarsi all’interno del suo Stato d’origine da zone, in cui v’era situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa, in zone più tranquille.

La situazione contraria invece, ossia la valutazione se il richiedente asilo risiede in zona del Paese non afflitta da violenza diffusa non era disciplinata da detta disposizione non accolta dall’Italia, siccome insegna questo Supremo Collegio costantemente – Cass. sez. 1 n. 13088/19, Cass. sez. 1 n. 18540/19.

Di conseguenza la violazione di legge lumeggiata dal ricorrente patentemente non concorre poichè la richiamata norma estranea all’ambito del decisum della Corte marciana.

Con la quarta doglianza il D. rileva violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poichè il Tribunale in relazione alla sua istanza di godimento della protezione umanitaria non avrebbe valutato elementi documentali lumeggianti sua condizione di vulnerabilità ed inserimento nella società italiana ai fini della necessaria complessiva valutazione.

La critica avanzata, sebbene proposta sub specie di violazione di legge, in effetti si compendia nella critica alla valutazione della sua condizione personale di vulnerabilità ed inserimento sociale, siccome operata dal Tribunale veneziano, contrapponendovi propria tesi alternativa fondata sull’enfatizzazione di dati fattuali che il Collegio marciano ha – motivatamente – ritenuto non rilevanti. Difatti si evidenzia la positività a test afferente la tubercolosi, situazione che evidenzia la presenza di anticorpi al microbacillo di Koch, ma non si documenta anche d’essere affetto da malattia tubercolare; si evidenzia di aver seguito varie attività formative e lavorative ma svolte esclusivamente nell’ambito del circuito dell’accoglienza.

Ambedue detti dati fattuali risultano irrilevanti, come sottolineato dal Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè non palesano nè effettiva ed attuale condizione di vulnerabilità, nè inserimento, di una qualche valenza concreta, nell’ambito della società italiana.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il D. a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di lite per questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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