Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29835 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Giudice di pace di Fondi nella controversia pendente tra:

P.R., non costituita in questa sede;

e

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore pro tempore, domiciliato per legge in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tairanetta Walter

per procura in atti;

avverso l’ordinanza 22 giugno 2007 del Tribunale di Terracina.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che P.R. impugnava la delibera 24 gennaio 2006, con la quale l’assemblea del condominio di via (OMISSIS) approvava il consuntivo di spese anno 2005 e preventivo di spese anno 2006;

che il Condominio si costituiva e, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina;

che con ordinanza 22 giugno 2007 il giudice monocratico presso il citato Tribunale rimetteva le parti dinnanzi al Giudice di pace di Fondi, ritenuto competente per valore;

che P.R. riassumeva tempestivamente il giudizio innanzi al Giudice di pace di Fondi con ricorso al quale resisteva il condominio;

che la causa si sviluppava quindi lungo varie udienze e, all’udienza del 1 ottobre 2010, il Giudice di pace di Fondi – ritenendo competente per materia il giudice monocratico del 1 Tribunale di Terracina sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la pronuncia sul giudice competente;

che il condominio di via (OMISSIS) ha depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) 7) Il relatore ritiene che il regolamento di competenza richiesto di ufficio debba essere deciso con la pronuncia di inammissibilità per essere stato proposto oltre la prima udienza di trattazione atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, anche nel giudizio che prosegue dopo la riassunzione a seguito della declinatoria della propria competenza da parte del giudice adito, il rilievo del suo difetto di competenza da parte del secondo giudice non può avvenire oltre la prima udienza di trattazione, sicchè, se tale termine non è rispettato, ogni ulteriore esame della questione di competenza diviene impossibile e da ciò deriva che la successiva richiesta del regolamento di competenza da parte del secondo giudice è inammissibile (tra le ultime ordinanza 23/12/2010 n. 26079). Nel caso di specie, l’udienza per la prima comparizione davanti al giudice della riassunzione è stata tenuta il 5 marzo 2008, mentre la questione di competenza oggetto della richiesta è stata rilevata per la prima volta all’udienza tenuta in data 1/10/2010.

8) Considerato quindi che il proposto regolamento di competenza d’ufficio può essere deciso senza la necessità di richiedere al pubblico ministero le sue conclusioni scritte (…) rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’adunanza della Corte a norma dell’art. 375, comma 1, n. 4 e art. 380 bis c.p.c., comma 2″;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che pertanto il regolamento di competenza d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in applicazione del principio per cui 2la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se (come nella specie) una parte abbia rilevato l’inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice” (Cass. n. 1167 del 2007).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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