Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29835 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1996/2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

PALLAVICINO, 16, presso lo studio dell’avvocato REBEK MARANO,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE MONTECORVINO ROVELLA, in persona del sindaco pro tempore, sig.

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

VECCHIA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA TECCE, rappresentato

e difeso dagli avvocati FRANCESCO ARMINIO, RAFFAELE MARTONE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. S.G. convenne, con atto di citazione del 13/4/2015 davanti alla Corte d’Appello di Salerno, il Comune di Montecorvino Rovella per sentir pronunciare, previa revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., di una sentenza passata in giudicato della stessa Corte d’Appello e fondata a suo dire su prove false, la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni derivanti dal mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza della (OMISSIS), sottostanti la sua proprietà e rimasti danneggiati in conseguenza del sisma del 1980. Dedusse di aver venduto, in corso di causa, nel 1993 l’immobile di sua proprietà in uno stato di inagibilità, e che in un separato giudizio si era formato un giudicato sulla azione di revindica, proposta dallo stesso S., della ex Chiesa nei confronti del Comune sulla base di prove risultate false, fornite dal Comune e relative alla distinzione e separazione materiale e giuridica della Chiesa dal Conservatorio. Chiese di accertare, previa revocazione della sentenza passata in giudicato, la responsabilità del Comune e la condanna del medesimo a pagare la somma di Euro 421.472,72, ovvero di quella maggiore o minore desumibile dalla CTU acquisita nel giudizio di revindica. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 602 del 3/11/2016, ha rigettato la domanda di revocazione in difetto dei suoi presupposti ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’azione di revocazione presuppone l’accertamento preventivo della falsità delle prove su cui è basata la sentenza di cui si chiede la revocazione, falsità – delle dichiarazioni del Parroco della Chiesa e del commissario ad acta del Comune sulla autonomia della Chiesa rispetto al Conservatorio – che non era stata accertata (vi era agli atti peraltro una denuncia di falso contro ignoti archiviata). In particolare il Giudice ha ritenuto che la prova della pretesa falsità avrebbe dovuto essere precostituita alla domanda di revocazione, sicchè quest’ultima doveva essere esclusa laddove si intendava produrre o invocare una qualche prova della falsità contestualmente alla proposizione del giudizio o durante il suo svolgimento. Il giudice ha ritenuto che, non solo difettava l’accertamento definitivo della falsità delle dichiarazioni del Parroco e del Commissario ad acta del Comune, non rinvenendosi alcun riconoscimento della falsità da parte del Comune e cioè dalla parte a cui vantaggio la prova falsa sarebbe stata utilizzata, ma non appariva neppure sussistere il nesso di causalità tra la dedotta falsità della prova e la decisione impugnata. La causalità non era riscontrabile perchè la Corte d’Appello aveva fondato il proprio convincimento non sulle dichiarazioni del Parroco o sulla deliberazione prodotta dal Commissario ad acta ma su dati ricavati dalla documentazione catastale allegata agli atti.

Avverso la sentenza S.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Montecorvino Rovella resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione del principio della res judicata e di quanto in essa assorbito o ad essa consequenziale. Motivazione insufficiente e tautologica) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la falsità delle prove e i danni subiti, laddove, invece, dalla constatazione dei luoghi, dall’ispezione della polizia giudiziaria, dalla notorietà di fatti intervenuti nel paese e da altri dati ricavabili da internet non sarebbe stato possibile concludere nel senso dell’assenza del nesso di causalità.

2. Con il secondo motivo (distonica ricostruzione del fatto e conseguente erronea decisione di diritto. Non corrispondenza tra i motivi dell’impugnazione e tipologia di risposta adottata) censura la sentenza nella parte in cui avrebbe ricostruito erroneamente i fatti denunziati per revocazione e non avrebbe ritenuto sufficiente la prova della falsità delle dichiarazioni rese in giudizio laddove sarebbe evidente, dai documenti acquisiti, che i due cespiti costituivano da sempre un unico monumento.

3. Con il terzo motivo (aggiornamento della precedente giurisprudenza sull’art. 395 c.p.c., costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 111 Cost., CEDU, art. 6 e prot. agg.vo art. 1)) il ricorrente censura il capo di sentenza che ha ritenuto incomprensibile il richiamo all’art. 111 Cost., alla più recente giurisprudenza della Cassazione (non indicata) e ad una interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 395 c.p.c., n. 2. In sostanza il ricorrente chiede a questa Corte un revirement della propria giurisprudenza e dunque di ammettere l’accertamento della falsità delle prove nell’ambito del giudizio di revocazione quando vi siano elementi documentali che evidenzino la falsità degli elementi su cui si è basata la sentenza e non anche la previa acquisizione del giudicato sulla falsità.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono tutti inammissibili per diversi e convergenti profili. Innanzitutto difettano di autosufficienza per mancata specificità delle censure, che non appaiono critiche vincolate alla sentenza impugnata ma generici rilievi a singoli passaggi della motivazione che, in definitiva, non ne censurano la reale ratio decidendi.

In secondo luogo i motivi sono inammissibili perchè censurano la motivazione in modo non adeguato all’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza indicare il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che la sentenza avrebbe omesso di considerare. E’ palese la volontà del ricorrente non di censurare, sottoponendo a critica vincolata, singoli passaggi della impugnata sentenza ma di ottenere una diversa e più appagante rilettura degli elementi di fatto, rimessi alla discrezionale valutazione del giudice del merito. In terzo luogo le censure sono inammissibili in quanto, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., assumono, perorandone con il terzo motivo un revirement, tesi opposte alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senza apportare elementi che possano indurre ad un mutamento dell’orientamento. Questa Corte ha in più occasioni statuito che l’art. 395 c.p.c., n. 2, indicando quale presupposto dell’istanza di revocazione che si sia giudicato su prove dichiarare false, postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l’istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione (Cass, 1, n. 4566 del 16/5/1996; Cass., 1, n. 8650 del 29/8/1998; Cass., 1, n. 8387 del 20/6/2000; Cass., 3, n. 3947 del 22/2/2006; Cass., 3, n. 28653 del 30/11/2017).

Infine il ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi: la sentenza, dopo aver rilevato la mancanza di un accertamento processuale definitivo della falsità delle dichiarazioni del Parroco e del Commissario ad acta del Comune ed escluso il riconoscimento della falsità da parte del Comune che ne avrebbe tratto vantaggio, ha escluso la mancanza del nesso di causalità tra la dedotta falsità della prova e la decisione impugnata. In particolare, quanto alla mancata prova del nesso di causalità, la Corte d’Appello ha fondato il proprio convincimento non già sulle dichiarazioni del Parroco o sulla deliberazione n. 1 del 1997 prodotta dal Commissario ad acta ma su dati ricavati dalla documentazione catastale allegata agli atti, dalla pratica ex L. n. 219 del 1981 e dai documenti della Sacra Rota.

Questa motivazione, oltre che conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è stata neppure censurata dal ricorrente.

Infine il terzo motivo, con cui si chiede, in sostanza un revirement della citata giurisprudenza sull’art. 395 c.p.c., n. 2, è anch’esso inammissibile perchè, come ben argomentato dalla sentenza impugnata, la disposizione non ha mai dato luogo a seri dubbi interpretativi da parte dei giudici che la hanno applicata nè, per il suo contenuto rigorosamente processuale, pare richiedere alcuno sforzo di adeguamento costituzionale.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese, liquidate come da dispositivo e sul cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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