Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29835 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20829/2018 R.G. proposto da:

A.M.A.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo

Dossi 45 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria che

lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4373/2018 depositato il 19-6-2018 il

Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di A.M.A.H., cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il Tribunale, dopo aver preliminarmente disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza formulata nel ricorso, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato dal marito di una donna di cui era innamorato e che aveva continuato a frequentare anche dopo il matrimonio di lei, avvenuto nel 2014. Riferiva, altresì, di non aver denunciato le minacce subite perchè il marito della donna era il figlio del Sindaco del villaggio. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre la comparizione delle parti e l’audizione del richiedente, sebbene richieste in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente.

2. Con il secondo motivo lamenta erronea e parziale valutazione della vicenda personale narrata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento a tutte le forme di protezione richieste. Al avviso del ricorrente il Tribunale non ha valutato che nel Paese di provenienza il ricorrente non può ottenere protezione dal rischio di persecuzioni a causa della sua relazione con la moglie del figlio del Sindaco del villaggio. Il Tribunale non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, anche con riferimento alla forma di protezione sussidiaria, risultando dalle fonti di conoscenza gravi violazioni di diritti umani perpetrate in Bangladesh e una situazione politico- sociale molto critica dello stesso Paese.

3. Con il terzo motivo il ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, essendo concreto ed attuale il pericolo che venga ucciso, dopo le minacce subite, in caso di rimpatrio.

4. Con il quarto motivo espone il ricorrente che, in applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6 ha diritto quanto meno alla protezione umanitaria, considerata l’esistenza di situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani in Bangladesh.

5. In via preliminare deve valutarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che la procura alle liti allegata a detto ricorso non reca alcun riferimento nè al giudizio di cassazione, nè al provvedimento impugnato ed è priva della data di rilascio.

5.1. Il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, nè reca alcuna data, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “ogni fase e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase dell’esecuzione”. Trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima. Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (in casi analoghi a quello che si sta scrutinando da ultimo Cass. n. 17708 del 2019; Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018).

5.2. Ricorre, nella specie, anche un altro profilo di inammissibilità del ricorso, introdotto dalla disciplina di cui alla L. n. 46 del 2017.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Del citato art. 35 bis, comma 13 come novellato, prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

E’ stato dunque previsto dal legislatore un requisito ulteriore rispetto a quello ordinario di specialità della procura necessaria per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c..

Sulla questione di illegittimità costituzionale della nuova norma, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, questa Corte si è pronunciata, ritenendo, con un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, manifestamente infondata detta questione, svolta sull’assunto della disparità di trattamento tra il privato e il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura (Cass. ord. n. 17717/2018).

Nel caso di specie, il mandato è privo di data e manca la certificazione da parte del difensore della data di rilascio dello stesso, sicchè non risulta rispettato il chiaro disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), che prevede espressamente la sanzione di inammissibilità del ricorso per cassazione per l’ipotesi di violazione della stessa disposizione di legge.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

10. Infine deve dichiararsi che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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