Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29833 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19315/2019 proposto da:
M.N., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
ricorso, dall’avvocato ENRICO MARCELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 6728/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato
il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIMO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stato impugnato da M.N. il Decreto n. 6728/2018 del Tribunale – di Ancona con ricorso fondato su tre motivi.
La parte intimata, non costituitasi nei termini, ha depositato atto di costituzione “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.
La domanda veniva rigettata in toto.
Impugnata la decisione della Commissione di Ancona con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col provvedimento del Tribunale di Ancona oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Con il motivo del ricorso si censura citando promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5), la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Parte ricorrente deduce la circostanza che il provvedimento per cui è ricorso non avrebbe svolto alcun specifico riferimento alla vicenda personale narrata dal richiedente protezione.
Il motivo tende, nella sostanza, ad una inammissibile rivalutazione in fatto della controversia.
Tanto appare evidente dalla totale assenza di profili di fondatezza delle svolte doglianze.
Ed, invero, la motivazione non è apparente poggiando, viceversa, sulla valutazione della non attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente.
Tale valutazione costituisce il nocciolo del giudizio e non ricorre ipotesi di omessa valutazione.
Va, poi, ancora rimarcato come vi sia stata la valutazione della situazione del paese di provenienza (Pakistan) del richiedente.
Nel contestare, meramente, l’apprezzamento degli elementi fattuali della decisione gravata, parte ricorrente evita di confrontarsi con l’effettiva ratio della sentenza impugnata fondata – innanzitutto – sulla detta ritenuta non veridicità.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Si lamenta, da parte del ricorrente, una pretesa mancata considerazione completa delle prove disponibili ed un preteso non corretto esercizio di poteri officiosi di valutazione in ordine alla protezione con riferimento a “generiche informazioni”.
Quanto innanzi già rilevato sub 1) e 2) esclude del tutto la fondatezza ed ammissibilità della doglianza svolta con il motivo qui in esame.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta la violazione “ai sensi dell’art. 360, nn. 3), 4) e 5), dell’art. 132 c.p.c., “laddove il tribunale in relazione alla domanda di misura umanitaria omette ogni riferimento specifico alla vicenda narrata dal ricorrente”.
Il motivo non è ammissibile in quanto del tutto svincolato dal confronto con la motivazione di cui al provvedimento gravato.
4.- Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
5.- Nulla va statuito in ordine alle spese di lite non avendo parte intimata svolto apposito e rituale controricorso.
L’atto meramente denominato “di costituzione” depositato dalla parte intimata non riveste, infatti, i requisito formali del rituale controricorso e, quindi, essendo, inidoneo come tale è inammissibile.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020