Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29833 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29833 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14729-2016 proposto da:
CURCIO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.
DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MARCO
PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
NUNZIATA ANGELO PIETRO, NUNZIATA CARMINE,
NUNZIATA NUNZIA, NUNZIATA ANTONIO, NUNZIATA
MARIA GRAZIA, in proprio ed in qualità di eredi di Nunziata
Aniello, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANGELO CARBONE;
– controricorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 12/12/2017

CURCIO GIUSEPPE, MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.,
FONDIARIA SAI S.P.A., TAFURO TOMMASO, CALIENDO
FILOMENA, TAFURO MARIA, TAFURO PAOLA TIZIANA,
CALIENDO DONATO, PRISCO GIUSEPPINA, CURCIO
LUCIA, ALIMENTARIA MERIDIONALE S.R.L., GRIMALDI

RAFFAELE, SODANO EMANUELA;
– intimati avverso la sentenza n. 25349/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017
ARMANO.

Ric. 2016 n. 14729 sez. M3 – ud. 09-05-2017
-2-

dal

Consigliere Dott. ULIANA

DOMENICO, CURCIO ROSA, MEO VINCENZO, SOPRANO

Fatti del processo
Tommaso Curcio propone ricorso per revocazione ex art.395 n.4
c.p.c avverso la sentenza di questa Corte n.25349/15 del 17-122015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei
confronti di Maria Grazia Nunziata, Antonio Nunziata, Nunzia

nella qualità di eredi di Aniello Nunziata,ha dichiarato non luogo a
provvedere nei confronti di Giuseppe Curcio e Antonio Nappi.
Resistono con controricorso Maria Grazia Nunziata, Antonio
Nunziata, Nunzia Nunziata, Carmine Nunziata, Angelo Pietro
Nunziata, nella qualità di eredi di Aniello Nunziata.
Gli intimati Milano Ass.ni s.p.a ,Fondiaria Sai A.ss.ni ,Tommaso
Tafuro,Filomena Caliendo, Maria Tafuro ,Paola Tiziana Tafuro,
Donato Caliendo,Giuseppina Prisco, Lucia Curcio, s.r.l. Alimentaria
Meridionale in persona del legale rapp.nte Domenico Grimaldi,
Giuseppe Curcio ,Rosa Curcio , Vincenzo Meo ,Raffaele Soprano,
Emanuela Sodano non hanno presentato difese..
Il ricorrente ha presentato memoria.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio della sesta
sezione civile a seguito di proposta del relatore di inammissibilità
del ricorso.
Ragioni della decisione
1.11 ricorrente formula un articolato motivo di revocazione
denunziando violazione degli artt 366 n 4,112, 113, 115 c.p.c. e
delle regole di specificità dei motivi di ricorso, completezza e
riferibilità alla sentenza impugnata ;difetto di motivazione con
riferimento all’articolo 395 numero 4 c.p.c. ex articolo 360 n.3 e 5
c.p.c.
3

Nunziata, Carmine Nunziata, Angelo Pietro Nunziata, in proprio e

Il ricorrente contesta la statuizione della sentenza oggetto di
revocazione là dove questa ha ritenuto non specifici i motivi di
impugnazione relativi all’insussistenza dell’obbligo di adottare
misure antincendio.
Secondo il ricorrente tale statuizione si poteva giustificare solo

questioni sollevate in appello era sfuggita alla Corte .
Di conseguenza, secondo tale tesi , si è in presenza di un’errata o
alterata percezione dei fatti, perché i fatti sono le rilevazioni peritali
alle quali fondamentalmente si è fatto riferimento e che erano
immediatamente disponibili .
Se il giudice avesse valutato e applicato le regole di diritto
richiamate nel ricorso, la conclusione non avrebbe potuto essere
altra che quella di escludere l’esistenza dell’obbligo di adozione di
speciali misure di sicurezza e sarebbe venuta meno anche l’ulteriore
affermazione secondo cui la sentenza di appello ha ritenuto
l’applicabilità della normativa sulla prevenzione degli incendi,
ritenendo che la superficie lorda dell’esercizio commerciale
coincideva con quella calcolabile con le dimensioni esterne del
medesimo al lordo, cioè con tutte le mura , accertando una
superficie di metri quadrati 408,55.
Tale valutazione è errata in quanto la misura non doveva essere
fatta al lordo delle mura esterne.
Il ricorrente evidenzia che l’ulteriore equivoco nel quale è incorsa
la sentenza impugnata sta nell’aver considerato unico esercizio
commerciale quello incendiato, ma questo non si poteva
considerare un unico esercizio commerciale in quanto, come
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ipotizzando che probabilmente la parte di ricorso relativa alle

accertato dal c.t.u., si trattava di due punti vendita distinti con due
distinte licenze di commercio.
In conclusione la condanna in proprio di Curcio Tommaso era il
frutto della mancata considerazione di un elemento di fatto
rilevabile anche indipendentemente dal motivo di ricorso.

E’ noto che l’errore revocatorio consiste nella percezione, in
contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà
documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad
affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece,
incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis
Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369). In
particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc.
civ. – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di
Cassazione ai sensi dell’art. 391

bis cod. proc. civ. – deve

consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di
merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza
di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa
o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario
nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa;
non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed
obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).
3.L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini
ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso,
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2. IL ricorso è inammissibile.

inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una
critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico.
4.Nella specie il ricorrente non individua un errore di fatto
immediatamente percepibile e rilevabile, ma censura la decisione
di questa Corte che ha dichiarato inammissibili a vario titolo tutti i

Il ricorrente

nella sostanza ripropone i motivi formulati con il

ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello ,della quale
censura l’erronea applicazione della normativa antincendio, dipesa
dall’erronea misurazione del locale incendiato, considerato unico
mentre era composto da due punti vendita distinti..
Si richiede in sostanza un nuovo esame in sede di revocazione dei
motivi già proposti e dichiarati inammissibili da questa Corte.
Il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 ,oltre
euro 200,00 per esborsi accessori e spese generali come per legge
Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
°94 ”

41-231.C.-21517-

motivi di ricorso senza pronunciarsi nel merito.

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