Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29833 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12716/2016 proposto da:

SITAF SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. G. D’AREZZO 18, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO MAGRI’, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DOMENICO PRATO, SERGIO SCOTTI CAMUZZI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEPI – STUDI ECONOMICI E PROGETTI INTEGRATI SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore Geom. G.D.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO ARAGONA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2063/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito di un complesso contenzioso relativo alla responsabilità per difetti di sei gallerie autostradali sulla (OMISSIS) insorto tra la Sitaf S.p.A. (stazione appaltante) e Inc. General Contractor S.p.A., ora Sepi S.p.A., (mandataria dell’ATI appaltatrice) questa Corte cassò senza rinvio sei sentenze della Corte d’Appello di Torino, che erano state portate in esecuzione da Sitaf contro l’appaltatrice mandataria. A seguito della cassazione delle sentenze su cui il credito di Sitaf trovava base, la stessa mandataria aveva diritto ad ottenere in restituzione la somma di Euro 2.115.742,64 più accessori per le quali chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di Sitaf. Questa presentò opposizione, assumendo che la domanda di restituzione era infondata innanzitutto perchè gli interessi richiesti da Sepi dovevano essere conteggiati dalla data del giorno del deposito delle sentenze di cassazione e non, come preteso da Sepi, dalla data del pagamento e perchè, in ogni caso, la Sitaf vantava in compensazione un controcredito a titolo di interessi sulla somma recata dai precetti intimati all’appaltatrice allora morosa.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 18/11/2015, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della seguente motivazione. La domanda recuperatoria ex art. 389 c.p.c., azionata da Sepi, prescinde da ogni valutazione soggettiva di buona o mala fede dell’accipiens, perchè, avendo effetti puramente processuali e non sostanziali dell’azione di ripetizione di indebito, chi agisce ha diritto di essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata, comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Altrimenti, la parte che ha ricevuto il pagamento senza averne diritto, verrebbe a lucrare gli interessi indebiti maturati tra la data di pagamento e quella di restituzione. Ad avviso del Giudice l’azione di restituzione di cui all’art. 389 c.p.c., è strutturalmente diversa da quella ex art. 2033 c.c., nè a conclusione diversa può giungersi valutando altra fattispecie giudicata da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 20/1/1998 n. 484), del tutto peculiare e dunque costituente eccezione rispetto alla regola, in quanto in essa questa Corte, precisando i contenuti del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7, in materia di espropriazione e stabilendo anche i termini di applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti, ha correttamente statuito che gli interessi) dovuti in sede di restituzione di somme pagate in eccedenza, decorrono dal momento in cui la Cassazione ha definito l’ambito di retroattività della novella. Data la peculiarità della fattispecie, la Corte d’Appello ha ritenuto che la citata sentenza non potesse costituire valido precedente e che, nel caso in esame, occorresse ribadire la diversità dei presupposti dell’art. 389 c.p.c., dalla condictio indebiti. Quanto ai presupposti per la compensazione tra il credito certo, liquido ed esigibile di Sepi ed il controcredito di Sitaf per danni da inadempimento contrattuale dell’appaltatore, il giudice ha ritenuto che, in conseguenza della cassazione senza rinvio della sentenza su cui si basava la pretesa della stazione appaltante, il controcredito non poteva ritenersi, allo stato, neppure esistente.

Conseguentemente il Giudice, come riferito, ha rigettato l’opposizione e disposto conseguenzialmente sulle spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza la Sitaf propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in tre distinte censure, illustrati da memoria. Sepi resiste con controricorso, illustrato da memoria. Sitaf presenta altresì un’istanza per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, sia per la asserita presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla natura dell’azione ex art. 389 c.p.c., rispetto alla condictio indebiti, sia per l’importanza della questione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare che non sussistono i presupposti per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte perchè sulle questioni dedotte esiste da tempo un consolidato orientamento giurisprudenziale nè la prospettazione della ricorrente contiene elementi di novità che giustifichino un ripensamento delle Sezioni Unite sulla questione dedotta, come emergerà dalla trattazione dei motivi di ricorso.

1.1 Con riguardo alla statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto inesistente il credito di Sitaf per le somme ad essa dovute da Sepi,a fronte dell’inadempimento della mandataria ai contratti di appalto per la costruzione delle Gallerie dell'(OMISSIS), Sitaf solleva tre censure.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4; 2) Omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; 3) Violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 1243 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso della ricorrente, non avendo investito la Corte d’Appello della questione dell’esistenza o meno del credito ad essa spettante per l’inadempimento dell’appaltatore, considerando detto credito del tutto pacifico in conseguenza della natura puramente processuale dell’annullamento della sentenza da parte della Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio, conservando efficacia alla CTU ivi volta, in attesa delle ulteriori pronunce pendenti dinanzi a questa Corte ed aventi ad oggetto singoli segmenti di responsabilità dell’appaltatore: anzichè sospendere, la Corte ha illegittimamente pronunciato ultra petita partium negando l’esistenza del credito di Sitaf, violando altresì le norme sulla compensazione.

Il credito di Sitaf non potrebbe dirsi venuto meno a seguito della cassazione delle sentenze disposta per meri motivi processuali, mentre sul piano sostanziale le risultanze del processo conserverebbero intatto il loro valore e significato con riguardo ai vizi di costruzione delle gallerie. La cassazione delle sentenze che accertano il credito, disposta per ragioni meramente processuali, non varrebbe a cancellare il credito stesso. La Corte territoriale avrebbe dovuto, si ribadisce, sospendere il giudizio ed attendere che il controcredito di Sitaf diventasse certo, liquido ed esigibile.

1.2. Il motivo è infondato in quanto la sentenza è stata pronunciata in sede di rinvio a seguito della cassazione di una sentenza non definitiva con cui il giudice d’appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sè. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tal caso si determina – ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – l’inefficacia sopravvenuta dell’attività istruttoria svolta e la cessazione della potestas iudicandi del giudice d’appello (Cass., 1, 14/1/2015 n. 487; Cass., 1, n. 8269 del 2/2/2017). Il giudice ha inteso porsi nell’alveo di questa giurisprudenza ed ha concluso che, poichè le sentenze cassate senza rinvio condannavano parte convenuta al pagamento di somme varie, in conseguenza della cassazione di detta sentenza il credito al momento non poteva dirsi esistente: “Di qui l’impossibilità di alcuna compensazione tra il credito di Sepi, certo, liquido ed esigibile ed un controcredito Sitaf ad oggi inesistente e solo sperato dalla parte creditrice” (p. 22 della sentenza).

A tutt’oggi non esiste alcun positivo accertamento circa l’inadempimento di Inc. General Contractor perchè l’attività istruttoria è stata compiuta da un giudice privo della potestas iudicandi e pende tuttora il giudizio di merito davanti alla Corte d’Appello di Torino a seguito della cassazione con rinvio di altra sentenza della stessa Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine al capo di sentenza che ha riconosciuto l’obbligo di Sitaf di restituire la somma ottenuta da Sepi, in sede monitoria, con gli interessi decorrenti dalla data del pagamento e non anche dalla data di pronuncia della sentenza di Cassazione. Ad avviso della ricorrente, gli interessi sarebbero dovuti dalla data del pagamento solo se l’accipiens, poi risultato indebito, era in malafede al momento del pagamento, mentre nel caso di specie era evidente la buona fede di Sitaf al momento in cui incassò le somme. 2.1 Il motivo è infondato. Come correttamente affermato dal giudice d’appello, l’azione di cui all’art. 389 c.p.c., è processualmente ripristinatoria e strutturalmente diversa dalla condicio indebiti di cui all’art. 2033 c.c.. La sentenza sul punto è conforme al più che consolidato orientamento di questa Corte che, inaugurato con la sentenza a S.U. n. 2841 del 13/6/1989, è stato successivamente sempre confermato da numerosissime pronunce (ex multiis, tra le più recenti Cass., 2, n. 17374 del 3/7/2018; Cass., 3 n. 5391 del 5/3/2013; Cass., 3 n. 21699 del 20/10/2011; Cass., 3n. 6942 del 23/3/2010). Dunque, l’azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell’art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della “condictio indebiti”, perchè si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall’esistenza o meno del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa), nè, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dello “accipiens”, non potendo venire in rilievo stati soggettivi, rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda), e, con pari decorrenza, vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all’art. 1224 c.c., comma 2.

3. Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 20.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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