Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29832 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 30/12/2020), n.29832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19756/2019 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE, 5637,
presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DAVIDE MONTELEONE;
– ricorrente –
e contro
QUESTORE PROVINCIA COMO;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI COMO – IN PERSONA DEL RISPETTIVO LEGALE RAPP.TE PRO
TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata il
21/05/2019;
udita la relazione, della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. G.F., nato a (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Como del 21 maggio 2019, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como il 26 marzo 2019 e il coevo provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Como.
2. Il Giudice di pace, dopo avere ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis, ha rilevato, nell’ordine: che il cittadino pakistano risultava inottemperante al decreto di espulsione emesso dal prefetto di Bergamo in data 17 marzo 2016, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; che prima del decreto di espulsione, il cittadino pakistano aveva avanzato richiesta di protezione internazionale, e la richiesta era stata rigettata dalla Commissione territoriale con provvedimento non impugnato; che, pertanto, correttamente la Questura aveva trasmesso al ricorrente il decreto di inammissibilità ex lege della domanda di protezione reiterata.
3. Il ricorso per cassazione proposto da G.F. è articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, che denuncia l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis, anche in relazione agli artt. 40 e 41 direttiva 2013/32/UE, il ricorrente contesta che la Questura abbia deciso sulla domanda reiterata di protezione internazionale, essendo la relativa valutazione di spettanza della Commissione territoriale.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis, anche in relazione agli artt. 40 e 41 direttiva 2013/32/UE, e si censura l’interpretazione che il Giudice di pace ha dato della norma in oggetto, ritenendo assoluta la presunzione di strumentalità della reiterazione della domanda di protezione.
3. Con il terzo motivo è denunciata nullità del procedimento per omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis citato.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. La valutazione preliminare di ammissibilità della domanda reiterata di protezionale internazionale esula dalle attribuzioni della questura.
L’art. 29-bis, nella parte in cui introduce la possibilità di dichiarare la domanda reiterata inammissibile senza esaminarla, chiaramente fa riferimento alla Commissione territoriale, organo competente in materia (Cass. 26/04/2019, n. 11309), la cui delibazione presuppone, e non potrebbe essere diversamente, che la domanda sia pervenuta alla Commissione stessa.
L’autorità di Polizia è dunque tenuta a trasmettere la domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, anche ai fini della valutazione preliminare di inammissibilità prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis.
5. L’accoglimento del primo motivo, che assorbe i rimanenti, impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della domanda, anche regolando le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020