Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29832 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO cd. (OMISSIS) (ovvero Condominio

(OMISSIS)) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore pro tempore,

domiciliato per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Romito Rodolfo per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Condotti n. 61/A, presso lo studio

dell’Avvocato Fornaro Giuseppe, dal quale è rappresentata e difesa,

unitamente all’Avvocato Paolo Alvigini, per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 3436 del 2009,

depositata in data 29 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Padova, su istanza del Condominio (OMISSIS) ha ingiunto a M.I. il pagamento della somma di Euro 308,91, oltre accessori, a titolo di contributo spese condominiali, in attuazione della delibera adottata dall’assemblea condominiale il 16 gennaio 2004;

che avverso tale decreto la M. ha proposto opposizione, deducendo l’esistenza di un proprio credito nei confronti del Condominio dell’importo di Euro 1.312,83;

che il Giudice di pace adito, con sentenza del 29 novembre 2007, ha revocato il decreto opposto e ha condannato il Condominio al pagamento della somma di Euro 1.106,63, oltre alle spese di procedura;

che il Condominio (OMISSIS) (cd.

Condominio (OMISSIS)) ha quindi proposto appello, che il Tribunale di Padova, con sentenza n. 142 del 2009 (depositata il 29 dicembre 2009), ha rigettato, confermando la revoca del decreto ingiuntivo e ritenendo provato il credito eccepito dalla opponente in compensazione, trattandosi di somma dalla medesima opponente corrisposta sulla base di delibera poi caducata;

che il Condominio ha allora proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata M.I.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – ossia circa l’avvenuto versamento nelle casse del Condominio (OMISSIS) della somma opposta in compensazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata emerge che il giudice di appello ha ritenuto che in atti vi fosse prova dell’avvenuto pagamento, da parte della M., della somma opposta in compensazione. La stessa consulenza tecnica d’ufficio, secondo quanto inequivocamente si desume dalla sentenza impugnata, ha offerto sicuro riscontro contabile all’avvenuto pagamento della somma suddetta. A fronte di tali elementi, le censure del Condominio ricorrente si appalesano generiche e del tutto inidonee a superare l’accertamento effettuato da entrambi i giudici di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. e art. 1243 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando l’impossibilità di dichiarare la compensazione legale stante l’assenza, nella fattispecie, del requisito soggettivo concernente l’identità delle parti dei rapporti di debito e credito. Il motivo è infondato.

Dalla stessa ricostruzione della sequenza delle delibere condominiali contenuta nel ricorso emerge che la richiesta di pagamento del contributo straordinario, versato per la sua quota dalla M. e opposto in compensazione al Condominio ricorrente, venne dall’amministratore del Condominio (OMISSIS) rivolta ai soli condomini della scala A. E poichè i contributi oggetto della richiesta monitoria avevano ad oggetto le spese del Condominio (OMISSIS), deve escludersi la dedotta diversità dei soggetti giuridici ai quali riferire le reciproche posizioni di debito e di credito. Non vi erano, quindi, ostacoli, di natura soggettiva, alla operatività della compensazione legale. Senza dire che il giudice di appello ha accertato, sulla base della complessa consulenza tecnica d’ufficio, la riferibilità soggettiva delle somme richieste dal Condominio e di quelle ad esso opposte in compensazione. In ogni caso, deve osservarsi che il mutamento di amministrazione di certo non comporta la nascita di un diverso soggetto, nè tanto meno l’azzeramento delle posizioni contabili.

Quanto poi alle censure concernenti la sussistenza delle condizioni per l’operatività della compensazione legale, si deve rilevare che la valutazione circa la sussistenza del requisito dell’identità dei reciproci debitori attiene, in ogni caso, al campo del merito esulando, pertanto, dal giudizio di legittimità. Per quanto attiene, ancora, alle condizioni oggettive della compensazione legale, deve una volta rilevarsi che la sentenza impugnata, che detta compensazione ha rilevato, trova sicuro fondamento nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avendo il perito, con un percorso logico immune da vizi e sorretto da un’adeguata e corretta motivazione, accertato la sussistenza di un credito in favore dell’appellata.

Peraltro, non può non rilevarsi che, per alcuni aspetti – e segnatamente per quelli afferenti alla carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito della M. – il motivo prospetta questioni nuove, non risultando che le stesse abbiano costituito oggetto di specifico motivo di appello. Dalla sentenza impugnata emerge infatti che il Condominio, oltre a dolersi della insussistenza del requisito di identità soggettiva, si era limitato ad affermare che il credito della M. non risultava dalla documentazione contabile di esso condominio, come passaggio di consegne tra i vari amministratori succedutisi nella gestione del condominio stesso. La censura svolta con il motivo di appello, dunque, atteneva piuttosto alla prova del credito della M., che non ai requisiti del credito stesso. Ma una volta che, come accertato dalla Corte d’appello, la prova del credito doveva ritenersi documentalmente offerta dalla opponente sia attraverso l’avvenuto versamento delle spese straordinarie, sia attraverso la revoca della delibera condominiale sulla base delle quale quella somma era stata determinata e ne era stato chiesto il versamento, ogni residuo dubbio prospettato sul punto dall’appellante risultava infondato.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1135 e art. 1137 c.c., comma 2, i quali stabiliscono il principio della vincolatività delle delibere condominiali approvate e non impugnate.

Il motivo è manifestamente infondato. La M., invero, non ha in alcun modo contestato l’esistenza e la validità delle delibere condominiali in base alle quali l’amministratore del condominio aveva proposto il ricorso monitorio; ha solo eccepito in compensazione l’esistenza di un proprio credito derivante dall’avvenuto versamento di una somma versata sulla base di una delibera condominiale poi revocata. In ogni caso, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato che non vi è pregiudizialità necessaria tra opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali e impugnazione della relativa delibera assembleare (sent. n. 4421 del 2007). La decisione del giudice d’appello sul punto appare, pertanto, conforme a tale principio di diritto.

Sussistono, quindi, le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi manifesta la infondatezza del ricorso in questione”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, non contenendo la memoria depositata da parte ricorrente argomenti idonei ad indurre a una diversa conclusione;

che invero le deduzioni di parte ricorrente si fondano su circostanze di fatto o documenti il cui esame è precluso in sede di legittimità;

che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna del Condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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