Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29831 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 23/03/2018, dep. 20/11/2018), n.29831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17702/2016 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GRACIS,

GAETANO GRIECO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del suo Procuratore Dott. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale conferita con scrittura autenticata per atto

notaio Pa. di Trieste del 26 ottobre 2017 rep. n. 117206;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2678/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.T. convenne in giudizio la RAS S.p.a., quale impresa territorialmente designata per il F.G.V.S. e ne chiese la condanna al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di Euro 114.053,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo che, in data (OMISSIS), mentre camminava, in compagnia della figlia, sul marciapiede di (OMISSIS), era stata scippata della borsa da due ragazzi, rimasti ignoti (come si evince dalla sentenza impugnata e dal controricorso, mentre nel ricorso si fa riferimento ad un solo “giovane che si trovava alla guida di un ciclomotore retroveniente”), e che, “a causa del fatto e del trascinamento cui era stata fatta oggetto prima di mollare la borsa” (v. ricorso p. 2), aveva riportato varie lesioni personali.

Si costituì la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, compensò tra le parti le spese di lite e pose definitivamente a carico dell’attrice le spese di c.t.u..

Il Giudice di primo grado ritenne che l’assunzione della testimonianza di T.R., figlia dell’attrice e presente al momento del sinistro, aveva “consentito di acclarare l’effettivo svolgersi dei fatti, invero assai genericamente descritti nella premessa dell’atto di citazione” e che, “quindi, tenuto conto della dinamica del sinistro così come descritta dalla stessa teste oculare, i danni subiti dalla madre non sono derivati da un fatto doloso o colposo, di circolazione stradale, ma quest’ultima è stata non la causa bensì solo l’occasione del perpetrato strattonamento (rectius scippo), che è un atto in sè non riconducibile causalmente alla circolazione stradale, al pari di quanto lo sarebbe lo sparo di un proiettile dal finestrino di un’auto in corsa. Ne deriva l’infondatezza della domanda, che non è sussumibile nell’alveo della L. n. 990 del 1969, art. 19, che parla di “risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti”, e va dunque respinta”.

Avverso tale decisone A.T. propose impugnazione cui si oppose Allianz S.p.a. (nuova denominazione sociale di RAS S.p.a.).

La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2678, pubblicata il 23 giugno 2015, rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso tale sentenza A.T. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Allianz S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Puglia, ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 19, per aver le Corti di merito desunto un concetto riduttivo di circolazione stradale non inclusivo della condotta di un ignoto scippatore alla guida di un ciclomotore non identificato, ai danni di un pedone, per la sola ragione del mancato investimento da parte del veicolo e non tenendo conto del ruolo preponderante svolto da questo e dalla sua circolazione sulla via pubblica ai fini del trascinamento a terra del pedone e quindi della perpetrazione del furto e della causazione dei danni alla sua persona (art. 360, comma 1, n. 3)”.

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che, “ferma la ricostruzione in facto contenuta nella sentenza qui ricorsa (scippo senza investimento, ma con prolungato trascinamento a terra della vittima, lungo il marciapiede latistante alla via pubblica, da parte di conducente e di ciclomotore non identificati e restati tali anche dopo la denuncia alla P.G.”, il rigetto della domanda attorea sarebbe “dipeso solo dall’errata ricostruzione in jure della fattispecie normativa rappresentata dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, alla luce della complessiva nomofilachia anche della L. n. 990 del 1969, art. 1 e art. 2054 c.c., comma 1”.

Ad avviso della ricorrente, che richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonchè l’art. 1-bis Terza Direttiva Auto, “il motoveicolo non identificato de quo av(rebbe) comunque perseguito un uso da parte del suo conducente del tutto conforme alla carta di circolazione di un veicolo a due ruote, prevedente ad un tanto il trasporto di persone sulle vie pubbliche di comunicazione” e, pertanto, sarebbe “meritevole di un equo risarcimento un pedone che abbia riportato ingenti danni fisici a seguito di uno scippo, concretizzatosi nello strattonamento e in un successivo trascinamento a terra, lungo il marciapiede e perpetrato da un malvivente, rimasto ignoto, alla guida di un motoveicolo circolante su strada anch’esso non potutosi identificare”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, alla luce delle risultanze in atti, ha ritenuto “non sufficientemente provato che vi sia stato un “investimento” della signora da parte del motociclo guidato dai due sconosciuti. Ma anche a voler ritenere che vi sia effettivamente stato l’urto al braccio di cui, sia pure su domanda, ha riferito la teste T., deve ritenersi che non emerge affatto che da tale urto siano conseguite la caduta e, a cascata, le lesioni subite, da ritenersi invece causalmente dipese dallo strattonamento della borsa e dal successivo trascinamento a terra per alcuni metri della signora… fino a quando… non ha lasciato andar via la borsetta. Per tali motivi, il danno non può dirsi cagionato dal veicolo (come invece prevede la L. n. 990 del 1969, art. 19), ma dal trascinamento a terra seguito allo scippo, il cui compimento è stato (al più) agevolato, ma non è dipeso, dall’utilizzo del veicolo in questione e dalla circolazione stradale di esso”.

Risulta, quindi, evidente che la Corte di merito ha valutato l’autonomia della caduta rispetto alla circolazione sulla base di un giudizio di fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede.

L’esame di ogni altra questione pure prospettata dalle parti resta assorbito dalle considerazioni che precedono.

3. ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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