Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29831 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29831 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 25230-2016 proposto da:
TASSI Avvocato ANDREA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 05/04/2016. h’.

pC

e. V, (7″.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che l’Avv. Andrea Tassi, con ricorso depositato in data 7
gennaio 2016, ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 15 del d.lgs.

Data pubblicazione: 12/12/2017

1° settembre 2011, n. 150, e 702-bis cod. proc. civ., avverso il decreto,
depositato in cancelleria il 18 agosto 2015 e comunicato in data 9
dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Ancona aveva rigettato la
sua istanza diretta ad ottenere il pagamento del compenso
professionale con riguardo all’attività svolta nell’ambito di un

patrocinio a spese dello Stato;
che la Corte territoriale, con ordinanza in data 9 marzo 2016, ha
dichiarato inammissibile l’opposizione, perché proposta una volta
scaduto il termine di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento;
che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello l’Avv.
Tassi ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 ottobre 2016;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa
sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che l’unico motivo — con cui il ricorrente lamenta
violazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 — è manifestamente
fondato;
che infatti ha errato il giudice a quo a ritenere l’opposizione
soggetta al termine di decadenza di venti giorni;
che come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 106
del 2016, l’attrazione dell’opposizione nel modello del rito sommario
di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione
non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario
dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni
stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in
2

procedimento incidentale in favore di Giorgio Palumbo, ammesso al

prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del
rito sommario;
che pertanto, nel caso di specie, l’opposizione non era tardiva e
non poteva essere dichiarata inammissibile, essendo stata proposta il 7
gennaio 2016, ossia il ventinovesimo giorno successivo alla

2015;
che il ricorso è accolto;
che l’ordinanza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata
alla Corte d’appello di Ancona, che la deciderà in persona di diverso
magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona,
in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il
Il Presidente

comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 9 dicembre

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