Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29830 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F. (C.F.: (OMISSIS)), A.E.

((OMISSIS)), AL.EL. (C.F.: (OMISSIS)), A.

M. (C.F.: (OMISSIS)), nonchè, quali eredi per

rappresentazione di A.V., P.R. (C.F.:

(OMISSIS)), A.I. (C.F.: (OMISSIS)), a.

e. (C.F.: (OMISSIS)), tutti quali eredi di I.

M., elettivamente domiciliati in Roma, via Mercalli n. 11, presso

lo studio dell’Avvocato Taglialatela Francesco, dal quale sono

rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.T. (C.F.: (OMISSIS)), R.A.

((OMISSIS)), R.T. ((OMISSIS)), quali

eredi di R.F. (n. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in

Roma, via delle Alpi n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore

Caianiello, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine

del controricorso, dagli Avvocati Corvino Umberto e Giacomo

Migliaccio ;

– controricorrenti –

e contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2710 del 2009,

depositata in data 17 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Francesco Taglialatela;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino, il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che nel giudizio di divisione ereditaria, instaurato da R. P. nei confronti di R.F. e I.M., il Tribunale di Napoli con sentenza non definitiva del 4 giugno 2001, accertava la consistenza dell’asse ereditario di M.T. (madre dei R.) e di R.A. (padre dei R. e coniuge in seconde nozze di I.S.); accertava la non comoda divisibilità dei beni immobili siti in (OMISSIS); disponeva la vendita all’incanto di detti beni;

che, formulata dai R. istanza congiunta di attribuzione dei beni comuni, il Tribunale, con sentenza del 24 marzo 2005, attribuiva congiuntamente ai R. l’intera proprietà dei beni mobili in (OMISSIS) e dava disposizioni in ordine all’eccedenza;

che avverso la detta ultima sentenza proponevano appello R. F., A.E., Al.El., A.V. e A. M. quali eredi di I.M., deceduta il (OMISSIS), il primo quale erede per rappresentazione di Al.El. – germana di A.G. genitrice premorta della I. -gli altri quali eredi per rappresentazione di A.M., altro germano di A.G.;

che si costituiva R.P. eccependo in via preliminare che gli appellanti non avevano provato la qualità di eredi non essendo a tal fine sufficiente l’atto di notorietà prodotto;

che nel corso del giudizio di appello si costituivano N.T., R.A. e R.T. quali eredi di R.F. deceduto il (OMISSIS);

che con sentenza depositata il 17 settembre 2009 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame osservando che:

l’appello era inammissibile per difetto di legittimazione all’impugnazione non avendo gli appellanti dimostrato la qualità di eredi di I.M.; incombeva agli appellanti l’onere di allegare la legitimatio ad causam – per essere subentrati nella stessa posizione del soggetto parte del giudizio di primo grado – provando il decesso della I. e la loro qualità di eredi della stessa; la mancanza di tale prova era rilevabile anche di ufficio in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione; gli appellanti si erano limitati a produrre l’atto notorio rogato dal notaio F.S. in data 10 novembre 2004, con il quale S.R. e S. I. avevano dichiarato, previo giuramento, l’avvenuto decesso di I.M. e la qualità di eredi assunta dagli appellanti;

le dette dichiarazioni non avevano efficacia di prova testimoniale – non essendo state raccolte nell’ambito del processo e nel contraddittorio delle parti – ma rivestivano valore meramente indiziario al pari degli scritti provenienti da terzi; in mancanza di altre risultanze, l’atto di notorietà non poteva valere da solo a comprovare la qualità di erede asserita dagli appellanti; a tal fine sarebbe stato necessario produrre il certificato di morte della I. e i certificati di stato di famiglia dai quali desumere il rapporto di parentela con la de cuius;

che la cassazione di questa sentenza è stata chiesta – con ricorso affidato a tre motivi – da R.F., A.E., Al.

E., A.M., e, in luogo di A.V. deceduto il (OMISSIS), i suoi eredi P.R.a, A.I. ed A. E.;

che hanno resistito con controricorso N.T., R.A. e R.T., mentre l’intimato R.P. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) 6) Con i tre motivi di ricorso il R. e gli A. denunciano: a) violazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. sostenendo che la corte di appello è incorsa nel vizio interpretativo del concetto di legittimatio ad causarci affermandone l’inesistenza sotto il profilo probatorio e spostando quindi il thema decidendum sulla titolarità della situazione giuridica sostanziale arbitrariamente contestata dalla controparte. Il giudice di appello non ha considerato che la legitimatio ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. La titolarità in capo agli appellanti della situazione giuridica sostanziale dibattuta in giudizio è pacifica ed accettata dalla controparte come risulta dall’ampia documentazione prodotta (primo motivo); b) nullità del procedimento e della sentenza impugnata deducendo che la Corte di appello è incorsa nell’errore in procedendo – e nel conseguente errore di fatto – costituito dal mancato esame dell’incarto processuale prodotto dal convenuto appellato R.P. attinente alla prova sulla titolarità della posizione giuridica sostanziale (secondo motivo); c) vizio di motivazione per aver la corte di appello limitato l’attività di verifica della sussistenza della condizione dell’azione al mero scrutinio di documenti anagrafici prescindendo dall’analisi complessiva degli atti di causa convergenti verso il riconoscimento della qualità di eredi rivestita da essi ricorrenti (terzo motivo).

7) Il relatore ritiene che il ricorso principale possa essere deciso in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., – per la manifesta inammissibilità ed infondatezza dei riportati motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza logica e che si risolvono essenzialmente in una errata nozione della legittimatio ad causam, in una denuncia di travisamento del fatto e in una asserita errata od omessa valuta-zione delle risultanza probatorie.

8) In relazione ai tre motivi posti a base del ricorso in relazione va rispettivamente rilevato che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte: a) poichè la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (tra le tante sentenza 25/6/2010 n. 15352); b) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denuncia che la sentenza impugnata è basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa, atteso che trattasi della denuncia di travisamento dei fatti (avverso) cui è esperibile il rimedio della revocazione. La denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita -infatti -costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione, importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (tra le ultime sentenza 9/8/2010 n. 18485); c) è inammissibile la censura che si risolve – come appunto nella specie – in una differente analisi del merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice di appello incensurabile in questa sede di legittimità perchè sonetto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la va- lutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

8) Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per ivi essere rigettato (…) rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’adunanza della Corte a norma dell’art. 375, comma 1, n. 1 e 5 e art. 380 bis c.p.c., comma 2”;

che il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato infondato ;

che invero, la questione non concerne la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, come rilevato nella relazione, ma l’accertamento della sussistenza o no della legittimazione da parte degli odierni ricorrenti alla proposizione dell’appello, negata dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata;

che la decisione di appello si sottrae alle critiche dei ricorrenti, atteso che la Corte d’appello di Napoli si è attenuta al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema d’impugnazione, alla quale sono legittimati soltanto i soggetti che avevano partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio, colui che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte nella qualità di erede deve allegare e offrire la prova non soltanto del decesso della parte, ma anche della predetta qualità. Trattandosi di questione rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, poichè attiene alla legittimazione ad causala, in mancanza di detta prova l’impugnazione va dichiarata inammissibile” (Cass. n. 1507 del 2006; Cass. n. 10341 del 2007);

che d’altra parte, la Corte d’appello nell’escludere l’efficacia probatoria dell’atto di notorietà prodotto dagli appellanti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “mentre talune, particolari e specifiche norme di legge considerano l’atto notorio come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, quando queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi – anche se nell’ambito della giurisdizione ordinaria -, nessuna disposizione attribuisce siffatta Rilevanza a detto documento, quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, in particolare, l’atto notorio non da luogo ad una presunzione legale, sia pure juris tantum, circa la spettanza della qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, il quale deve essere comprovato da altri elementi di giudizio” (Cass. n. 737 del 1977);

che le deduzioni svolte nella memoria, in disparte il rilievo che neanche in questa sede risultano prodotti i certificati indicati nell’elenco dei documenti depositati ex art. 372 cod. proc. civ., non appaiono idonee a contrastare la soluzione adottata dalla Corte d’appello, dovendosi peraltro rilevare che le dette certificazioni, in quanto volte a dimostrare la legittimazione alla proposizione dell’appello, avrebbe dovuto essere versate negli atti di quel giudizio;

che per il resto le censure si risolvono nella doglianza della mancata valutazione di elementi indiziari dei quali non risulta sia stata versata la prova negli atti del giudizio di appello e comunque inidonei, in caso di contestazione – nella specie tempestivamente effettuata dagli appellati – della qualità di erede in capo agli appellanti, a superare siffatta contestazione;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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