Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29830 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 22/12/2017, dep. 20/11/2018), n.29830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17043/2015 proposto da:

G.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 12,

presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo

unitamente all’avvocato ALBERTO FIGONE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., G.F.L., G.L., MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 12, presso

lo studio dell’Avvocato G.G.E., rappresentato e difeso

da se medesimo unitamente all’avvocato ENRICO LIZZA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., G.F.L., MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS);

– intimati –

F.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12,

presso lo studio dell’avvocato GIAN ETTORE GASSANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI GASSANI unitamente all’avvocato ENRICO

LIZZA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LUIGI GASSANI;

udito l’Avvocato ENRICO LIZZA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/1/2015 la Corte d’Appello di Salerno, dichiarato inammissibile l’intervento volontario spiegato dal Ministero dell’interno, in parziale accoglimento p.q.r. dei gravami interposti – in riuniti giudizi – dai sigg. G.G.E., F.G.L. e G.L. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Salerno 20/4/2010 (di parziale accoglimento delle domande da questi ultimi in separati giudizi poi riuniti proposte nei confronti dei sigg. C.R. e S.A. di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza dell’omicidio del congiunto sig. Ga.Le. ( Di.)), ha rideterminato le modalità di computo degli interessi compensativi riconosciuti sulle somme dal giudice di prime cure rispettivamente liquidate in favore dei predetti originari attori, altresì riderminando il computo della somma liquidata a tale titolo in favore della F.G.L., confermando per il resto l’impugnata sentenza.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. G.G.E., F.G.L. e G.L. propongono ora separati ricorsi per cassazione, affidati rispettivamente a 3 (il primo) e a 2 motivi (gli altri due).

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale G.G.E. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043,2056,1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2056,1223,2727,2729 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, apoditticamente e con motivazione inesistente affermando non essere stati “allegati e comprovati elementi di giudizio sufficienti “per opinare che la propensione al risparmio dell’avv. Ga.Le., ove questi fosse rimasto in vita, sarebbe rimasta immutata negli anni successivi al 1981 e quindi che il professionista avrebbe senz’altro operato ulteriori investimenti patrimoniali nei medesimi settori e con le stesse forme e modalità di quelli registrati dal C.T.U. come in concreto effettuati dal 1972 al 1980”.

Lamenta che nell'”ambito della risarcibilità del lucro cessante rientra anche quel particolare tipo di danno patrimoniale futuro, denominato “danno riflesso da lucro cessante” corrispondente all’elisione delle attribuzioni patrimoniali che la vittima (primaria) avrebbe presumibilmente e verosimilmente assicurato al congiunto, in ragione dei rapporti familiari e della solidarietà ad essi sottesa, ove non fosse intervenuta la morte, provocata da un terzo”, sicchè “i superstiti hanno una legittima aspettativa di poter beneficiare, sotto forma di liquidazione del danno patrimoniale, dei risparmi che il congiunto, ove non fosse mancato per l’altrui fatto illecito, avrebbe costituito con la parte di reddito non destinato a spese proprie o della famiglia”.

Si duole che la corte di merito abbia ravvisato la “mancanza di prova in ordine ai possibili investimenti e alla loro tipologia che l’avv. G. avrebbe effettuato con i proventi della sua attività professionale, se avesse potuto continuare ad esercitarla, invece di trovare la morte, all’età di appena 51 anni, per mano dello S.”, laddove ha con “motivazione inesistente” negato valore alla conclusione indicata dal CTU secondo cui “il defunto avrebbe continuato ad investire i propri risparmi nella misura del 20% del reddito, pacificamente da lui destinata all’investimento nel decennio antecedente il decesso, per pretesi costi di gestione del patrimonio immobiliare e per presumibili spese di studio e formazione professionale dei figli”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che per “procedere alla quantificazione del danno futuro da lucro cessante l’unica prova concretamente ammissibile è quella per presunzioni, non essendo certo possibile per il danneggiato dimostrare in altro modo gli incrementi patrimoniali di cui lo stesso avrebbe fruito, ove il congiunto non fosse stato vittima di un illecito”; e che il defunto “era solito destinare il 20% del reddito… ad investimenti, dopo aver detratto quanto necessario per imposte e spese varie, nonchè per far fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare, indispensabili, non indispensabili e voluttuarie”, sicchè “non vi era… motivo di pensare che…, potendo beneficiare di una maggiore redditività, avrebbe mutato il suo stile di vita e la sua… “propensione al risparmio”, interrompendo di continuare a destinare una quota del 20% del reddito ad investimenti, in mancanza di elementi, anche solo indiziari, di senso contrario, il cui onere di allegazione non poteva che gravare su controparte”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1219,1223,2056 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che, trattandosi di fatto illecito, nella specie ricorre un’ipotesi di mora in re ipsa, sicchè erroneamente gli interessi e la rivalutazione non sono stati computati “dal giorno in cui si era verificato l’evento dannoso” e il “valore del bene perduto” nonchè il mancato tempestivo godimento del suo equivalente pecuniario” è stato “fatto decorrere da una data diversa da quella di commissione dell’illecito (1981)”, e in particolare “dall’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio (settembre 2008)”, essendo in ogni caso “opinabile escludere gli interessi dovuti sulle somme di anno in anno maturate fino a febbraio 1989”.

Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale F.G.L. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1219,1223,2056 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che nella specie ricorre un’ipotesi di mora in re ipsa, sicchè erroneamente il “valore del bene perduto ed il mancato tempestivo godimento del suo equivalente pecuniario” è stato “fatto decorrere da una data diversa da quella di commissione dell’illecito (1981)”, essendo in ogni caso “censurabile escludere gli interessi dovuti sulle somme di anno in anno maturate dal giugno 1981 fino a giugno 2004”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043,1223,2056,2727 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ed abbia apoditticamente e con motivazione inesistente, senza tenere conto delle risultanze della CTU al riguardo, escluso che “il de cuius avrebbe accantonato fino al 2004” il 20% del reddito complessivo.

Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale G.L. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1219,1223,2056 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che nella specie ricorre un’ipotesi di mora in re ipsa, sicchè erroneamente “valore del bene perduto ed il mancato tempestivo godimento del suo equivalente pecuniario” è stato “fatto decorrere da una data diversa da quella di commissione dell’illecito (1981)”, essendo in ogni caso “censurabile escludere gli interessi dovuti sulle somme di anno in anno maturate fino a giugno 1992”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043,1223,2056,2727 c.c., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ed abbia apoditticamente e con motivazione inesistente, senza tenere conto delle risultanze della CTU al riguardo, escluso che “il de cuius avrebbe accantonato fino al 2004” il 20% del reddito complessivo.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale da mancato guadagno configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto (v. Cass., 2/10/2003, n. 14678; Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 11/11/1998, n. 11349) e da necessariamente valutarsi in via equitativa (artt. 1226,2056 c.c.).

Ai fini della prova presuntiva, ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353), quali nella specie la documentazione prodotta concernente i pregressi compensi annui percepiti e il relativo impiego (essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte: cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200).

Atteso che la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. è onerata di provare il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), quando ammessa essa – in assenza di prova contraria – impone al giudice di ritenere il medesimo provato, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

A tale stregua, provata presuntivamente – a fortiori in mancanza come nella specie di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalla parte a cui svantaggio opera la presunzione, l’an del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. Cass., 16/5/2013, n. 11968; Cass., 11/11/1996, n. 9835), il quantum va liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Al riguardo, ben può il giudice far riferimento a quanto dedotto e posto a fondamento del fatto base, e in particolare alla prodotta documentazione relativa al decennio precedente l’evento di danno deponente per un esponenziale aumento dei proventi ritratti dal defunto G. dalla sua attività professionale di avvocato, nonchè per la costante relativa ripartizione per far fronte alle diverse necessità, ivi compresa la destinazione di parte di essi nella misura del 20% agli investimenti.

Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, integrando il risarcimento del danno come nella specie da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore (v. Cass., 10/3/2006, n. 5234), sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).

Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).

Si è al riguardo precisato che, trattandosi come nella specie di illecito extracontrattuale, la rivalutazione è automatica (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 8/11/2016, n. 22607), dovendo essere semmai oggetto di prova gli interessi compensativi ulteriori.

Va in ogni caso ribadito che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultra petizione (v. Cass., 17/9/2015, n. 18243).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

Considerato che – come eccepito in particolare dal ricorrente G.G.E. – non si è formato alcun giudicato implicito in ordine alla decorrenza della rivalutazione a far data dalla CTU (settembre 2008), essendo stata dal medesimo sul punto formulata specifica impugnazione avverso siffatta statuizione contenuta nella sentenza di 1 grado, va osservato che la corte di merito ha disatteso i richiamati principi là dove ha affermato che “non merita accoglimento la pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quella parte (determinata dal C.T.U. in quota percentuale pari al 20%) del reddito complessivo che l’avv. Ga.Le., in assenza del fatto illecito, avrebbe destinato agli investimenti nel corso della sua vita e fino al raggiungimento del settantaquattresimo anno di età”, in quanto “non risultano allegati e comprovati elementi di giudizio sufficienti per opinare che la propensione al risparmio dell’avv. Ga.Le., ove questi fosse rimasto in vita, sarebbe rimasta immutata negli anni successivi al 1981 e, quindi, che il professionista avrebbe senz’altro operato ulteriori investimenti patrimoniali nei medesimi settori e/o con le stesse forme e modalità di quelli registrati dal C.T.U. come in concreto effettuati dal 1972 al 1980 ovvero avrebbe destinato a siffatti eventuali investimenti la stessa quota percentuale media del proprio reddito complessivo come stimati dall’ausiliare”, essendo “incerto se e quale effettiva quota percentuale del reddito complessivo… avrebbe destinato ad investimenti… e quali forme di investimento… avrebbe nel corso degli anni probabilmente privilegiato”.

La corte di merito ha disatteso i suindicati principi altresì là dove ha disposto che gli interessi compensativi vadano computati da data diversa da quella dell’evento di danno da fatto illecito (27/3/1981).

Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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