Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29830 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29830 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 23278-2016 proposto da:
PREFETTURA — UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI VITERBO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BACIU VOINEA;

– intimata avverso la sentenza n. 5055/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata 1’11/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Data pubblicazione: 12/12/2017

Ritenuto che la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di
Viterbo ha proposto appello al Tribunale di Roma avverso la sentenza
del Giudice di pace di Ronciglione n. 55/2013, con la quale era stata
accolta l’opposizione di Voinea Baciu avverso l’ordinanza-ingiunzione

violazione del codice della strada;
che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 marzo 2016, ha
dichiarato inammissibile l’appello;
che — premesso che in tema di competenza per territorio le regole
del foro erariale non sono applicabili nei giudizi di appello in materia di
sanzioni amministrative — il Tribunale ha ritenuto che l’appello andava
proposto dinanzi al Tribunale di Viterbo, circondario in cui ha sede il
Giudice di pace di Ronciglione, ex art. 341 cod. proc. civ.;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la Prefettura di
Viterbo ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 ottobre 2016,
sulla base di due motivi;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che con i due motivi la Prefettura ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 358 e 359 cod. proc. civ.;
che la censura articolata con i due motivi è manifestamente
fondata;
che l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio
o grado, da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non detetiiiina
l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un
valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al
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emessa a suo carico dal Prefetto di Viterbo in data 30 ottobre 2012 per

giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii
(Cass., Sez. U., 14 settembre 2016, n. 18121; Cass., Sez. V1-2, 8 marzo
2017, n. 5841);
che il ricorso va, pertanto, accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata

che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di
cassazione.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione
Civile, il 26 ottobre 2017.
Il Presidente

at,

dinanzi al Tribunale di Viterbo;

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