Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2983 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C., elett.te dom.to in Roma, alla via Giuseppe
Palumbo, presso lo studio dell’avv. Preziosi Fabrizio, rapp.to e
difeso dall’avv. Costa Gaetano, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 133/2007/16 depositata il 19/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da S.C. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Siracusa n. 108/03/2002 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Successione. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente assume la nullita’ della sentenza della CTR per mancato esame del motivo di appello. La censura e’ inammissibile in quanto priva della indicazione delle norme che si assumono violate nonche’ del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Consegue da quanto sopra la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010