Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2983 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 07/02/2020), n.2983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23969/2018 proposto da:

I.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 15 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da I.E., cittadino della Nigeria, proveniente da Edo State, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) pertanto, i fatti riferiti non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra e piuttosto restano confinati nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, anche laddove credibili;

c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che nella zona geografica di provenienza del ricorrente si riscontra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune, mentre non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

d) si rinvengono esclusivamente problematiche connesse allo stato di povertà di quelle fasce della popolazione locale che non fruiscono dei benefici connessi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e questo può sfociare in episodi di violenza anche contro le forze di polizia;

e) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente, anche se credibili e giustificate, non consentono da sole il rilascio del permesso per motivi umanitari;

3. il ricorso di I.E. domanda la cassazione del suddetto decreto per un unico motivo; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si denuncia motivazione omessa, carente, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, in particolare per avere il Tribunale respinto le domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria con motivazione meramente apparente e per non averne accertato la fondatezza utilizzando il proprio potere istruttorio officioso;

il ricorrente, sottolinea, in primo luogo, che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali ha apoditticamente ritenuto “non gravi” le problematiche condizioni di salute del richiedente (affetto da uretrite) senza neppure valutare le possibilità dell’interessato di curarsi in patria;

inoltre si contesta l’affermazione di sostanziale irrilevanza dei fatti narrati ai fini della protezione internazionale, perchè ritenuti fatti di natura esclusivamente privata;

con riguardo alla mancata concessione della protezione umanitaria, si sostiene che il Tribunale pur avendo considerato credibili i fatti narrati tuttavia onde verificare se il ricorrente abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, non ha effettuato alcuna valutazione effettiva comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, quale dimostrata dall’ottenimento di una occupazione stabile e dall’incensuratezza del ricorrente;

2. l’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

2.1. in linea generale le censure proposte si risolvono nella sostanza nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, denuncia che oltretutto viene formulata come omissione, insufficienza e contraddittorietà motivazionale mentre il vizio della motivazione così dedotto non costituisce più ragione cassatoria, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

2.2. in base a tale riformulazione la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

3. peraltro, risulta del tutto inammissibile per genericità la censura – che ha un ruolo centrale nel ricorso – di motivazione apparente del decreto impugnato con riguardo al rigetto delle domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria;

3.1. invero, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014);

3.2. nella specie sia per quel che riguarda il rigetto della protezione sussidiaria sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni risultano sostenute da una chiara – ancorchè sintetica – motivazione;

3.3. nel primo caso, risulta chiaramente che è stata esclusa la sussistenza degli elementi che possano eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende di tipo privato – come quella narrata – le quali non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (vedi: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

3.4. nel secondo caso è altrettanto chiaro che il rigetto della protezione umanitaria è stato disposto per mancanza di elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la suddetta forma di protezione, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia;

3.5. nella descritta situazione la suddetta censura appare senz’altro inammissibile, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni contestate, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

3.6. si tratta, quindi, di una motivazione che non corrisponde affatto alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, alla quale il ricorrente fa riferimento nel tentativo di ottenere in questa sede una diversa valutazione delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, senza contestare in modo specifico, da un lato, la qualificazione della vicenda come privata e dall’altro la carenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria rilevata dal Tribunale;

4. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

6. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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